Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1778/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Siracusa gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento era fondato sull'accertamento, durante un controllo domiciliare, della custodia di un fucile da caccia fuori dalla cassaforte, in un luogo ritenuto accessibile ai componenti del nucleo familiare, nonché sul deferimento all'autorità giudiziaria per diffamazione e omessa custodia delle armi. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 39 TULPS, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha contestato il giudizio di inaffidabilità, richiamando la propria incensuratezza e sostenendo che il fucile si trovasse in uno sgabuzzino buio e chiuso, non facilmente accessibile, che fosse stato ricevuto in dono, privo di munizioni, non funzionante e in parte arrugginito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. La disciplina degli artt. 11, 39 e 43 TULPS attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull'affidabilità del detentore e sul possibile abuso delle armi. Il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, ma rappresentano un'eccezione al generale divieto, subordinata alla completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Il giudizio amministrativo ha natura cautelare e preventiva e non richiede la certezza propria dell'accertamento penale, essendo sufficiente una prognosi fondata su elementi oggettivi, specifici e attendibili, secondo il criterio del più probabile che non. La Prefettura ha svolto una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, senza incorrere in vizi logici o motivazionali. La custodia del fucile fuori dalla cassaforte e in uno sgabuzzino accessibile è stata ritenuta oggettivamente negligente e idonea a far dubitare dell'affidabilità del detentore. Sono state ritenute irrilevanti la mancanza di munizioni, la parziale inidoneità o arrugginimento dell'arma, la provenienza donativa e la convivenza con la sola moglie, poiché non escludono il possibile uso improprio da parte di terzi. Le spese, liquidate in euro 1.000, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare l'affidabilità del soggetto e il rischio di abuso delle armi, secondo una prognosi preventiva e discrezionale.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato per evidenziare che il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato quale fonte del generale divieto relativo alla detenzione o al porto delle armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia.

  • artt. 20 e 20-bis l. n. 110/1975

    Impongono una custodia diligente delle armi e sanzionano l'omessa adozione delle cautele necessarie a impedirne l'impossessamento da parte di minori, incapaci o persone inesperte.

  • art. 595 c.p.

    È menzionato quale titolo del deferimento all'autorità giudiziaria, considerato tra gli elementi del quadro valutativo prefettizio.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di una prognosi attendibile circa il possibile abuso delle armi, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
  • In materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del detentore; il sindacato giurisdizionale verifica la ragionevolezza, la logicità, l'adeguatezza istruttoria e la congruità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • La prognosi di possibile abuso delle armi può essere fondata su fatti oggettivi e specifici anche privi di autonoma rilevanza penale o non definitivamente accertati, purché valutati in modo non irrazionale e adeguatamente motivato.
  • La custodia di un'arma fuori dalla cassaforte o comunque con modalità che ne consentano l'accesso a terzi costituisce un indice oggettivo di negligenza idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità del detentore.
  • La mancanza di munizioni, il cattivo stato di conservazione o la dichiarata non funzionalità dell'arma non escludono il rischio di uso improprio da parte di terzi e non neutralizzano, di per sé, la rilevanza della custodia negligente.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse privato alla detenzione o al porto d'armi e la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, prevale l'interesse pubblico, poiché il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.