Direttiva 2011/28
Direttiva 2011/28/UE della Commissione, del 4 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive l'acido indolilbutirrico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono negli Stati membri. Stabilisce tuttavia condizioni specifiche di impiego, obblighi di conferma di alcuni dati scientifici e un regime transitorio per il riesame delle autorizzazioni esistenti. Modifica inoltre la decisione 2008/941/CE, sopprimendo la voce relativa alla non iscrizione della sostanza.
Iscrizione dell'acido indolilbutirrico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva dei prodotti fitosanitari e modifica della decisione 2008/941/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai richiedenti/notificanti della sostanza attiva e ai titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico. Riguarda l'immissione in commercio e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con particolare riferimento agli usi autorizzabili come fitoregolatore in piante ornamentali. Sono esclusi, per la voce iscritta, gli usi diversi da quelli espressamente autorizzati nella parte A dell'allegato.
Iscrizione dell'acido indolilbutirrico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l'elenco delle sostanze attive ammesse ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L'esito della procedura di valutazione porta all'iscrizione dell'acido indolilbutirrico nell'allegato I, con conseguente possibilità per gli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono, ma entro limiti e condizioni specifiche.
Contesto procedurale e motivazioni
La misura discende da un percorso di valutazione iniziato nell'ambito del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. In una prima fase il notificante aveva rinunciato a sostenere l'iscrizione, con conseguente adozione della decisione 2008/941/CE che disponeva la non iscrizione della sostanza. Successivamente il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di procedura accelerata ai sensi del regolamento (CE) n. 33/2008; la Francia, quale Stato membro relatore, ha redatto una relazione supplementare, esaminata da EFSA e dagli Stati membri fino alla conclusione del riesame del 28 gennaio 2011.
Esito della valutazione e fondamento dell'iscrizione
Dai riesami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico possono, in generale, considerarsi conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. Per questo motivo la sostanza viene iscritta nell'allegato I, così da consentire autorizzazioni uniformi nei diversi Stati membri.
Condizioni e limitazioni sostanziali dell'iscrizione
L'iscrizione non è incondizionata. La parte A dell'allegato limita gli impieghi autorizzabili ai soli usi come fitoregolatore in piante ornamentali. La parte B impone agli Stati membri di considerare le conclusioni del rapporto di riesame, in particolare le appendici I e II, e di prestare particolare attenzione alla tutela degli operatori e dei lavoratori. Le autorizzazioni devono includere dispositivi di protezione individuale adeguati e misure di mitigazione del rischio per ridurre l'esposizione.
Informazioni di conferma richieste
La direttiva mantiene aperti alcuni profili scientifici e impone la presentazione di informazioni di conferma su tre punti specifici:
- assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico;
- pressione di vapore della sostanza e, di conseguenza, necessità di uno studio di tossicità inalatoria;
- concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno. Gli Stati membri interessati devono assicurare che il richiedente trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Recepimento e decorrenza
La direttiva fissa il termine di recepimento al 30 novembre 2011. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie, comunicandole alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le misure si applicano dal 1o dicembre 2011 e, al momento della pubblicazione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.
Riesame delle autorizzazioni esistenti e regime transitorio
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico. In questa fase devono verificare sia il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per la sostanza, sia il possesso o l'accessibilità di un fascicolo conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva.
Per i prodotti contenenti acido indolilbutirrico come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame più approfondito secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In esito a tale valutazione, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate:
- entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con unica sostanza attiva;
- entro il 31 maggio 2015 oppure, se posteriore, entro il termine fissato per le altre sostanze nelle rispettive direttive di iscrizione, per i prodotti multicomponente.
Modifica della decisione 2008/941/CE
La direttiva elimina la voce relativa all'acido indolilbutirrico dall'allegato della decisione 2008/941/CE, che era stata adottata in precedenza per sancire la non iscrizione della sostanza. In tal modo viene coordinato il quadro normativo con l'esito positivo della nuova valutazione scientifica e regolatoria.
Disposizioni principali
Iscrizione della sostanza attiva
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva, con inserimento dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva. L'allegato specifica: numero 333, CAS 133-32-4, CIPAC 830, denominazione IUPAC acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico, purezza ≥ 994 g/kg, entrata in vigore dell'iscrizione il 1o giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021.
Modifica della decisione 2008/941/CE
L'articolo 2 sopprime la riga relativa all'acido indolilbutirrico nell'allegato della decisione 2008/941/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti la stessa.
Recepimento nazionale
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2011 e, al momento dell'adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revocano, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acido indolilbutirrico. In tale verifica devono controllare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per l'acido indolilbutirrico, tranne quelle della parte B della voce, e verificare che il titolare disponga di un fascicolo conforme all'allegato II o vi possa accedere ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo dei prodotti e termine finale
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti acido indolilbutirrico come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce dell'allegato I. In base all'esito, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con unica sostanza attiva, oppure entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze per i prodotti multicomponente.
Condizioni specifiche dell'iscrizione
La parte A dell'allegato limita gli usi autorizzabili ai soli usi come fitoregolatore in piante ornamentali. La parte B impone di tener conto del rapporto di riesame e delle sue appendici I e II, con particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono prescrivere adeguati dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione del rischio. Gli Stati membri interessati devono inoltre richiedere informazioni di conferma sull'assenza di potenziale clastogenico, sulla pressione di vapore e sul conseguente studio di tossicità inalatoria, nonché sulla concentrazione naturale di fondo nel terreno.
Termine per le informazioni di conferma
L'allegato impone agli Stati membri interessati di far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di conferma richieste entro il 31 maggio 2013.
Entrata in vigore
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.
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