Cassazione Civile, Ordinanza n. 14942/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito di sessantacinque cartelle di pagamento per tributi erariali e locali per un importo complessivo molto elevato. Il giudice d’appello aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e affermando che l’amministrazione non dovesse ricercare il destinatario fuori dall’ultimo domicilio, gravando sul contribuente l’onere di comunicare eventuali trasferimenti. Il contribuente ha allora proposto due distinti ricorsi per cassazione: il primo avverso la sentenza che aveva deciso l’appello, articolato in otto motivi, tra cui motivazione apparente, nullità delle notifiche delle cartelle per errata applicazione della disciplina dell’irreperibilità, difetto di prova della notifica, mancata esibizione degli originali e omessa pronuncia su varie censure; il secondo avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della sentenza d’appello, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 64 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice revocatorio qualificato come errore di valutazione ciò che, secondo il ricorrente, era un errore percettivo sulle modalità di notifica delle cartelle. La controparte ha resistito, ma il controricorso nel primo giudizio è stato ritenuto tardivo e quindi improcedibile.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che i dedotti vizi non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma una contestazione sulla qualificazione giuridica e sulla valutazione delle notifiche. Nel ricorso contro la sentenza d’appello ha dichiarato improcedibile il controricorso della concessionaria della riscossione perché depositato oltre il termine. Ha rigettato il primo motivo (motivazione apparente) e accolto il secondo motivo, ritenendo errata la decisione nella parte in cui aveva reputato valide le notifiche eseguite come se vi fosse irreperibilità assoluta del contribuente senza svolgere le ricerche necessarie per verificare tale presupposto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello nei limiti del motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario del contribuente e annullando il preavviso di iscrizione ipotecaria solo per gli importi riferibili alle tre cartelle notificate a mani del portiere. Le spese dei procedimenti riuniti sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, non una contestazione della valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La revocazione delle sentenze tributarie è ammessa nei limiti degli errori di fatto nei termini previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione è nulla solo se assente o meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo se il ragionamento decisorio non consente alcun controllo sulla ratio decidendi.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione graficamente presente ma logicamente incomprensibile non è sufficiente.
art. 140 c.p.c.
La notificazione nelle ipotesi presupposte dalla norma non può essere utilizzata se ricorre invece irreperibilità assoluta del destinatario.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta devono essere svolte ricerche idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disciplina delle notifiche degli atti della riscossione richiama le regole di notifica degli atti impositivi, con conseguente invalidità dell’atto conseguenziale se manca la notifica dell’atto presupposto.
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Non è sufficiente affermare che l’ufficio non debba cercare il contribuente fuori dall’ultimo domicilio; occorre rispettare le regole sulla corretta notifica e sulle ricerche necessarie.
art. 2712 c.c.
La prova documentale mediante riproduzioni/fotocopie è soggetta alle contestazioni e alla relativa valutazione di efficacia probatoria.
art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche o analogiche hanno efficacia probatoria nei limiti della loro conformità all’originale, se non specificamente disconosciuta.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell’onere della prova resta governato dal principio generale: chi afferma la regolarità della notifica deve provare gli elementi costitutivi della stessa.
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di disconoscimento, il giudice può dover disporre l’esibizione degli originali della documentazione prodotta in copia.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione; il deposito tardivo lo rende improcedibile.
art. 335 c.p.c.
I ricorsi per cassazione avverso sentenze tra loro connesse vanno riuniti in applicazione analogica della norma sulla riunione delle impugnazioni.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente può impugnare l’atto consequenziale facendo valere il vizio di notifica dell’atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche quest’ultimo.
art. 384, primo comma, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità sono dovuti, se ricorrono i presupposti, gli ulteriori importi a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia percepito inesattamente un fatto decisivo, supponendo l’esistenza o l’inesistenza di un fatto in realtà pacifico dagli atti; non basta contestare la qualificazione giuridica del fatto o la sua valutazione.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo formalmente presente, non consente di ricostruire la ratio decidendi né di controllare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nella notifica degli atti tributari e della riscossione, la scelta della forma notificatoria dipende dal corretto accertamento del presupposto di irreperibilità; prima di applicare le modalità previste per l’irreperibilità assoluta occorrono ricerche idonee a verificarla.
- Se la notifica dell’atto presupposto è viziata o mancante, l’atto consequenziale della riscossione può essere invalidato dal contribuente che impugni solo quest’ultimo, facendo valere il vizio riflesso.
- Il giudice tributario deve valutare la prova delle notifiche e, in presenza di disconoscimento della documentazione in copia, può essere necessario richiedere gli originali o comunque verificare rigorosamente la conformità delle copie prodotte.
- Il controricorso in cassazione depositato oltre il termine di legge è improcedibile e la parte intimata non può essere considerata ritualmente costituita ai fini della decisione.
- Quando la censura accolta investe solo una parte autonoma dell’atto impugnato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito limitatamente alla porzione viziata.
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