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Sentenza

Sentenza n. 1664/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.516,71 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.

Giustizia amministrativa202600663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di compensi professionali distratti in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino n. 2840/2024 e n. 2955/2024, passate in giudicato e ritualmente notificate, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di euro 2.516,71 per compensi professionali in favore del difensore distrattario. Deduce l'inadempimento dell'Amministrazione e chiede l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era decorso.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza del Ministero ai giudicati. Ordina all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nelle sentenze, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Precisa che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Nomina, per il caso di inutile decorso del termine, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro 60 giorni, senza compenso. Condanna inoltre il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di eventuale danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati dall'Amministrazione sulla base del titolo e della legge.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, ma l'importo indicato dal creditore non è vincolante in modo assoluto: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Le spese e gli accessori riconosciuti nel titolo possono essere oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza anche per quanto maturato successivamente, purché abbiano titolo nel provvedimento giudiziale e siano legittimamente dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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