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Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro n. 651/2024;

Giustizia amministrativa202600212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 651/2024, recante condanna al pagamento di somme dovute per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato l'inadempimento né la spettanza o l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico previsto da tale disposizione e aveva determinato le somme dovute per gli anni scolastici accertati.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avverso una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice del lavoro nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di un giudicato, non accompagnata da specifiche contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, comporta l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e la declaratoria dell'obbligo di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che risulti inadempiente già al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, anche se la sua costituzione è meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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