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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro n. 785 dell’08.07.2024, in materia di Carta del docente.

Giustizia amministrativa202501049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 785 dell'8 luglio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 settembre 2024, aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, per l'importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal TAR, l'accredito delle somme spettanti e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle spese di lite.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato che Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione della Carta del docente, aveva accreditato il 4 dicembre 2025 nel borsellino elettronico della ricorrente l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Poiché l'Amministrazione ha dato piena esecuzione al giudicato durante il processo, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato ritenuto ammissibile, ma la piena esecuzione intervenuta in corso di causa ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni considerato dalla ricorrente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per l'intervenuto adempimento.
  • La regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale richiede di considerare il comportamento processuale e sostanziale delle parti, nonché il fatto che l'adempimento sia intervenuto successivamente all'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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