Cassazione Penale, Ordinanza n. 07202/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. di Bari nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione a dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In particolare, contestava la valutazione della Corte territoriale circa la rilevanza del reddito del nucleo convivente e l'insussistenza di prova della difformità tra le risultanze anagrafiche e quanto da lui affermato, nonché la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. La Suprema Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione dei principi sul computo del reddito ai fini del patrocinio e sulla necessità del dolo generico per integrare il reato, osservando inoltre che il ricorso si limitava a reiterare censure già esaminate senza fornire elementi concreti idonei a scardinare la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Integra il reato le false indicazioni o le omissioni rese al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la responsabilità presuppone il dolo generico, anche nelle ipotesi di omissioni o indicazioni parziali.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante deve essere computato anche il reddito delle persone conviventi che contribuiscono alla vita in comune; se la convivenza cessa nell'anno di riferimento, il reddito va considerato per il periodo di effettiva convivenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della verifica dei requisiti reddituali rileva ogni componente di reddito, sia imponibile sia non imponibile, perché espressiva della reale capacità economica dell'istante.
- Nel computo del reddito per l'ammissione al patrocinio deve essere considerato anche quello delle persone conviventi che partecipano alla vita comune, mentre l'eventuale cessazione della convivenza nel periodo rilevante impone di limitare il computo al solo periodo di effettiva convivenza.
- Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 richiede, sul piano soggettivo, il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; non basta un mero difetto di controllo, che al più integra colpa.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente reiterare censure già formulate nei gradi di merito: occorre confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e indicare elementi concreti idonei a disarticolarla.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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