Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1646/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Centro Valle Intelvi, n. -OMISSIS- del 19.2.2026, avente ad oggetto “Chiusura della Comunità Educativa ‘Sentieri’ sita in -OMISSIS-, -OMISSIS- della Cooperativa Sociale -OMISSIS-”, della nota sindacale in pari data, prot. -OMISSIS-, nonché della nota sindacale in data 5.3.2026, prot. -OMISSIS- e, per quanto possa occorrere, del verbale conclusivo di ATS del 13.1.2026, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di chiusura di una comunità educativa, unitamente alle note sindacali collegate e al verbale conclusivo dell'ATS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di comunità educativa)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa sociale ha impugnato l'ordinanza sindacale del 19 febbraio 2026 con cui è stata disposta la chiusura della comunità educativa da essa gestita, nonché le note sindacali del 19 febbraio e del 5 marzo 2026 e, per quanto occorrente, il verbale conclusivo dell'ATS del 13 gennaio 2026. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone il contenuto specifico delle censure dedotte nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità che le amministrazioni prendano posizione sulle contestazioni articolate dalla ricorrente e producano una dettagliata relazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune e all'ATS, ciascuno per quanto di competenza, di depositare entro sette giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure formulate nel ricorso. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Nelle more, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, valorizzando le esigenze di continuità dell'attività rappresentate dalla cooperativa e ritenendo che la sospensione, limitata all'arco temporale fino alla nuova camera di consiglio, non arrecasse rilevanti pregiudizi agli interessi pubblici e degli utenti. Le spese non risultano disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando le amministrazioni intimate non si costituiscono e il quadro fattuale non è sufficientemente documentato, il giudice può ordinare alle amministrazioni di depositare una relazione dettagliata sui fatti di causa e sulle specifiche censure dedotte, rinviando la trattazione dell'istanza cautelare.
  • In presenza di esigenze di continuità nello svolgimento di un'attività rilevante per gli utenti, il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla successiva camera di consiglio, quando tale sospensione temporanea non appaia idonea ad arrecare rilevanti pregiudizi agli interessi pubblici e degli utenti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.