Cassazione Civile, Ordinanza n. 38236/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti di una società per contributi e sanzioni relativi al periodo aprile 2009-dicembre 2012, in relazione a rapporti di lavoro formalmente qualificati dalla società come contratti a progetto o associazioni in सहभागazione, ma ritenuti dall'Istituto rapporti di lavoro subordinato. In appello, a seguito di un provvedimento di sgravio parziale emesso dall'INPS durante il giudizio, la Corte territoriale ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere per la parte sgravata, ha confermato per il resto la decisione di primo grado e ha rideterminato il credito residuo in euro 403.386,86, compensando per metà le spese del doppio grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1241, 1243, 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato annullamento integrale dell'avviso di addebito dopo la compensazione/sgravio, assumendo che l'atto avesse perso legittimità nella sua globalità; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita duplicazione dei titoli esecutivi, uno amministrativo e uno giudiziale, derivante dal mancato annullamento integrale dell'avviso; 3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente nella parte in cui erano stati rigettati i restanti motivi di appello con conferma della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che, anche nelle controversie relative a omissioni contributive, l'eventuale accoglimento parziale dell'impugnazione non comporta l'annullamento dell'atto impositivo in sé, che perde efficacia come titolo esecutivo/impositivo ed è sostituito dalla sentenza che ridetermina il dovuto; il giudice d'appello aveva quindi correttamente preso atto dello sgravio parziale e rideterminato il credito residuo dell'INPS senza dover annullare integralmente l'avviso. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte territoriale aveva indicato che la società aveva rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli relativi alla compensazione, rendendo sufficiente la motivazione sulla conferma nel resto della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1241 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1243 c.c. dalla ricorrente per contestare la legittimità dell'avviso dopo la compensazione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondato il motivo alla luce del principio per cui la sentenza sostituisce l'atto impositivo nella rideterminazione del debito.
art. 1243 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione; la Corte osserva che lo sgravio/compensazione parziale non impone l'annullamento integrale dell'atto, ma solo la rideterminazione del credito residuo.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere l'effetto preclusivo e sostitutivo del giudicato; la Corte richiama il principio secondo cui la decisione definitiva vincola l'amministrazione nella nuova quantificazione del debito.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia del giudicato; la Corte ribadisce che la sentenza sostituisce l'atto impugnato nel processo di impugnazione-merito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata respinta perché la Corte territoriale non ha creato un indebito duplicato di titoli, ma ha solo preso atto dello sgravio parziale e rideterminato il credito dovuto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata respinta poiché la sentenza d'appello indicava chiaramente la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla compensazione e quindi la ragione della conferma nel resto.
art. 380 bis c.p.c.
Citato nel procedimento di cassazione per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se del caso.
Massime di principio
- Nel processo di impugnazione-merito avverso un avviso di addebito o atto impositivo previdenziale, l'accoglimento anche solo parziale non impone l'annullamento integrale dell'atto, ma determina la sostituzione dell'atto con la sentenza nella parte in cui il debito viene rideterminato.
- Quando il credito iscritto a ruolo viene ridotto con sentenza definitiva, il giudicato vincola l'amministrazione e il concessionario alla riscossione alla nuova quantificazione del dovuto; fino alla rideterminazione conforme, l'obbligazione non è esigibile nei termini originari.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice si limita a prendere atto di uno sgravio parziale e a rideterminare il credito residuo, senza introdurre una domanda o un titolo ulteriore rispetto a quello controverso.
- Non sussiste vizio di motivazione quando la sentenza d'appello dia conto, anche sinteticamente, della rinuncia dell'appellante a parte dei motivi di gravame, rendendo comprensibile la conferma della decisione di primo grado nel resto.
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