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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9862/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione alla restituzione e al dissequestro di €15.400,00 depositati su libretto giudiziario, somme poi confiscate e versate al FUG. Il ricorrente ha contestato la legittimità della confisca dopo che la sentenza di condanna in primo grado era stata seguita, in appello, da proscioglimento per prescrizione: deduceva la violazione degli artt. 240 e 644 c.p. (e correlati), richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Carlea e De Maio, Sez. U Lucci) e la giurisprudenza europea (CEDU, Varvara c. Italia) per sostenere che la confisca del prezzo/profitto non può essere mantenuta se il reato si è estinto per prescrizione salvo che non ricorrano condizioni specifiche; inoltre censurava la motivazione sulla provenienza delle somme, allegando documentazione reddituale a giustificazione della lecita origine dei fondi. Ha eccepito pure tardività di alcuni atti difensivi.

La decisione

Ricorso rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U, n.31617/2015, Lucci) che consente, anche in presenza di declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta, la conferma della confisca del prezzo/profitto quando vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene risultino sostanzialmente inalterati; ha affermato inoltre che, in tema di usura, la confisca delle somme (art. 644, sesto comma c.p.) è obbligatoria e il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari effettivamente corrisposti. Ha respinto la censura sulla provenienza delle somme ritenendo che, per denaro fungibile, non è necessario provare la materiale provenienza di quei specifici pezzi monetari ma la riconducibilità causale al profitto/ prezzo del reato; ha altresì dichiarato inammissibili/tardivi i motivi aggiunti depositati fuori termine.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; la Corte interpreta che il requisito della "condanna" può essere inteso anche in senso sostanziale (accertamento di responsabilità consolidato) in forza dell'indirizzo Sez. U Lucci, consentendo la confisca del prezzo/profitto anche se il processo si è concluso con prescrizione, purché gli accertamenti di responsabilità rimangano inalterati.

  • art. 644 cod. pen. (sesto comma)

    Prevede la confisca obbligatoria in materia di usura: la Corte ricorda che, per l'usura, il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari corrisposti e la confisca ha natura obbligatoria.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione in ordine alla possibilità di applicazione della confisca anche nelle sentenze di patteggiamento; la Corte segnala che alcune norme prevedono esplicitamente effetti ablativi anche senza giudicato definitivo di condanna.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale come norma collegata alla confisca del prezzo/profitto in ipotesi particolari; nella decisione si coglie l'esigenza che l'accertamento sostanziale della responsabilità permanga.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Citato nel ragionamento giurisprudenziale per evidenziare limiti e obblighi del giudice d'appello/cassazione nel decidere sugli effetti civili dopo declaratoria di estinzione, ma non muta l'orientamento consolidato sulla confisca in ambito usura.

  • art. 44, comma 2, DPR n. 380/2001

    Norma citata nei precedenti di Corte costituzionale e CEDU (es. Varvara) riguardanti la confisca in materia urbanistica; ha contribuito a formare il quadro interpretativo europeo/nazionale sul rapporto tra prescrizione e confisca.

  • Corte EDU, Varvara c. Italia (29/10/2013)

    Decisione europea che ha inciso sull'interpretazione della compatibilità con la Convenzione delle confische disposte dopo declaratoria di prescrizione: ha spinto la giurisprudenza interna a valutare se la misura abbia natura punitiva; la Corte di cassazione utilizza i criteri CEDU per distinguere confische punitive da misure ripristinatorie.

  • Sezioni Unite, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Orientamento chiave: ammette che la prescrizione non sia concettualmente incompatibile con una confisca ove sussista un accertamento di responsabilità consolidato; consente una lettura sostanziale del presupposto della "condanna" ai fini dell'ablazione patrimoniale.

  • Sezioni Unite, Carlea e De Maio

    Decisioni richiamate dalla difesa (e inserite nel dibattito) che sostenevano limiti alla confisca dopo estinzione per prescrizione quando la legge condiziona la confisca al pronunciamento formale di condanna; la Corte nella decisione discute il contrasto e spiega i confini applicativi tra questi indirizzi e Lucci.

  • Corte Costituzionale, n. 49/2015

    Pronuncia richiamata nel quadro costituzionale che impone al giudice di cercare soluzioni compatibili con i principi convenzionali e costituzionali quando si tratta di misure ablative dopo prescrizione.

Massime di principio

  • Se in primo grado è intervenuta una condanna e in grado successivo la sentenza si estingue per prescrizione, la confisca del prezzo/profitto può essere mantenuta se gli accertamenti sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene risultano consolidati e non mutati (Sez. U Lucci).
  • Occorre distinguere confisca obbligatoria e confisca facoltativa: laddove la legge richieda espressamente il giudicato di condanna, la dichiarazione di estinzione può precludere l'ablazione; ove la confisca abbia natura non punitiva (ripristinatoria), può trovare applicazione anche senza giudicato formale, purché vi sia accertamento sostanziale della responsabilità.
  • Per somme di denaro vale il principio della fungibilità: non è necessario provare la materiale provenienza dei singoli pezzi di denaro, ma la riconducibilità causale del denaro al profitto/prezzo del reato; la difesa deve fornire prove concrete e specifiche per svincolare i fondi dall'attribuzione al reato.
  • Le questioni di compatibilità con la Convenzione europea (CEDU) e con la Corte costituzionale impongono al giudice nazionale di interpretare le norme in modo da salvaguardare i diritti convenzionali, ma l'applicazione concreta dipende dall'analisi fattuale sulla consistenza degli accertamenti di responsabilità.
  • In ambito processuale, osservare rigorosamente i termini: memorie e motivi aggiunti depositati oltre i termini previsti per la Cassazione possono essere esclusi o considerati solo in via limitata come replica.

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