Sentenza del 20/12/2016 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il primo giudice non avesse adeguatamente considerato le dichiarazioni del soggetto indicato come emittente delle fatture, il quale aveva negato l'esistenza della relativa posizione fiscale e di aver mai emesso documenti fiscali. Secondo l'Ufficio, tali dichiarazioni dimostravano l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e, quindi, l'indebita detrazione dell'IVA. Il Collegio ha però rilevato che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare sia gli elementi concreti della frode, come la natura di cartiera del cedente, sia la consapevole partecipazione o connivenza del cessionario, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre, le specifiche censure d'appello dovevano rispettare l'art. 342 c.p.c. e delimitare chiaramente l'oggetto della revisione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Collegio ha attribuito rilievo alla sentenza penale del Tribunale di Matera che aveva assolto il soggetto coinvolto nel presunto meccanismo fraudolento perché il fatto non sussiste. Tale pronuncia, unitamente agli elementi esaminati nel processo penale, ha escluso la sufficiente fondatezza dell'assunto dell'Ufficio. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi sono stati integralmente compensati tra le parti, in ragione del fatto che la pronuncia penale era intervenuta dopo la decisione di primo grado.
Norme richiamate
Art. 342 del codice di procedura civile
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una motivazione specifica, individuando le parti del provvedimento che si intendono impugnare e le modifiche richieste.
L'appello non costituisce un nuovo giudizio completo, ma una revisione della decisione precedente nei limiti dei motivi specificamente dedotti. I motivi devono quindi delimitare con chiarezza l'estensione del riesame richiesto.
Principio elaborato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10414 del 12 maggio 2011
Viene posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali ma sostanziali.
Il contribuente deve verificare, secondo la diligenza di un imprenditore mediamente accorto, l'effettiva esistenza e operatività del fornitore. Tuttavia, prima che tale onere di prova contraria sorga, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti sulla frode e sulla consapevolezza o connivenza del contribuente.
Principi in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e detrazione IVA
L'Ufficio deve provare gli elementi della frode riferibili al cedente e la partecipazione consapevole del cessionario, anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, la semplice negazione dell'emittente o l'irregolarità formale della posizione fiscale non sono necessariamente sufficienti: l'Amministrazione deve collegare tali elementi a una frode concreta e dimostrare la consapevolezza del contribuente.
- Il contribuente deve adottare una diligenza sostanziale nella scelta dei fornitori, verificandone l'effettiva operatività e capacità economica, non limitandosi ai soli dati formali risultanti dai documenti.
- Una sentenza penale assolutoria con la formula perché il fatto non sussiste, soprattutto quando esamina gli stessi fatti e le stesse fatture, costituisce un elemento rilevante nel processo tributario, pur dovendo essere valutata insieme agli altri elementi di causa.
- L'appello deve indicare in modo specifico gli errori della sentenza impugnata e le ragioni per cui dovrebbe essere modificata; una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate può condurre al rigetto.
- Quando l'Amministrazione non supera l'onere iniziale di provare la frode e la consapevole partecipazione del contribuente, l'accertamento fondato sull'indebita detrazione deve essere annullato o non può essere confermato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 dic 2016Sentenza del 20/12/2016 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 20 dic 2016Sentenza del 20/12/2016 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 20 dic 2016Sentenza del 20/12/2016 n. 390 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 dic 2016Sentenza del 20/12/2016 n. 393 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 dic 2016Sentenza del 20/12/2016 n. 395 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 dic 2016Sentenza del 20/12/2016 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →