Sentenza del 15/04/2016 n. 7503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per ritardati o omessi versamenti relativi a IVA, IRPEG e IRAP. La contribuente aveva versato la prima rata, ma non aveva pagato integralmente e tempestivamente le rate successive. La CTR aveva ritenuto sufficiente il pagamento della prima rata, escludendo una decadenza espressa. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione. La società, con ricorso incidentale, ha inoltre denunciato il difetto di motivazione dell'atto di diniego e l'omessa pronuncia dei giudici di merito su tale questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, per IRPEG e IRAP, il condono ex art. 9-bis richiede l'integrale pagamento delle somme dovute e che il solo pagamento della prima rata non perfeziona la definizione. Quanto all'IVA, ha ritenuto la disposizione incompatibile con il diritto dell'Unione europea, imponendone la disapplicazione poiché consente una rinuncia generale alla riscossione dell'imposta e delle relative sanzioni. La Corte ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale della società, rilevando che la questione relativa alla motivazione dell'atto di diniego era stata erroneamente considerata assorbita e non era stata esaminata. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato infondato. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate
La definizione agevolata ha natura clemenziale e si perfeziona, per le imposte diverse dall'IVA, soltanto con l'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti. Il pagamento rateale è efficace solo se tutte le rate vengono versate correttamente; il solo pagamento della prima rata non è sufficiente.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977
La rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'IVA è incompatibile con il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto
Le norme nazionali che consentono di definire l'IVA mediante una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
Art. 10 del Trattato CE
Obbligo di garantire l'effettività del diritto comunitario
Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione e rilevare l'incompatibilità della disciplina interna anche in assenza di una specifica deduzione delle parti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 54 e 56
Le questioni riproposte in appello devono essere esaminate dal giudice; nel caso concreto la CTR non aveva negato il diritto della contribuente a proporre appello incidentale, ma aveva erroneamente omesso di esaminare la censura relativa alla motivazione dell'atto.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L'omessa pronuncia sulla censura di difetto di motivazione dell'atto di diniego costituisce violazione di tale disposizione.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
La Corte ha esaminato censure relative alla violazione o falsa applicazione di legge, all'omessa pronuncia e all'insufficiente o illogica motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nei condoni o nelle definizioni agevolate, gli effetti favorevoli si producono solo rispettando esattamente le condizioni previste dalla legge; il pagamento parziale o della sola prima rata non è normalmente sufficiente se la disciplina richiede l'integrale versamento.
- Le norme di condono sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente per estendere benefici non espressamente previsti.
- Le definizioni agevolate relative all'IVA devono essere valutate alla luce del diritto dell'Unione europea: una misura nazionale che comporti una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA può essere disapplicata dal giudice.
- Il giudice deve esaminare anche le eccezioni preliminari ritualmente riproposte, come il difetto di motivazione dell'atto amministrativo; non può ometterle qualificandole erroneamente come assorbite.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la conclusione definitiva della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare le questioni ancora rilevanti, inclusa la validità formale e motivazionale dell'atto di diniego.
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