Cassazione Penale, Sentenza n. 23626/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/12/2023 che, in sede di rinvio deciso a seguito di annullamento della Corte di cassazione, aveva escluso il decorso del termine di fase relativo al giudizio abbreviato e, successivamente, aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere (in luogo degli arresti domiciliari) ravvisando il pericolo di reiterazione. Il ricorrente deduceva violazione del principio del "giudicato cautelare" (sostenendo che la Corte di cassazione aveva precedentemente escluso l'aggravante "mafiosa" e che la successiva sentenza di condanna non poteva costituire fatto nuovo valido nello stesso incidente cautelare) e carenza/mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (assenza di elementi nuovi che giustificassero la misura più grave).
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale, quale giudice del rinvio, era limitato a verificare esclusivamente il decorso del termine di durata della misura cautelare rispetto alla fase del giudizio abbreviato (misura in atto: arresti domiciliari). Il Tribunale non poteva sostituire la misura con altra più grave nell'ambito di un procedimento incidentale promosso dall'imputato con oggetto differente. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorrente era già stato rimesso in libertà il 13/02/2023, per cui l'ordinanza impugnata era diventata priva di oggetto. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, cod. pen.
Riferita come aggravante "mafiosa" rispetto al reato di usura: la sua esclusione o riconoscimento incide sul quadro cautelare; la Corte osserva che decisioni sulla sussistenza dell'aggravante in precedenti incidenti cautelari vincolano fino a quando non intervengano fatti successivi idonei e regolarmente dedotti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni collegate alla sussistenza di fattispecie aggravate di tipo mafioso (rilevanza ai fini del pericolo di reiterazione). La Corte sottolinea che tali presunzioni operano solo nei limiti della configurazione dell'aggravante; se l'aggravante è stata in precedenza esclusa, la presunzione non può essere applicata nel medesimo incidente salvo fatti nuovi validamente prodotti.
art. 279, cod. proc. pen.
Individua il giudice competente per le misure cautelari (giudice del procedimento). La decisione ricorda che le istanze di aggravamento o di modifica della misura devono soggiacere alla competenza prevista e non possono essere decise da un giudice del rinvio con ambito diverso.
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice della cognizione di disporre la sospensione del decorso dei termini di fase; tale sospensione incide sul computo dell'eventuale decorso dei termini rilevanti per la durata della misura cautelare.
art. 310, cod. proc. pen.
Disciplina il giudice dell'appello cautelare e le relative impugnazioni: nel caso di rinvio la cognizione è limitata ai profili indicati dalla Corte di cassazione (qui: verifica del decorso del termine di fase).
art. 276, cod. proc. pen.
Regola l'intervento del pubblico ministero nel processo di cognizione; la pronuncia osserva che richieste di applicazione o aggravamento di misura possono essere avanzate davanti al giudice procedente di cognizione nei modi previsti.
art. 299, cod. proc. pen.
Consente l'aggravamento della misura cautelare per fatti sopravvenuti: la Corte nota che nuovi fatti successivi alla precedente decisione cautelare possono giustificare un aggravamento, ma solo se tempestivamente dedotti con le forme di rito e davanti al giudice competente.
principio del "giudicato cautelare"
Principio di stabilità delle decisioni cautelari già definite in precedenti incidenti: vincola fino a quando non emergano fatti nuovi idonei a superarlo; non è comunque assoluto e può essere superato da fatti sopravvenuti validamente rappresentati.
Massime di principio
- L'ambito di cognizione del giudice del rinvio è limitato alle questioni indicate dalla Corte di cassazione: non può essere esteso per decidere oggetti diversi (es. trasformare un incidente sulla durata della misura in un procedimento per aggravamento).
- Il giudice che deve modificare o aggravare una misura cautelare è, di regola, il giudice competente del procedimento (art. 279); il pubblico ministero o la parte devono proporre le richieste nelle forme e davanti al giudice previsti dalla legge.
- Il "giudicato cautelare" vincola le parti e il giudice nell'ambito dell'incidente cautelare già deciso, salvo che emergano fatti sopravvenuti, rilevanti e tempestivamente dedotti che giustifichino una revisione della misura.
- Per valutare il decorso dei termini di fase (e quindi l'eventuale inefficacia della misura per scadenza dei termini) vanno conteggiate le sospensioni autorizzate (es. art. 304, comma 2) e le modifiche del titolo cautelare intervenute nel corso della stessa fase secondo la giurisprudenza consolidata.
- Se una decisione cautelare diventa priva di oggetto (ad es. perché l'imputato è già stato rimesso in libertà), il provvedimento che la modifica o la ripristina può essere annullato per sopravvenuta carenza di rilevanza.
- Nuovi elementi per giustificare l'aggravamento della misura devono essere prodotti con le modalità procedurali corrette (istanza al giudice competente, non in una sede incidentale soggetta a limiti oggettivi).
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