Ordinanza n. 115/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina prot. 81 del 21 gennaio 2026, con cui l'Ente Parco ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e preannunciato l'esecuzione d'ufficio della demolizione e l'immissione in possesso del terreno in proprio favore; - dell’ordinanza di demolizione prot. 4 del 2025, quale atto presupposto, ancorché non impugnata nei termini, nella parte in cui esplica i suoi effetti nei confronti del ricorrente Sig. Grassi Elia e dei proprietari del terreno, nonché per l'illegittimità derivata che ne vizia l'atto consequenziale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, con preannuncio della demolizione d'ufficio e dell'immissione in possesso del terreno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari del terreno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui l'Ente Parco ha accertato l'inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione relativa a una stalla e ha preannunciato l'esecuzione d'ufficio della demolizione e l'immissione in possesso del terreno. È stata inoltre contestata, quale atto presupposto, l'ordinanza di demolizione, sebbene non impugnata nei termini, nella parte in cui produce effetti nei confronti di uno dei ricorrenti e dei proprietari del terreno, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti né sviluppa, nella fase cautelare, una valutazione analitica del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. Pur dichiarando di prescindere da ogni considerazione sul fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto evidente il periculum in mora derivante dall'esecuzione del provvedimento, consistente nella demolizione della stalla. La sospensione è stata disposta per preservare la situazione di fatto e consentire la decisione di merito re adhuc integra. È stata fissata per il 24 febbraio 2027 l'udienza pubblica di trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata concessa in ragione dell'evidente periculum in mora, senza una valutazione espressa del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione di un provvedimento quando il periculum in mora risulti con evidenza, anche prescindendo da una valutazione analitica del fumus boni iuris, al fine di preservare la situazione esistente sino alla decisione di merito.
- Quando l'esecuzione di un provvedimento comporti la demolizione di un manufatto, il rischio di perdita irreversibile della situazione materiale può integrare un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare, così da consentire la decisione di merito re adhuc integra.
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