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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18777/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società ricorrente la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2010, con riferimento alle scommesse a quota fissa concluse direttamente dai giocatori italiani con il bookmaker. La CTR del Lazio ha respinto l'appello della società, ritenendo legittima la pretesa impositiva, negando la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, escludendo la nullità dell'atto per mancata traduzione in inglese e affermando la soggettività passiva del bookmaker anche in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, oltre a confermare le sanzioni e a rideterminare le spese. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: errata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale sul presupposto soggettivo dell'imposta; violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata traduzione dell'atto impositivo; insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta sotto più profili e violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione del diritto dell'Unione (artt. 49 e 56 TFUE e art. 401 dir. 2006/112/CE); erronea mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa con riferimento alle sanzioni; violazione delle norme sulle spese di lite per la rappresentanza dell'Agenzia tramite proprio funzionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla debenza dell'imposta, alla soggettività passiva del bookmaker, alla mancata traduzione dell'atto e alla pretesa incompatibilità unionale, richiamando una giurisprudenza già consolidata e confermando che, per il 2010, il bookmaker resta soggetto passivo dell'imposta unica. Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni, affermando che fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010 sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante intermediari, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle sanzioni, senza rinvio, con rigetto nel resto del ricorso introduttivo e compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    La norma è stata letta nel senso che il soggetto passivo comprende anche chi gestisce le scommesse per conto proprio o di terzi, anche se privo di concessione, come chiarito dalla norma interpretativa del 2010 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66

    l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione ...

    La disposizione interpretativa è stata considerata applicabile anche ai rapporti già sorti e serve a individuare come soggetto passivo chiunque gestisca le scommesse, anche telematicamente e anche per conto di terzi; tuttavia, per il periodo anteriore al 2011, non legittima l'applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.

  • d.lgs. 10 marzo 2006, n. 111, art. 16

    È richiamato come norma che prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)

    È richiamata per il criterio di imponibile forfetario dell'imposta unica, con riferimento alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo non determina, nel caso esaminato, invalidità dell'accertamento, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.

  • art. 49 TFUE

    La Corte ha escluso che la disciplina italiana osti alla libertà di stabilimento del bookmaker, richiamando la giurisprudenza UE e di legittimità.

  • art. 56 TFUE

    La Corte ha escluso che la disciplina italiana osti anche alla libera prestazione dei servizi.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 401

    La Corte ha ritenuto non ravvisabile un contrasto della disciplina interna con la direttiva IVA, secondo il precedente della Corte di giustizia richiamato.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    In tema di sanzioni amministrative tributarie, la disposizione è stata applicata nel senso che l'obiettiva incertezza normativa esclude la punibilità per il periodo antecedente alla norma interpretativa del 2010.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e quindi inammissibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza consolidata anche mediante rinvio ai precedenti conformi.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato in chi gestisce l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione, quando la disciplina interpretativa lo preveda espressamente.
  • Per i periodi d'imposta anteriori alla norma interpretativa che chiarisce la soggettività passiva, l'applicazione delle sanzioni amministrative può essere esclusa per obiettiva incertezza normativa, pur restando dovuto il tributo.
  • La mancata traduzione in lingua straniera dell'atto impositivo non comporta automaticamente invalidità dell'accertamento, se non incide concretamente sul diritto di difesa secondo l'orientamento giurisprudenziale applicabile.
  • La disciplina interna sull'imposta unica delle scommesse, così come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e unionale, non viola di per sé le libertà fondamentali del Trattato UE né la direttiva IVA richiamata.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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