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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33308/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cantaffa era stato condannato in primo grado per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro l'8 maggio 2015 (divieto di rientro a Catanzaro per tre anni), in quanto controllato in Catanzaro il 29 novembre 2017. Il Tribunale lo aveva condannato ai venti giorni di arresto ai sensi dell'art. 76 co.3 d.lgs. n.159/2011; la Corte d'Appello aveva confermato ritenendo che il Questore avesse adeguatamente ricondotto il soggetto alle categorie di pericolosità previste dall'art. 1 d.lgs. n.159/2011, sulla base di precedenti penali e di polizia (presunte violazioni in materia di stupefacenti, resistenza e oltraggio). Cantaffa ha impugnato in Cassazione deducendo vizio di motivazione: contestava che non vi fossero precedenti per spaccio (al più risultavano segnalazioni/assunzione) e che l'inquadramento fosse fondato su sospetti o segnalazioni (es. controlli nei pressi di accampamenti rom), non su elementi di fatto idonei a giustificare la misura preventiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ribadito che il giudice penale deve controllare la legittimità del provvedimento amministrativo posto a base della trasgressione e valutare la conformità della motivazione agli elementi di fatto richiesti dalla legge. Nel caso concreto non emergevano precedenti penali per cessione di stupefacenti né per resistenza, e la classificazione del ricorrente come soggetto pericoloso era basata su mere segnalazioni di polizia senza verifica. Perciò la base legale del foglio di via è risultata inesistente e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011

    La norma punisce la violazione dell'ordine di allontanamento; la sua applicazione richiede che il provvedimento amministrativo (foglio di via) sia legittimamente motivato e fondato su categorie di pericolosità desunte da elementi di fatto

  • d.lgs. n.159/2011

    art. 1 comma 1 lett. b) e c)

    Definisce le categorie soggettive di pericolosità (es. soggetti dediti a traffici delittuosi o che traggono proventi da attività delittuose); il provvedimento amministrativo deve basarsi su elementi fattuali che collocano il destinatario in tali categorie

  • legge 1423/1956

    art. 2 comma 2 (richiamata storicamente)

    Richiamata come precedente della disciplina attuale: principio che impone al giudice penale di disapplicare il provvedimento amministrativo quando la condotta assunta a fondamento non costituisce reato o non è adeguatamente motivata

Massime di principio

  • Il giudice penale è tenuto a verificare la legittimità e la motivazione del provvedimento amministrativo (es. foglio di via) che costituisce la base della contestata trasgressione; non può limitarsi ad accettarne acriticamente il contenuto.
  • Per applicare misure di prevenzione personali (e per fondare sanzioni per la loro violazione) sono necessari elementi di fatto concreti e verificabili che rientrino nelle categorie di pericolosità previste dalla normativa; mere segnalazioni di polizia o sospetti non sono sufficienti.
  • Se il provvedimento amministrativo fonda la qualificazione del soggetto su comportamenti che non costituiscono reato o su informazioni non accertate, il giudice penale deve disapplicare il provvedimento e può annullare la condanna per mancanza della base legale del reato (anche con annullamento senza rinvio quando il fatto non sussiste).
  • In casi analoghi, la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza di precedenti specifici o l'insussistenza di elementi fattuali a sostegno della classificazione di pericolosità; il pubblico ministero dovrà invece provare documentalmente la sussistenza degli elementi fattuali richiamati nel provvedimento.
  • La distinzione fra segnalazione/assunzione di sostanze e condanne o accertamenti per cessione è rilevante: la presenza di semplici segnalazioni non equivale a elementi idonei a giustificare misure preventive o a sostenere condanne per violazione di esse.

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