Corte di giustizia, Sentenza C-496/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 aprile 2026. — Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding e Stichting de Thuiskopie contro HP Nederland BV e a. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione di opere al pubblico – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione detta per “copia privata” – Equo compenso – Servizio di streaming a pagamento – Copia per uso senza accesso alla rete – Articolo 5, paragrafo 5. — Causa C-496/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia esclude che le copie offline generate nel contesto di un servizio di streaming a pagamento rientrino automaticamente nella copia privata. Decisivo è che la copia sia realizzata dal prestatore del servizio, sotto controllo tecnologico del titolare dei diritti, e non dalla persona fisica che invoca l’eccezione. La presenza di una licenza o di un pagamento al titolare non modifica la soluzione quando il titolare mantiene il controllo e può autorizzare o bloccare la copia.
Eccezione per copia privata e streaming offline: una copia creata dal fornitore su richiesta dell’utente, ma sotto controllo tecnologico del titolare, non rientra nella deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE.
La questione giuridica
Se le cosiddette offline streaming copies, ossia copie scaricate dal fornitore di un servizio di streaming sul dispositivo dell’utente per consentirne l’uso senza accesso alla rete, possano essere qualificate come riproduzioni per uso privato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, anche alla luce del test a tre fasi dell’articolo 5, paragrafo 5; e se, in caso di compenso contrattuale o licenza, ciò incida sull’applicazione dell’eccezione per copia privata.
Principio di diritto
La Corte afferma che la messa a disposizione di un’opera mediante una copia offline creata dal fornitore di streaming sul dispositivo dell’utente, quando l’utente non può tecnicamente disporne fuori dal servizio e il titolare conserva il controllo mediante misure tecnologiche che gli consentono di bloccarne l’accesso, non costituisce una riproduzione effettuata da una persona fisica per uso privato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE e quindi non rientra nell’eccezione per copia privata. Inoltre, il fatto che sia previsto un pagamento o una licenza per tale copia non incide sull’applicazione dell’eccezione quando il titolare non ha adottato misure tecnologiche e, quindi, non ha potuto esercitare il proprio controllo/autorizzazione sull’atto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2 della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29/CE
- Auteurswet (legge sul diritto d’autore) del 23 settembre 1912, articoli 1 e 16 c
Eccezione per copia privata e "offline streaming copies"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra organismi olandesi di gestione/prelievo per la copia privata e due società produttrici di hardware, in relazione a un prelievo richiesto per finanziare l’equo compenso dovuto in caso di copie offline generate nell’ambito di un servizio di streaming on demand. Il nodo centrale è stabilire se tali copie possano essere assimilate alla copia privata di cui alla direttiva 2001/29/CE.
Fatti e procedimento principale
Le copie in discussione sono contenuti musicali o audiovisivi resi disponibili all’abbonato mediante download sul dispositivo dell’utente, così da poter essere fruiti anche senza accesso a Internet. La copia è creata dal fornitore del servizio di streaming su richiesta dell’utente, ma l’utente non può scegliere liberamente il luogo di memorizzazione, non può spostare o trasferire il file e non può uscire dall’ambiente del servizio; il contenuto è inoltre protetto da crittografia e viene cancellato automaticamente in certi casi, tra cui la cessazione dell’abbonamento. Il titolare dei diritti conserva il controllo sulle opere e può bloccare l’accesso o rimuovere il download.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- una copia offline così realizzata possa essere considerata una riproduzione per uso privato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, anche alla luce del test a tre fasi dell’articolo 5, paragrafo 5;
- gli obiettivi della direttiva, compreso il giusto equilibrio tra diritti dei titolari e interessi degli utenti, ostino a un regime nazionale che escluda tali copie dall’eccezione;
- il fatto che il titolare riceva un compenso per copia o per utilizzo, in base a licenza, sia rilevante.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, sul diritto di riproduzione;
- articolo 3, paragrafo 1, sul diritto di comunicazione al pubblico e messa a disposizione;
- articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sull’eccezione per copia privata con equo compenso;
- articolo 5, paragrafo 5, sul test a tre fasi;
- articolo 6, paragrafi 1 e 3, sulle misure tecnologiche di protezione. Sono richiamati anche i considerando 5, 10, 23-25, 31, 32, 35, 38 e 39 della direttiva.
