Direttiva 2011/27
Direttiva 2011/27/UE della Commissione, del 4 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva orizalin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/27/UE inserisce l’orizalin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che la contengono, ma solo nel rispetto di condizioni tecniche e di rischio molto specifiche. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE. La direttiva impone agli Stati membri un recepimento entro il 30 novembre 2011, l’applicazione dal 1° dicembre 2011 e un riesame delle autorizzazioni esistenti con scadenze differenziate fino al 31 maggio 2015.
Iscrizione della sostanza attiva orizalin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con modifica della decisione 2008/934/CE e fissazione di condizioni, controlli e termini per il recepimento e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sul rilascio, la modifica e l’eventuale revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti orizalin come sostanza attiva. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati a livello nazionale, le valutazioni di conformità ai requisiti della direttiva 91/414/CEE e gli obblighi informativi e di riesame per i prodotti che contengono orizalin da solo o insieme ad altre sostanze attive già iscritte o iscritte successivamente. Restano rilevanti le esclusioni e le limitazioni derivanti dalla parte A della voce inserita nell’allegato I, che consente solo l’uso come erbicida, e dalle condizioni specifiche della parte B.
Iscrizione dell’orizalin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/27/UE, adottata dalla Commissione il 4 marzo 2011, modifica la disciplina UE sui prodotti fitosanitari per inserire l’orizalin tra le sostanze attive ammesse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’intervento segue un percorso istruttorio articolato, culminato nel rapporto di riesame della Commissione del 28 gennaio 2011, che ha ritenuto la sostanza in linea generale conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Contesto e finalità della modifica
I considerando chiariscono che l’orizalin era già stata oggetto di una precedente decisione di non iscrizione, adottata con la decisione 2008/934/CE, dopo la rinuncia del notificante a sostenere l’iscrizione iniziale. Successivamente, il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda nell’ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. La Commissione, sulla base della valutazione della Francia come Stato membro relatore, delle conclusioni dell’EFSA e del riesame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ha ritenuto opportuno procedere all’iscrizione, ma con condizioni tecniche e di rischio specifiche.
Ambito di applicazione e effetti per gli Stati membri
La direttiva incide sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti orizalin, imponendo agli Stati membri di adeguare il proprio quadro interno e di verificare la conformità delle autorizzazioni già esistenti. L’orizalin può essere autorizzata solo come erbicida. Gli Stati membri devono inoltre considerare il contenuto del rapporto di riesame, con particolare attenzione ai profili di rischio per operatori, organismi acquatici, piante non bersaglio, acque sotterranee, uccelli, mammiferi erbivori e api.
Iscrizione, condizioni tecniche e durata
L’allegato alla direttiva aggiunge la voce n. 334 relativa all’orizalin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La sostanza è identificata con numero CAS 19044-88-3 e numero CIPAC 537; la denominazione IUPAC è 3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamide. Sono fissati requisiti di purezza pari ad almeno 960 g/kg, nonché limiti specifici per N-nitrosodipropilamina e toluene. L’iscrizione decorre dal 1° giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
Obblighi di risultato per gli Stati membri: recepimento e adeguamento delle autorizzazioni
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° dicembre 2011. Il recepimento deve essere comunicato alla Commissione con una tavola di concordanza e gli atti nazionali devono contenere un richiamo alla direttiva. Sul piano sostanziale, entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti orizalin, verificando sia il rispetto delle condizioni dell’allegato I sia la disponibilità, da parte del titolare, di un fascicolo conforme all’allegato II o l’accesso ad esso ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti e scadenze differenziate
Per i prodotti che contengono orizalin come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito della valutazione, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, per i prodotti con orizalin come unica sostanza attiva, entro il 31 maggio 2015; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 31 maggio 2015 oppure entro il termine successivo previsto nelle rispettive direttive di iscrizione.
Informazioni aggiuntive e controlli specifici
La direttiva subordina l’iscrizione a un insieme di verifiche e informazioni di conferma. Gli Stati membri interessati devono richiedere dati analitici sulla sostanza tecnica commercializzata, informazioni sulla rilevanza delle impurità indicate per ragioni di riservatezza, conferma della pertinenza del materiale di prova impiegato nei dossier tossicologici e un’ulteriore valutazione del rischio per gli organismi acquatici. Inoltre, se l’orizalin fosse classificata come sostanza sospettata di provocare il cancro ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, dovranno essere fornite informazioni confermative sulla rilevanza dei metaboliti OR13 e OR15 e sulla corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee.
Monitoraggio e misure di mitigazione
La parte B della voce inserita nell’allegato I impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione ambientale e alla salute degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se necessario. In aree sensibili, gli Stati membri interessati devono anche predisporre programmi di monitoraggio per verificare eventuali contaminazioni delle acque sotterranee dovute ai metaboliti OR13 e OR15.
Modifica della decisione 2008/934/CE e chiusura del quadro regolatorio precedente
Poiché la precedente decisione 2008/934/CE prevedeva la non iscrizione dell’orizalin e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011, la direttiva ne sopprime la voce corrispondente. In tal modo viene eliminato il regime di non iscrizione e sostituito con un regime di iscrizione condizionata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’orizalin nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva. Nell’allegato viene aggiunta la voce n. 334 relativa all’orizalin, con iscrizione efficace dal 1° giugno 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021.
Soppressione della precedente non iscrizione
L’articolo 2 sopprime la voce relativa all’orizalin nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza attiva e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale e decorrenza
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011 e gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti orizalin. In tale verifica gli Stati membri devono controllare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, ad eccezione della parte B, e verificare che il titolare dell’autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi abbia accesso ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con orizalin e scadenza finale
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti orizalin come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sull’orizalin. In base all’esito, gli Stati membri modificano o revocano le autorizzazioni entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con orizalin come unica sostanza attiva; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 31 maggio 2015 o entro il termine posteriore fissato nelle rispettive direttive di iscrizione.
Condizioni specifiche della voce in allegato I
La voce sull’orizalin autorizza solo l’uso come erbicida. Nella parte B si impone agli Stati membri di tenere conto del rapporto di riesame e di prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio, alla protezione delle acque sotterranee in aree sensibili, al rischio per uccelli e mammiferi erbivori e al rischio per le api durante la fioritura.
Misure di attenuazione e monitoraggio
Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono inoltre effettuare programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 e OR15.
Informazioni di conferma richieste
Gli Stati membri interessati devono chiedere al richiedente ulteriori informazioni confermative su: specifiche della sostanza tecnica come fabbricata commercialmente, compresa la rilevanza delle impurità 2, 6, 7, 9, 10, 11 e 12; pertinenza del materiale di prova usato nei fascicoli di tossicità; valutazione del rischio per gli organismi acquatici; rilevanza dei metaboliti OR13 e OR15 e relativa valutazione dei rischi per le acque sotterranee, se l’orizalin viene classificata come sostanza sospettata di provocare il cancro ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Termini per la presentazione delle informazioni di conferma
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione le informazioni sulle specifiche della sostanza tecnica e sulla pertinenza del materiale di prova entro il 1° dicembre 2011; le informazioni sulla valutazione del rischio per gli organismi acquatici entro il 31 maggio 2013; e, se applicabile in caso di classificazione cancerogena, le informazioni sui metaboliti OR13 e OR15 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione dell’orizalin.
Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.
Destinatari
L’articolo 6 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
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