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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33856/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Natale, nella qualità di notaio e responsabile d'imposta, è stato accusato di peculato (art. 314 cod. pen.) per essersi appropriato, con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, delle somme ricevute dai clienti destinate al pagamento dell'imposta di registro, per un totale di euro 507.517,00, in episodi commessi tra il 24 dicembre 2009 e il 24 aprile 2013. In primo grado (abbreviato) fu condannato a 4 anni e 6 mesi; in appello la pena fu ridotta a 3 anni, 4 mesi e 20 giorni e l'interdizione dai pubblici uffici ridotta a 5 anni. Nel ricorso in Cassazione i difensori hanno contestato: la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale del notaio rispetto agli obblighi tributari; l'assenza dell'interversio possessionis anteriore alla notifica dell'avviso di liquidazione (richiamando una nota dell'Agenzia delle Entrate del 2003); la non configurabilità del peculato per fatti di ritardato versamento; errori di motivazione sulla valutazione delle intercettazioni e su specifici atti per i quali non sarebbe dovuta l'imposta; violazione del ne bis in idem per sanzioni amministrative/disciplinari già irrogate; e vizi nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento di attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sostanza ritenendolo infondato, confermando la qualificazione del notaio come pubblico ufficiale anche in relazione alla sua funzione di responsabile d'imposta e condividendo il principio secondo cui il peculato si realizza quando emerge l'interversione del titolo del possesso (atto di dominio uti dominus) e non semplicemente al decorso di un termine legale. La Corte ha ritenuto provata l'appropriazione sulla base di fatti concreti (utilizzo delle somme per finalità diverse, conto dedicato sistematicamente incapiente e ripetuti avvisi bancari). Ha inoltre escluso il ne bis in idem rispetto alle sanzioni amministrative e disciplinari già inflitte, trattandosi di fatti diversi (appropriazione vs omesso versamento). Sono state ritenute infondate le censure sulla motivazione delle intercettazioni e sulla determinazione della pena; la Corte ha ammesso che alcune condotte commesse fino ad agosto 2010 si sono estinte per prescrizione e, perciò, ha annullato la sentenza limitatamente a quelle condotte e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena residua; ha inoltre dichiarato irrevocabile la sentenza quanto alla responsabilità per le restanti condotte.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Norma centrale dell'accusa: la Cassazione conferma che il peculato può ricorrere quando il pubblico ufficiale (qui il notaio) si appropria di somme ricevute per ragioni d'ufficio, purché emerga l'interversio possessionis (atto di dominio uti dominus) e non sia solo un ritardo nel versamento.

  • art. 18 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "[L]a registrazione... attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile"

    La registrazione attribuisce pubblicità e data certa agli atti; l'adempimento tributario collegato alla registrazione è parte integrante della funzione notarile pubblica e quindi attinente a funzioni disciplinate dal diritto pubblico.

  • art. 28 legge 16 febbraio 1913, n. 89

    Attribuisce al notaio potestà correlate alla redazione dell'atto (anche il rifiuto in mancanza delle somme necessarie), confermando il profilo pubblicistico dell'attività notarile connessa agli adempimenti tributari.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Stabilisce la responsabilità solidale del notaio con le parti per il pagamento delle imposte indicate nell'atto; la Cassazione rileva che questa qualità di responsabile d'imposta non esclude la qualifica pubblicistica del notaio.

  • art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    Regola la procedura telematica e gli strumenti di controllo/avviso sull'autoliquidazione; la Corte lo usa per spiegare che l'esistenza di specifiche procedure e termini non esautora la valutazione fattuale sull'interversio possessionis.

  • art. 1219 cod. civ. (dies interpellat pro homine, richiamo)

    Il richiamo serve per spiegare che il mancato adempimento in termini mostra l'inadempimento ma non automaticamente la responsabilità penale; per il peculato serve la prova dell'interversione del possesso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la possibilità per la Cassazione di dichiarare una causa estintiva più favorevole se ciò risulta dagli atti impugnati; qui ha consentito l'annullamento per prescrizione per le condotte fino ad agosto 2010.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto del ne bis in idem; la Corte richiamando la giurisprudenza costituzionale interpreta il principio nel senso naturalistico (identità del fatto storico) e conclude che le sanzioni amministrative e la fattispecie di peculato non costituiscono lo stesso "idem factum" nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la rideterminazione operata in appello fosse compatibile con i criteri di legge e non manifestamente illogica.

  • art. 61, n. 6 e art. 62, n. 4 cod. pen.; art. 323-bis cod. pen. (circostanze attenuanti)

    Richiamate dalle difese come meritevoli di riconoscimento; la Corte ha ritenuto invece congruo il diniego delle attenuanti generiche e la non applicabilità delle attenuanti speciali alla luce della reiterazione e gravità delle condotte.

  • Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU; art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE (richiami internazionali)

    Invocate in ordine al divieto di essere processati/sanzionati due volte per gli stessi fatti; la Corte ha applicato i principi internazionali richiamando la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU: per il ne bis in idem va valutato l'"idem factum" in senso naturalistico, e nel caso concreto non è ravvisata identità.

Massime di principio

  • Il notaio può assumere la qualifica di pubblico ufficiale anche rispetto agli adempimenti tributari connessi agli atti da lui rogati; pertanto appropriazioni di somme ricevute a titolo di imposta possono integrare peculato.
  • Il peculato non si configura automaticamente al decorso di un termine legale di pagamento: ciò che conta è l'interversio possessionis, ossia l'atto di dominio sulla cosa e la volontà di tenerla come propria, che deve emergere dai fatti concreti.
  • Elementi fattuali come l'utilizzo sistematico delle somme per scopi diversi, un conto professionale dedicato sistematicamente incapiente e ripetute segnalazioni bancarie sono indizi gravi e possono provare l'appropriazione anche prima di eventuali avvisi di liquidazione.
  • La mera sanzione amministrativa o disciplinare per omissioni (es. omesso versamento) non esclude automaticamente la responsabilità penale per appropriazione se la condotta penale storicamente è distinta (atto di presa vs omissione successiva).
  • In sede di impugnazione in Cassazione la rivisitazione della valutazione probatoria di fatto è limitata: il Collegio di legittimità controlla la correttezza giuridica della motivazione e l'applicazione dei principi, non rifà la valutazione dei fatti a meno che emerga un vizio di diritto.
  • Se in sede di Cassazione risulta l'estinzione per prescrizione di talune condotte, la Corte annullerà la sentenza limitatamente a quelle condotte e disporrà la rideterminazione della pena per le residue condotte non prescritte.

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