Cassazione Civile, Ordinanza n. 35916/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale di categoria e la conseguente debenza della contribuzione minima per un geometra iscritto all'albo. La corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione per il solo anno 2008, perché il professionista aveva svolto due pratiche per terzi, ma illegittima per gli anni successivi 2009, 2010 e 2013, valorizzando il fatto che, in quel periodo, l'attività professionale era stata svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società, nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, con iscrizione alla gestione generale INPS. La cassa ha impugnato la decisione con due motivi: ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme che regolano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa dei geometri e la contribuzione minima, sostenendo che l'iscrizione all'albo è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo; dall'altro, la violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova, contestando che la sola iscrizione ad altra gestione INPS potesse escludere gli obblighi verso la previdenza di categoria. Il resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un precedente recente in materia. Ha affermato che, per la cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti sia la natura occasionale dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito, e la sola iscrizione ad altra gestione INPS non impedisce, di per sé, l'insorgenza degli obblighi contributivi verso la cassa di categoria. La Corte ha anche precisato che le eventuali deroghe alla presunzione di attività professionale dipendono dalle condizioni previste dallo statuto e dalle delibere regolamentari della cassa, le quali impongono specifici adempimenti dichiarativi o attestazioni del datore di lavoro. Ha inoltre escluso che la valorizzazione dell'inadempimento di tali oneri configuri violazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi di applicazione della disciplina statutaria e regolamentare. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, L. 37/1967
Richiamato come norma sui presupposti di iscrizione alla cassa dei geometri.
artt. 10, 11 e 22, L. 773/1982
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione minima.
Legge delega 537/1993, art. 1, commi 32 e 33
Richiamata come base del sistema di riforma della previdenza professionale.
artt. 1 ss. D.Lgs. 509/1994
Richiamati quali disposizioni generali sulla trasformazione degli enti previdenziali professionali.
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
Richiamato nel quadro normativo della previdenza dei liberi professionisti.
artt. 1 e 2, D.Lgs. 103/1996
Richiamati nel sistema della previdenza obbligatoria dei professionisti.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Ritenuto legittimo e applicabile quale fonte delle regole sull'iscrizione e sugli obblighi contributivi.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che sia stato violato, perché la rilevanza degli oneri dichiarativi discende dalla disciplina statutaria e regolamentare della cassa.
art. 2, comma 3, D.Lgs. 30/2006
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma senza una specifica autonoma ratio decisoria nel testo.
Massime di principio
- Per la cassa previdenziale di categoria dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale integra di regola il presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione e per il pagamento della contribuzione minima.
- La mancata produzione di reddito professionale o il carattere occasionale dell'attività non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è, da sola, ostativa all'obbligo contributivo verso la cassa professionale, salvo le deroghe espressamente previste dalla disciplina della cassa.
- Quando lo statuto o le delibere regolamentari della cassa prevedono condizioni per derogare alla presunzione di esercizio della professione, il professionista deve rispettare gli adempimenti dichiarativi richiesti; in difetto, resta operante l'obbligo contributivo.
- L'applicazione delle regole statutarie e regolamentari della cassa in tema di obblighi contributivi non viola l'art. 2697 c.c., se la decisione si fonda sulla disciplina che pone a carico dell'iscritto specifici oneri di attestazione o comunicazione.
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