Sentenza n. 316/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente: al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a cagione dell’infermità “esiti di intervento per neoplasia del testicolo destro con linfoadenopatia pre-cavale e intraortocavale”, riconosciuta dipendente da causa di servizio e connaturata in tesi alla negligenza e imperizia della amministrazione resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell'amministrazione, consistita nella mancata adozione di misure di prevenzione e protezione rispetto ai rischi ambientali e operativi connessi alle missioni militari, con domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla patologia tumorale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a una neoplasia del testicolo destro, con linfoadenopatia, sottoposta a orchiectomia, protesi e chemioterapia, cui sono seguite azoospermia e sterilità. La patologia era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative delle missioni svolte in Kosovo, Etiopia/Eritrea e Albania; il ricorrente era stato inoltre riconosciuto vittima del dovere. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e degli artt. 32, 1218, 1453, 2043, 2050, 2051, 2059, 590 c.p., 185 e 187 c.p., 28, 2, 3, 4, 35, 36 e 41 Cost., nonché delle previgenti norme antinfortunistiche. Ha sostenuto di essere stato esposto, senza adeguate protezioni e sorveglianza, a uranio impoverito, amianto, radiazioni, metalli pesanti, solventi, pesticidi e altri fattori potenzialmente cancerogeni, oltre che a condizioni di stress operativo. L'amministrazione ha eccepito la prescrizione e contestato il nesso causale, l'esposizione ai fattori di rischio e la responsabilità. Il ricorrente ha quantificato il danno biologico e morale e ha chiesto il ristoro delle spese mediche e degli ulteriori danni patrimoniali. Il TAR ha disposto CTU medico-legale, che ha ricondotto la patologia, secondo il criterio del più probabile che non, al servizio prestato, individuando il criptorchidismo come concausa predisponente non prevalente e l'attività di servizio come concausa dominante.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: la responsabilità derivante dall'art. 2087 c.c. è stata qualificata come contrattuale, con termine decennale; il dies a quo non coincide automaticamente con l'insorgenza della malattia, ma con il momento in cui il danno e la sua origine professionale diventano conoscibili. Nel caso concreto, tale momento è stato individuato non anteriormente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e comunque la prescrizione risultava interrotta dalla diffida del 2020. Nel merito, il TAR ha ritenuto provati l'impiego del militare in teatri operativi caratterizzati da rischi ambientali e l'assenza di adeguate misure di protezione. Ha attribuito rilievo al riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio e alle conclusioni della CTU, secondo cui il servizio aveva agito come concausa dominante della neoplasia e dei suoi esiti. L'amministrazione, gravata dell'onere di dimostrare l'adozione di tutte le cautele necessarie e l'esistenza di uno specifico fattore causale fortuito, non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare l'esposizione e a richiamare l'incertezza scientifica. È stata quindi accertata la responsabilità dell'amministrazione per la lesione della salute. Il danno biologico permanente è stato accertato nella misura del 35%, con sofferenza morale soggettiva di grado moderato-severo; sono stati inoltre riconosciuti periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale. L'amministrazione è stata ordinata, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., a formulare entro 90 giorni una proposta risarcitoria, applicando le Tabelle milanesi 2024, con personalizzazione del 30%, rivalutazione e interessi. Sono state riconosciute le spese mediche documentate, comprese quelle psicodiagnostiche e psicoterapeutiche; è stata invece respinta la voce ulteriore di 200.000 euro per assistenza psicologica continuativa, poiché priva di adeguata prova, non potendo la liquidazione equitativa supplire alla prova dell'esistenza del danno. Dal risarcimento non patrimoniale dovranno essere detratte le somme aventi causa e funzione indennitaria per il medesimo evento, inclusi speciale elargizione ed equo indennizzo, mentre non dovranno essere detratti assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, riferiti a un pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. Le spese di lite sono state compensate; le spese della CTU, liquidate in 6.100 euro al netto del fondo già versato, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La disposizione integra il rapporto di lavoro e impone obblighi positivi di prevenzione e protezione, anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, secondo l'evoluzione dell'esperienza e della tecnica.
art. 1218 c.c.
In tema di responsabilità datoriale contrattuale, il lavoratore deve provare rapporto, inadempimento e danno-conseguenza; il datore deve dimostrare l'assenza di colpa e l'adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 2947 c.c.
Il termine quinquennale invocato dall'amministrazione non è stato applicato, poiché la responsabilità dedotta è stata qualificata come contrattuale e soggetta al termine ordinario decennale.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato legalmente dall'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c.
art. 41 c.p.
Il nesso causale civile ammette l'efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito all'evento, salvo l'intervento di un fattore estraneo autonomamente sufficiente.
art. 603 d.lgs. 66/2010
La disciplina considera le particolari condizioni ambientali o operative delle missioni e dei contesti militari come situazioni rilevanti ai fini del riconoscimento del rischio professionale specifico.
art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
Definisce le condizioni ambientali o operative straordinarie rilevanti per il rischio professionale specifico.
art. 1079 d.P.R. 90/2010
È richiamato quale parte della disciplina regolamentare dei benefici connessi alle patologie contratte in particolari condizioni ambientali o operative.
art. 1, comma 564, l. 266/2005
È richiamato quale base del riconoscimento delle particolari condizioni ambientali e operative delle missioni e dei relativi benefici.
art. 1 d.P.R. 243/2006
È richiamato in relazione al riconoscimento della riconducibilità della patologia alle particolari condizioni ambientali e operative.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, quando non sia possibile determinare precisamente il quantum, di stabilire i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi nella proposta o nel pagamento risarcitorio.
art. 46 c.p.a.
Il termine di costituzione delle amministrazioni intimate non è perentorio e non preclude la proposizione dell'eccezione di prescrizione sino all'udienza di discussione.
art. 2 l. 407/1998
L'assegno vitalizio è riferito a un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa e non viene detratto dal danno non patrimoniale.
art. 5, comma 3, l. 206/2004
Lo speciale assegno vitalizio ha funzione indennitaria riferita alla perdita della capacità lavorativa e non viene detratto dal risarcimento del danno non patrimoniale.
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministrazione-datore di lavoro per la violazione dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale ed è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
- Nelle controversie per malattia professionale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno e la sua origine professionale diventano oggettivamente conoscibili, non necessariamente dalla prima manifestazione della patologia.
- Ai sensi dell'art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare il rapporto di lavoro, il danno, la nocività dell'ambiente o dell'attività e il nesso causale; il datore di lavoro deve provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno e, per escludere la responsabilità, uno specifico fattore causale fortuito, non essendo sufficiente invocare l'incertezza scientifica o una causa ignota.
- Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, valutato unitamente agli altri elementi istruttori, può fondare l'inversione dell'onere della prova sulle misure di sicurezza e impone all'amministrazione di dimostrare l'adozione delle cautele necessarie.
- Il nesso causale nella responsabilità civile per malattia professionale è valutato secondo il criterio del più probabile che non; una condizione personale preesistente non esclude la responsabilità quando l'attività lavorativa abbia agito come concausa dominante o efficiente dell'evento.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza e della consistenza ontologica del pregiudizio; non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova del danno. Le somme già corrisposte con funzione indennitaria per il medesimo pregiudizio devono essere detratte dal risarcimento, mentre non si detraggono prestazioni destinate a compensare un diverso danno patrimoniale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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