Sentenza del 06/05/2016 n. 9151 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva annullato la revoca parziale del credito d’imposta previsto per le nuove assunzioni negli anni 2003-2006. La revoca era stata disposta perché la società aveva presentato più istanze, ciascuna sotto la soglia consentita, apparentemente per aggirare il limite de minimis di 100.000 euro complessivi nel triennio. L’Agenzia ha sostenuto che il beneficio costituisse un aiuto di Stato soggetto alla disciplina comunitaria e che il limite de minimis previsto dalla normativa nazionale non potesse essere disapplicato dal giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna che limita il credito d’imposta entro la soglia de minimis, anche se ritiene che l’agevolazione sia finalizzata direttamente ai lavoratori o alla creazione di posti di lavoro. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la revoca. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.700 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10
Il credito d’imposta per nuove assunzioni è riconosciuto nei limiti della regola de minimis, pari all’epoca a 100.000 euro complessivi nel triennio.
La disposizione può legittimamente circoscrivere il beneficio fiscale entro una soglia quantitativa predeterminata; il giudice nazionale non può disapplicarla ritenendo che l’agevolazione non sia un aiuto di Stato.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63
La norma rinnova il regime degli incentivi alle assunzioni mantenendo ferma la limitazione prevista dall’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.
Il rinnovo degli incentivi non elimina né modifica il limite de minimis applicabile al credito d’imposta.
Regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69/2001
Disciplina gli aiuti di importanza minore, o de minimis, stabilendo una soglia al di sotto della quale gli aiuti di Stato non ricadono nel divieto comunitario.
Regolamento CE n. 2204/2002
Riguarda gli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, ma non consente di ignorare il limite nazionale de minimis quando questo sia espressamente previsto per il beneficio fiscale.
Articoli 87 e 88 del Trattato CE
La disciplina europea sugli aiuti di Stato non impedisce agli Stati membri di introdurre soglie interne più restrittive o di subordinare l’agevolazione a determinati limiti; gli aiuti eccedenti la soglia possono richiedere gli adempimenti comunitari previsti.
Cassazione, sentenze n. 21797/2011 e n. 20245/2013
Confermano che è illegittima la disapplicazione giudiziale del limite de minimis previsto dalla normativa nazionale per gli incentivi alle assunzioni.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale subordina un’agevolazione fiscale a una soglia quantitativa espressa, il contribuente non può ottenere il beneficio oltre tale limite semplicemente sostenendo che l’aiuto persegue finalità sociali o occupazionali.
- Il giudice nazionale non può disapplicare una limitazione interna solo perché ritiene che il beneficio non sia tecnicamente un aiuto di Stato: la fissazione di una soglia più restrittiva rientra nella discrezionalità del legislatore.
- La suddivisione artificiosa di richieste o istanze in importi inferiori alla soglia non consente di aggirare il limite complessivo applicabile al medesimo periodo o programma di aiuto.
- Per valutare un’agevolazione occorre considerare il beneficio complessivo ricevuto dall’impresa nel periodo di riferimento, non soltanto il valore delle singole domande presentate.
- In situazioni analoghe, il superamento del limite de minimis può comportare la revoca totale o parziale del credito e il recupero dell’agevolazione, salvo che siano stati rispettati gli specifici obblighi comunitari applicabili agli aiuti eccedenti soglia.
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