Cassazione Civile, Ordinanza n. 15399/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'ufficio ha rettificato la domanda DOCFA presentata da una società concessionaria autostradale per una nuova costruzione destinata a cabina elettrica a servizio dell'autostrada, attribuendo il classamento in categoria D/1 invece della categoria E/3 proposta dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società sul rilievo della mancanza di autonomia funzionale e reddituale del bene, mentre la Commissione tributaria regionale, in appello dell'amministrazione, confermava la decisione sul merito e riteneva che la cabina non avesse autonomia funzionale, essendo strettamente correlata a un bene di pubblica utilità, né autonomia reddituale, poiché priva di funzione economica. L'amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme catastali per avere la CTR incluso la cabina nella categoria E, sostenendo il carattere tassativo delle ipotesi classificabili in tale gruppo e il divieto di estensione analogica; (2) violazione delle norme catastali per avere la CTR erroneamente escluso autonomia funzionale e reddituale del bene, assumendo che la strumentalità ai servizi autostradali fosse irrilevante e che la normativa rilevasse solo l'autonomia reddituale del cespite; (3) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla circolare amministrativa richiamata dalla ricorrente, che secondo la sua prospettazione avrebbe valorizzato il fine di lucro e la natura del soggetto per distinguere tra gruppi D ed E.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le prime due censure, affermando che, in tema di classamento, nelle categorie catastali del gruppo E non possono essere compresi immobili che presentino autonomia funzionale e reddituale; nel caso della cabina elettrica a servizio dell'infrastruttura autostradale, la giurisprudenza di legittimità la qualifica come unità immobiliare a destinazione particolare del gruppo E, priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale. La Corte ha inoltre osservato che l'amministrazione non aveva allegato che l'attività svolta tramite la cabina fosse esercitata secondo parametri imprenditoriali e che, in ogni caso, le doglianze miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, non l'interpretazione della norma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché formulato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia perché l'omesso esame denunciabile deve riguardare un fatto storico decisivo, non l'interpretazione di una circolare o l'argomentazione difensiva della parte. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non una contestazione della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è deducibile solo per il mancato esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni difensive o dell'interpretazione di atti amministrativi
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la doppia conforme ricorre anche quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo, pur con eventuali argomenti aggiuntivi in appello
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato per il criterio di determinazione catastale e per il collegamento con la stima diretta delle unità immobiliari
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla stima diretta delle unità immobiliari speciali
artt. 2, 5 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamati per sostenere la tassatività delle categorie catastali del gruppo E e il divieto di estensione analogica
artt. 6, 8 e 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamati per la disciplina del classamento catastale e dei criteri di autonomia funzionale e reddituale
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
insieme all'art. 5 r.d.l. n. 652/1939, consente di ritenere rilevante l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile ai fini dell'inclusione nel gruppo E
art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
esclude dalle categorie catastali del gruppo E gli immobili destinati a usi commerciali, industriali o diversi che presentino autonomia funzionale e reddituale
legge 24 novembre 2006, n. 286
legge di conversione del d.l. n. 262 del 2006, richiamata come fonte del criterio sull'autonomia funzionale e reddituale
art. 2, comma 1, d.m. 20/08/1998
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della censura sul classamento catastale
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale nel gruppo E, rileva il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale: se l'unità immobiliare è per sé utile o idonea a produrre un reddito proprio, non può essere ricondotta a tale gruppo anche se strumentale al servizio di un'attività o di un ente.
- La tassatività delle categorie catastali non consente di sottrarre al gruppo E immobili che, pur destinati a funzioni speciali o di pubblica utilità, non presentino autonoma capacità funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; quando si censura la valutazione della concreta autonomia del bene, la doglianza tende in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo nucleo fattuale e argomentativo; inoltre l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non l'omessa adesione a una circolare o a una tesi difensiva.
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