Direttiva 2005/70
Direttiva 2005/70/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari alla luce dell’iscrizione delle relative sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e delle valutazioni tossicologiche svolte dalla Commissione. Introduce o modifica LMR per cereali, prodotti di origine animale e vegetale, prevedendo in più casi limiti provvisori al limite inferiore di determinazione analitica. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 21 aprile 2006 e applicarle dal 21 aprile 2007.
Modifica dei limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei cereali e in alcuni prodotti di origine animale e vegetale, con aggiornamento degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i limiti massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari su e nei cereali, nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale disciplinati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; interviene inoltre sulla direttiva 76/895/CEE sopprimendo il riferimento al clorprofam. L’ambito materiale è limitato alle sostanze attive e ai loro metaboliti/derivati espressamente indicati negli allegati, con particolare attenzione a glifosato, clorprofam, bromoxynil, ioxynil, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide. Sono esclusi i limiti del Codex non più considerati e le sostanze per le quali non sono stati fissati valori specifici nella presente modifica.
Direttiva 2005/70/CE della Commissione sui limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari
La direttiva interviene sul regime dei limiti massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari in cereali e in prodotti di origine animale e vegetale, aggiornando gli allegati delle direttive settoriali vigenti. Il provvedimento si fonda sull’iscrizione di varie sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle valutazioni di rischio condotte dalla Commissione, che hanno portato a ritenere compatibili i nuovi LMR con la tutela del consumatore.
Obiettivi e razionalità della modifica
La Commissione precisa che le nuove iscrizioni di sostanze attive esistenti e nuove nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE hanno reso possibile fissare o aggiornare i LMR per i relativi impieghi. Le valutazioni hanno tenuto conto delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, dei valori del Codex alimentarius e dei pareri scientifici disponibili. In base ai considerando, i livelli fissati non comportano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o, ove pertinente, della dose acuta di riferimento (DAR).
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda i residui di antiparassitari nei seguenti comparti:
- cereali, disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE;
- prodotti alimentari di origine animale, disciplinati dalla direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE;
- ortofrutticoli, per effetto della soppressione del riferimento al clorprofam nella direttiva 76/895/CEE.
Le sostanze interessate sono quelle espressamente indicate negli allegati: bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation, zoxamide e glifosato. Per alcune combinazioni prodotto/sostanza vengono fissati limiti provvisori; per altre si confermano o si sostituiscono valori già esistenti.
Logica regolatoria dei limiti provvisori
La direttiva prevede che, per garantire una protezione adeguata del consumatore contro residui derivanti da impieghi non autorizzati, alcuni LMR siano fissati al limite inferiore di determinazione analitica. Tali limiti sono qualificati come provvisori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
La direttiva afferma inoltre che la fissazione a livello comunitario di questi limiti provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti provvisori conformemente alla direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. È previsto un orizzonte temporale di quattro anni ritenuto sufficiente per consentire ulteriori impieghi delle sostanze attive; salvo modifica, i limiti provvisori diverranno definitivi dal 10 novembre 2009, come indicato negli allegati.
Modifiche alle direttive settoriali
Direttiva 76/895/CEE
L’allegato II viene modificato mediante soppressione della riga relativa al clorprofam. Ne deriva l’eliminazione del corrispondente LMR precedentemente previsto per gli ortofrutticoli.
Direttiva 86/362/CEE
Per i cereali, l’allegato II, parte A, viene integrato con i nuovi LMR per bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide. La voce glifosato è sostituita con nuovi valori, con particolare rilievo al trimethylsulfonium cation derivante dal glifosato in quanto tossicologicamente rilevante.
Direttiva 86/363/CEE
Per i prodotti di origine animale, l’allegato II, parte A, è integrato con LMR per bromoxynil, clorprofam, ioxynil, pyraclostrobin, quinoxyfen e trimethylsulfonium cation. La voce glifosato è sostituita dal nuovo testo dell’allegato IV.
Direttiva 90/642/CEE
Per i prodotti vegetali, l’allegato II è ampliato con le colonne relative a bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide. La colonna del glifosato è sostituita dal testo dell’allegato VI.
Principali valori e categorie disciplinate negli allegati
Gli allegati contengono una disciplina puntuale per gruppi di prodotti e, in alcuni casi, per singole derrate:
- cereali: vengono fissati valori specifici per bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide;
- prodotti di origine animale: vengono fissati valori per carne, frattaglie, latte, latticini, uova e derivati, con distinzioni tra specie e organi;
- prodotti vegetali: vengono disciplinati frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, con numerosi valori differenziati per categoria e sottocategoria.
Tra i valori evidenziati dagli allegati figurano, ad esempio, LMR specifici per il glifosato in frumento, orzo, mais, segale, avena, sorgo e triticale, nonché limiti per il trimethylsulfonium cation nei cereali e nei prodotti di origine animale. Molti valori sono indicati come provvisori e accompagnati dal simbolo (p).
Profili di definizione del residuo
Gli allegati chiariscono, per alcuni principi attivi, come debba essere espresso il residuo ai fini del controllo:
- il clorprofam è considerato insieme alla 3-chloroanilina, espresso come clorprofam;
- il glifosato è accompagnato dal trimethylsulfonium cation quando rilevante tossicologicamente;
- per varie sostanze vengono inclusi metaboliti o isomeri, come nel caso di mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin e zoxamide.
Sono altresì previste note tecniche: (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica; (*2) segnala che la definizione di residui nelle patate riguarda solo il clorprofam.
Recepimento, pubblicazione e applicazione
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare, entro il 21 aprile 2006, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
- applicare le nuove disposizioni dal 21 aprile 2007.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità del riferimento è lasciata alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni pratiche per i professionisti
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti fiscali e legali, il punto centrale è l’aggiornamento dei controlli di conformità sui residui nei prodotti interessati, con particolare attenzione ai limiti provvisori che potrebbero divenire definitivi dal 10 novembre 2009 salvo successive modifiche. Occorre verificare la corrispondenza tra sostanze attive, metaboliti considerati nel residuo e categorie merceologiche rilevanti, soprattutto nei casi di glifosato e clorprofam, nonché monitorare il recepimento nazionale e le modalità di applicazione differita previste dalla direttiva.
Disposizioni principali
Soppressione del clorprofam nella direttiva 76/895/CEE
L’articolo 1 sopprime nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE la riga relativa al clorprofam, eliminando il precedente limite massimo di residui per tale sostanza negli ortofrutticoli.
Modifiche alla direttiva 86/362/CEE sui cereali
L’articolo 2 inserisce nell’allegato II, parte A, nuove righe per bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide, secondo l’allegato I. Sostituisce inoltre la riga del glifosato con il testo dell’allegato II.
Modifiche alla direttiva 86/363/CEE sui prodotti di origine animale
L’articolo 3 aggiunge nell’allegato II, parte A, le righe relative a bromoxynil, clorprofam, ioxynil, pyraclostrobin, quinoxyfen e trimethylsulfonium cation, secondo l’allegato III, e sostituisce la riga del glifosato con il testo dell’allegato IV.
Modifiche alla direttiva 90/642/CEE sui prodotti di origine vegetale
L’articolo 4 aggiunge nell’allegato II le colonne per bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide, secondo l’allegato V, e sostituisce la colonna del glifosato con il testo dell’allegato VI.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 21 aprile 2006 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con comunicazione immediata alla Commissione del testo e della tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 21 aprile 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle disposizioni nazionali e entrata in vigore
L’articolo 5, paragrafo 2, richiede la comunicazione alla Commissione delle principali disposizioni nazionali adottate. L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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