Ragionamento della Corte: inquadramento dell’operazione
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 5, paragrafo 5, non amplia il contenuto delle eccezioni dell’articolo 5, paragrafo 2, ma si limita a fissarne le condizioni di applicazione. Di conseguenza, la questione va esaminata soltanto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
La Corte poi distingue tra:
- riproduzione ai sensi dell’articolo 2;
- comunicazione al pubblico / messa a disposizione ai sensi dell’articolo 3.
Ragionamento della Corte: qualificazione come comunicazione al pubblico
La Corte rileva che la funzionalità di lettura offline, disponibile per un insieme di abbonati e accessibile dal luogo e nel momento scelti individualmente, presenta gli elementi tipici della messa a disposizione del pubblico. In particolare, il servizio permette a una pluralità indeterminata di abbonati di accedere a un’opera in modo individualizzato, e il numero di destinatari potenziali è significativo.
Ne consegue che, in linea di principio, l’atto mediante cui il fornitore mette a disposizione la copia offline sul dispositivo dell’utente deve essere considerato una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, non una semplice riproduzione dell’utente. Per questa ragione, esso non rientra nell’eccezione per copia privata dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
Ragionamento della Corte: anche a voler parlare di riproduzione, manca la "persona fisica" che riproduce
La Corte aggiunge che, anche qualora si volesse qualificare l’operazione come riproduzione, l’eccezione per copia privata non opererebbe comunque. Infatti:
- la copia non è realizzata dalla persona fisica, ma dal fornitore del servizio;
- l’utente non detiene la fonte della copia;
- l’utente non ha il controllo autonomo della copia, che è cifrata e tecnicamente confinata al servizio;
- il titolare conserva il controllo dell’opera e può autorizzare o bloccare l’accesso.
L’eccezione per copia privata presuppone invece che la copia sia effettuata da una persona fisica che abbia previamente accesso lecito all’opera nella forma fonte della riproduzione e che disponga del controllo della copia. Qui, tale condizione manca.
Ragionamento della Corte: ruolo delle misure tecnologiche e dell’equo compenso
Le misure descritte integrano le misure tecnologiche dell’articolo 6 della direttiva, poiché impediscono o limitano atti non autorizzati e controllano l’accesso alle opere. In questo quadro, la Corte ritiene che la copia non possa essere qualificata come copia privata, proprio perché il titolare mantiene il controllo sull’uso dell’opera e ne consente l’accesso solo entro i limiti del servizio.
Quanto al pagamento previsto dalla licenza, la Corte precisa che le modalità di remunerazione concordate tra il titolare e il fornitore sono irrilevanti ai fini della qualificazione dell’atto, se il titolare conserva il controllo mediante misure tecnologiche. In tale ipotesi, il titolare ha esercitato il proprio diritto esclusivo e non subisce il pregiudizio tipico che giustifica l’equo compenso per copia privata. Se invece le persone fisiche dispongono e controllano la copia, un’autorizzazione del titolare non ha effetti giuridici nel senso di trasformare l’atto in un diverso regime compensativo.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la copia offline creata dal fornitore di streaming sul dispositivo dell’utente, se l’utente non può tecnicamente disporne al di fuori del servizio e il titolare mantiene il controllo con possibilità di blocco, non rientra nell’eccezione per copia privata dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b);
- il fatto che sia previsto un pagamento o una licenza per quella copia non incide sull’applicazione dell’eccezione, purché il titolare non abbia adottato misure tecnologiche e quindi non abbia potuto concedere la propria autorizzazione per l’atto.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che la copia offline in ambiente streaming, quando rimane sotto il controllo tecnico del fornitore/titolare e l’utente non ne dispone liberamente, esula dall’eccezione per copia privata; l’equo compenso ex articolo 5, paragrafo 2, lettera b), presuppone invece una vera riproduzione privata realizzata o controllata dalla persona fisica, non una forma di accesso o di messa a disposizione riconducibile al servizio di streaming.
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