Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Perugia e il G.I.P. di Roma in relazione al processo penale a carico di Luca Varriale (più capi di calunnia aggravata) nei confronti, tra gli altri, del magistrato Giovanni Pio Luciano Melillo, il quale, nel frattempo, era stato nominato Procuratore Nazionale Antimafia. Il G.I.P. e i G.U.P. di Roma avevano dichiarato la propria incompetenza funzionale richiamando gli artt. 11 e 11‑bis c.p.p. per lo spostamento della competenza; il Tribunale di Perugia ha ritenuto invece non applicabile quella regola e ha sollevato conflitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha deciso in favore del G.I.P. del Tribunale di Roma, stabilendo che la competenza spetta al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma e ordinando la trasmissione degli atti a quel giudice. La Corte ha respinto la tesi del Tribunale di Perugia che aveva interpretato estensivamente gli artt. 11 e 11‑bis c.p.p., richiamando la giurisprudenza (tra cui la sentenza Sez. 1, n. 43866 del 23/10/2024) secondo la quale i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia svolgono funzioni di carattere nazionale e, in quanto tali, l'art. 11 non si applica salvo che il magistrato sia stato applicato ad una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto riguardi l'ufficio di applicazione; è stata inoltre respinta la richiesta del Procuratore generale di rimessione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
Regola speciale che sposta la competenza territoriale quando il procedimento riguarda un magistrato che esercita (o esercitava al momento del fatto) funzioni in un ufficio compreso in un determinato distretto di Corte d'appello; applicabile ai magistrati con funzioni distrettuali, non a quelli con competenza nazionale.
art. 11‑bis cod. proc. pen.
art. 11‑bis cod. proc. pen.
Stabilisce che i procedimenti che vedono coinvolti magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia siano di competenza secondo l'art. 11; la Corte interpreta però tale richiamo limitativamente: l'art. 11‑bis opera solo se il magistrato DNAA è stato applicato ad una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto rientra nella competenza ordinaria dell'ufficio di applicazione.
art. 28 cod. proc. pen.
Disciplina il conflitto di competenza (anche negativo) tra giudici e la sua risoluzione da parte della Corte di Cassazione.
art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Consente l'applicazione temporanea dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia alle direzioni distrettuali; tale applicazione è il presupposto per l'operatività dell'art. 11‑bis quando il fatto riguarda l'ufficio di applicazione.
art. 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 1 disp. att. cod. proc. pen.
Individua, in coordinamento con l'art. 11, il giudice competente nel capoluogo del distretto di Corte d'appello indicato dalla norma speciale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
Sez. 1, n. 43866 del 23/10/2024 (Rv. 287100‑01); Corte Cost., sent. n. 390/1991; altre pronunce citate
La giurisprudenza richiamata chiarisce che gli uffici e i magistrati con competenza nazionale (Corte di Cassazione, Procura Generale, Direzione Nazionale Antimafia) non rientrano nel criterio distrettuale dell'art. 11 salvo specifiche applicazioni distrettuali; kyse precedenti sono state decisive per la soluzione del conflitto.
Massime di principio
- L'art. 11 c.p.p. sposta la competenza solo quando il magistrato esercita (o esercitava al momento del fatto) funzioni nell'ambito di uno specifico distretto di Corte d'appello; non è applicabile ai magistrati con funzioni di rilevanza nazionale.
- L'art. 11‑bis c.p.p. vale per i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia solo se questi sono stati effettivamente applicati a una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto rientra nella competenza ordinaria dell'ufficio di applicazione.
- La qualifica formale di sede di servizio (es. Roma per la DNAA) non è di per sé sufficiente a creare collegamento distrettuale: bisogna verificare la natura nazionale delle funzioni e l'eventuale effettiva applicazione distrettuale al momento del fatto.
- In caso di dubbio, va accertato temporalmente e territorialmente dove il magistrato esercitava le funzioni al momento del fatto (o se è stato stabilmente applicato a un ufficio distrettuale); questa verifica è decisiva per l'attribuzione della competenza territoriale.
- Per questioni di parziale o singolare sospetto di legame personale/organizzativo è preferibile ricorrere, se adeguato, agli istituti dell'astensione o della ricusazione; lo spostamento generalizzato della competenza è invece un rimedio eccezionale e disciplinato rigorosamente.
- Se due giudici si dichiarano contemporaneamente incompetenti si configura il conflitto negativo risolvibile dalla Corte di Cassazione; la linea interpretativa della Cassazione consolidata su questi punti è determinante e difficilmente derogabile senza remissione alle Sezioni Unite.
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