Direttiva 2005/67
Direttiva 2005/67/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati tecnici di tre atti UE sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali per allinearli alla nuova decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005. Modifica inoltre i riferimenti relativi agli ancoraggi delle cinture di sicurezza introdotti dalla direttiva 2003/37/CE. Il testo impone agli Stati membri il recepimento entro il 31 dicembre 2005 e prevede l'obbligo di comunicazione alla Commissione delle misure nazionali adottate.
Adeguamento tecnico degli allegati di tre direttive sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali ai nuovi codici OCSE e alle prescrizioni sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2005. Riguarda l'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, in particolare dei veicoli completi, dei trattori a ruote a carreggiata stretta o ridotta e dei trattori a cingoli, nonché i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e gli ancoraggi delle cinture di sicurezza. Sono interessate le direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE, con esclusioni e adattamenti specifici previsti nei relativi allegati.
Adeguamento degli allegati sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali
La direttiva 2005/67/CE della Commissione interviene in modo puntuale su tre direttive settoriali relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali e ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. La finalità è allineare la normativa UE alle nuove versioni dei codici OCSE approvate con decisione C(2005) 1 del 29 marzo 2005, nonché coordinare le disposizioni sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza introdotte dalla direttiva 2003/37/CE.
Finalità e contesto normativo
La direttiva muove da due esigenze principali: da un lato, specificare quali disposizioni della direttiva 76/115/CEE si applichino ai trattori agricoli o forestali ai fini dell'omologazione CE dei veicoli completi; dall'altro, aggiornare i rinvii ai codici OCSE contenuti nelle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE. I considerando chiariscono che i codici OCSE costituiscono la base tecnica per le prove di omologazione e che gli allegati delle direttive settoriali devono essere adeguati di conseguenza.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento normativo riguarda:
- l'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali completi ai sensi della direttiva 2003/37/CE;
- i dispositivi di protezione contro il capovolgimento per trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta o ridotta, montati posteriormente o anteriormente, disciplinati dalle direttive 86/298/CEE e 87/402/CEE;
- gli ancoraggi delle cinture di sicurezza per i veicoli agricoli o forestali, con rinvio alla direttiva 76/115/CEE;
- l'utilizzo, in alternativa ai verbali di prova previsti dalle direttive specifiche, di documenti di prova conformi ai codici OCSE indicati negli allegati modificati.
Modifiche alla direttiva 2003/37/CE
Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono aggiornati in più punti.
Nell'allegato I, parte 4, punto 3.6.1, il riferimento a 'codice 1 o 2 dell'OCSE' è ristretto al solo 'codice 2 dell'OCSE'.
Nell'allegato II, alla linea 26.1 del capitolo B, parte I, la dicitura relativa ai 'Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza' è sostituita con 'Ancoraggi delle cinture di sicurezza'. La parte II.C del capitolo B è integralmente sostituita per disciplinare la corrispondenza fra direttive specifiche e codici normalizzati OCSE. Il testo stabilisce che i documenti di prova completi conformi ai codici OCSE elencati possono essere usati in alternativa ai verbali di prova previsti dalle direttive corrispondenti.
La tabella comprende, tra gli altri, i seguenti abbinamenti:
- codice 3 per le prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli in prova dinamica;
- codice 4 per le prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli in prova statica;
- codice 7 per i dispositivi di protezione montati posteriormente sui trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta;
- codice 6 per i dispositivi di protezione montati anteriormente sui medesimi trattori;
- codice 8 per i dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli.
La nota (*1) precisa che i documenti di prova devono essere conformi alla decisione OCSE C(2005) 1 e che l'equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati. È inoltre previsto un periodo transitorio di un anno dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell'OCSE, fino al 21 aprile 2006, durante il quale possono essere accettate anche le relazioni di prova conformi alla decisione C(2000) 59, come modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252.
Nell'allegato III, parte I.A, punto 3.6.1, il riferimento a 'codice OCSE 1 o 2' è sostituito con 'codice OCSE 2'.
Modifiche alla direttiva 86/298/CEE
Per i dispositivi di protezione posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, la direttiva sostituisce il punto 1 dell'allegato I con un rinvio alle definizioni e disposizioni del punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, salvo il punto 1.1.
L'allegato II è riscritto per prevedere che i requisiti tecnici per l'omologazione siano quelli del punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1, con esclusione dei punti:
- 3.1.4, relativo alle relazioni sulle prove;
- 3.4, relativo alle modifiche minori;
- 3.5, relativo all'etichettatura;
- 3.6, relativo all'efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza.
Modifiche alla direttiva 87/402/CEE
Per i dispositivi di protezione anteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, l'allegato I è sostituito con un rinvio alle definizioni e disposizioni del punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, salvo il punto 1.1.
L'allegato II è sostituito per stabilire che i requisiti tecnici per l'omologazione sono quelli del punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1, con esclusione dei punti:
- 3.2.4, relativo alle relazioni sulle prove;
- 3.5, relativo alle modifiche minori;
- 3.6, relativo all'etichettatura;
- 3.7, relativo all'efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma impone un obbligo di risultato: le misure nazionali devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza, nonché trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Quanto alla tecnica legislativa, le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici delle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono la modifica, rispettivamente, degli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE, degli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE e degli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE, secondo quanto indicato negli allegati I, II e III della presente direttiva.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali
L'articolo 4, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Modifiche alla direttiva 2003/37/CE
L'allegato I sostituisce il riferimento da 'codice 1 o 2 dell'OCSE' a 'codice 2 dell'OCSE' nell'allegato I, parte 4, punto 3.6.1, e aggiorna nell'allegato II la dicitura 'Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza' in 'Ancoraggi delle cinture di sicurezza'. La parte II.C del capitolo B è riscritta per stabilire la corrispondenza tra direttive specifiche e codici OCSE utilizzabili come alternativa ai verbali di prova, includendo i codici 3, 4, 7, 6 e 8; per i documenti di prova si richiede la conformità alla decisione OCSE C(2005) 1, con riconoscimento dell'equivalenza solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati. È previsto un periodo transitorio di un anno dalla pubblicazione della decisione sul sito OCSE, fino al 21 aprile 2006, durante il quale possono essere accettate anche relazioni conformi alla decisione C(2000) 59, come modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252. Nell'allegato III, parte I.A, punto 3.6.1, il riferimento al 'codice OCSE 1 o 2' è sostituito con 'codice OCSE 2'.
Modifiche alla direttiva 86/298/CEE
L'allegato II sostituisce il punto 1 dell'allegato I con il rinvio alle definizioni e disposizioni del punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, salvo il punto 1.1. L'allegato II è sostituito per prevedere che i requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta siano quelli del punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1, con esclusione dei punti 3.1.4, 3.4, 3.5 e 3.6.
Modifiche alla direttiva 87/402/CEE
L'allegato III sostituisce il punto 1 dell'allegato I con il rinvio alle definizioni e disposizioni del punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, salvo il punto 1.1. L'allegato II è sostituito per stabilire che i requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione anteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta siano quelli del punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1, con esclusione dei punti 3.2.4, 3.5, 3.6 e 3.7.
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