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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto della Commissione emergenza abitativa dell’indicato Comune – atto assunto l’-OMISSIS- e comunicato alla ricorrente per estratto il -OMISSIS- successivo – con il quale venne rigettata la sua richiesta di riesame del provvedimento di diniego all’assegnazione d’un alloggio di edilizia sociale – richiesta proposta il -OMISSIS- – nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti ad esso presupposti, ovvero preparatori o conseguenti compresi – ove del caso – della nota prot. n. -OMISSIS- in data-OMISSIS- con la quale l’atto di rigetto fu comunicato alla ricorrente, nonché dell’originario provvedimento negativo in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale e rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, sfrattata per finita locazione, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione emergenza abitativa del Comune di Torino ha negato l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale e ha successivamente respinto la richiesta di riesame. Ha dedotto la violazione dell'art. 21 del regolamento comunale, la violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. Il Comune aveva ritenuto non attendibile la situazione reddituale del nucleo familiare per gli anni 2019-2024, in quanto i redditi dichiarati apparivano incompatibili con il pagamento del canone annuo di 4.680 euro e con le esigenze minime di vita quotidiana, considerata la limitata attività lavorativa della ricorrente e del coniuge. In sede di riesame la ricorrente aveva affermato genericamente di aver ricevuto il sostegno economico dei tre figli e aveva documentato l'assunzione a tempo indeterminato dal 22 maggio 2024, senza tuttavia indicare i figli, l'entità dei contributi, le quote, il periodo e le modalità delle elargizioni. Con i motivi aggiunti ha contestato gli ulteriori elementi prodotti dal Comune. Il Comune ha eccepito anche il difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente avesse nel frattempo stipulato un contratto di locazione agevolata; l'eccezione è stata respinta perché tale contratto non era equiparabile all'assegnazione di un alloggio sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 21, comma 3, del regolamento comunale, che impone un parere contrario all'assegnazione quando dagli archivi informatici e dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare. La Commissione aveva consultato le banche dati anagrafica, camerale, previdenziale, tributaria, catastale, socio-assistenziale e ISEE, motivando l'incoerenza tra redditi dichiarati, canone locativo e spese essenziali. Il Collegio ha giudicato adeguata tale motivazione e ha ritenuto generiche e indimostrate le spiegazioni sul sostegno economico dei figli. L'onere di allegare e dimostrare gli elementi utili all'istruttoria gravava sulla richiedente, soprattutto perché il sostegno di terzi costituiva la circostanza invocata per spiegare l'incongruenza reddituale. L'amministrazione avrebbe potuto svolgere ulteriori verifiche sui figli solo se la ricorrente ne avesse indicato l'identità e la consistenza dei contributi. La documentazione riferita ai figli prodotta soltanto in giudizio non poteva sanare l'omessa allegazione nel procedimento amministrativo. Sono state inoltre respinte la richiesta di cancellazione di espressioni asseritamente offensive, non essendo stati superati i limiti di continenza e correttezza processuale, e l'eccezione di difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; è stato altresì liquidato, nella medesima misura e con riduzione della metà, il compenso del difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 3, regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa

    qualora dalla consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal nucleo della Polizia municipale emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, la competente commissione comunale esprime parere contrario all'assegnazione dell’alloggio

    La disposizione consente il diniego quando gli accertamenti amministrativi evidenzino la non veridicità o l'inattendibilità delle dichiarazioni sostitutive; nel caso concreto la Commissione ha legittimamente valorizzato l'incoerenza tra redditi dichiarati, canone e spese essenziali.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione da parte del TAR.

  • art. 89 c.p.c.

    Non sussistono i presupposti per la cancellazione delle espressioni contestate, poiché la difesa comunale non ha superato i limiti di continenza e correttezza processuale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato con applicazione della riduzione della metà.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa, il richiedente ha l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi utili a rendere coerente la propria situazione reddituale, soprattutto quando invochi il sostegno economico di soggetti terzi per spiegare l'incompatibilità tra redditi dichiarati, canone di locazione e spese di vita.
  • Quando il richiedente deduce di essere stato sostenuto economicamente da familiari, l'allegazione deve indicare almeno l'identità dei soggetti, la consistenza dei contributi, il periodo interessato e le modalità delle erogazioni; in mancanza, l'amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori verifiche esplorative.
  • La produzione in giudizio di documenti relativi a fatti o soggetti non adeguatamente indicati nel procedimento amministrativo non può sanare l'omessa allegazione e prova tempestiva, quando tali elementi avrebbero dovuto consentire all'amministrazione di svolgere l'istruttoria e assumere le proprie determinazioni.
  • È legittimo il diniego di assegnazione fondato sulla non attendibilità della situazione reddituale quando l'amministrazione abbia svolto verifiche mediante le banche dati disponibili e abbia motivato specificamente l'incoerenza tra redditi, costi abitativi ed esigenze minime di vita.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaInvalidità del provvedimentoIstruttoria processualeSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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