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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33923 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2009, sostenendo che un terreno di 4.980 mq non fosse autonomamente imponibile perché costituiva pertinenza della propria abitazione. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma da parte della CTR del Piemonte, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando motivazione apparente, omesso esame della concreta natura pertinenziale dell'area e, soprattutto, il mancato accertamento dell'eventuale indicazione del vincolo pertinenziale nella dichiarazione ICI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. La CTR aveva esaminato soltanto il mappale e la collocazione del terreno, senza considerare la questione decisiva se la contribuente avesse dichiarato il terreno come pertinenza ai fini ICI. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata; una motivazione meramente apparente o priva dell'esame delle questioni decisive può determinarne la nullità.

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiede l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; il mancato esame di una questione decisiva può integrare un vizio della sentenza.

  • Art. 817 c.c.

    Disciplina le pertinenze, ossia le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa. Nel caso concreto, tuttavia, la sola configurabilità materiale del vincolo non era sufficiente a superare l'omessa indicazione nella dichiarazione ICI.

  • Cass. n. 19181/2019, Cass. n. 27573/2018, Cass. n. 13017/2012 e Cass. n. 19639/2009

    Al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.

    L'assenza di un'adeguata indicazione della pertinenza nella dichiarazione fiscale impedisce, in linea generale, di far valere per la prima volta in giudizio l'esenzione o il diverso trattamento tributario fondato sul vincolo pertinenziale.

Massime di principio

  • Quando un contribuente sostiene che un'area non sia imponibile perché pertinenza di un fabbricato, deve dimostrare non solo il collegamento materiale e funzionale tra area e abitazione, ma anche di averlo correttamente indicato nella dichiarazione prevista dalla disciplina tributaria applicabile.
  • La semplice risultanza catastale, l'inclusione nel medesimo mappale o il fatto che il terreno circondi l'abitazione non provano automaticamente la pertinenzialità rilevante ai fini fiscali.
  • Se l'amministrazione contesta l'esistenza o la dichiarazione del vincolo pertinenziale, il giudice deve esaminare espressamente tale questione, perché può essere decisiva per l'assoggettamento a imposta.
  • Non è normalmente sufficiente introdurre il vincolo pertinenziale soltanto durante il contenzioso: gli elementi costitutivi del trattamento fiscale più favorevole devono risultare dalla dichiarazione e dalla documentazione tempestivamente prodotta.
  • In presenza di un'omissione dichiarativa decisiva, la Cassazione può cassare la sentenza di merito e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente rigettando la domanda del contribuente.

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