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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9603/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su: 1) irregolare notificazione della citazione in appello (avvisi inviati a un difensore che aveva già rinunciato al mandato e aveva rifiutato l'elezione di domicilio), con conseguente violazione degli artt. 178 e 601 c.p.p. e illegittima dichiarazione di assenza; 2) censura sulla qualificazione giuridica dei fatti come truffa (art. 640 c.p.) con violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; 3) osservazioni sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.). Durante il procedimento di cassazione è stata depositata remissione di querela accettata per il reato contestato al capo n.3.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato e dichiarato: a) l'estinzione del reato contestato al capo n.3 per remissione di querela accettata dall'imputato e ha annullato senza rinvio la relativa parte della sentenza; b) ha accolto il primo motivo relativo all'irregolare notificazione e all'erronea dichiarazione di assenza in appello, ritenendo che la notifica al difensore domiciliatario che aveva rinunciato non prova la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e che il difensore d'ufficio nominato non aveva instaurato alcun rapporto con l'imputato; per tali ragioni ha annullato la pronuncia in relazione alle rimanenti imputazioni (capo nn. 6) e 8)) e ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio. La corte ha inoltre rilevato che la contestazione della recidiva esclude la prescrizione e impone la riapertura del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rilevata la necessità di una regolare conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la notifica al difensore domiciliatario che aveva rinunciato non è idonea a dimostrare tale conoscenza

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiama le regole sulla notificazione degli atti in sede di appello; la notificazione irregolare ha reso illegittima la dichiarazione di assenza

  • art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione relativi alla decisione di merito; il ricorso aveva censurato la valutazione probatoria e la qualificazione giuridica (in relazione alla truffa)

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla truffa: viene contestata la configurazione degli elementi di artifizi e raggiri da parte della difesa, ma la Cassazione ha deciso l'annullamento per vizi di notifica prima di riesaminare nel merito

  • art. 99 cod. pen.

    Ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata, con la conseguenza che la prescrizione non era maturata; ciò incide sulla prosecuzione del giudizio dopo l'annullamento

  • remissione di querela (giurisprudenza Sez. U n. 24246 del 25/02/2004)

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e va rilevata dal giudice di legittimità, consentendo l'annullamento senza rinvio per quel capo

  • art. 420-bis cod. proc. pen. e Sez. U n. 23948 del 28/11/2019

    Per la dichiarazione di assenza non è sufficiente l'elezione di domicilio presso il difensore se non sussiste un rapporto effettivo che permetta di ritenere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato

  • art. 175, comma 2 cod. proc. pen. e Sez. U n. 28912 del 28/02/2019

    Principi sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale: la conoscenza effettiva dell'accusa richiede un atto formale di "vocatio in iudicium" e non solo avvisi informali

  • art. 23, comma 1, lett. c) e d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento alle modifiche normative che incidono sulla disciplina della dichiarazione di assenza e dell'elezione di domicilio (citato per contesto normativo)

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta e accettata anche in pendenza del ricorso, estingue il reato e deve essere dichiarata in cassazione, comportando l'annullamento senza rinvio per quel capo
  • La notifica al difensore domiciliatario che ha rinunciato al mandato o ha dichiarato di non accettare l'elezione di domicilio non prova in sé la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
  • Per dichiarare legittimamente l'assenza dell'imputato in un grado di giudizio il giudice deve verificare l'effettivo rapporto tra imputato e difensore domiciliatario; la sola elezione di domicilio non basta
  • Se la dichiarazione di assenza è illegittima, la sentenza di merito è affetta da nullità che può comportare l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio
  • La contestazione della recidiva può impedire il maturare della prescrizione e deve essere considerata quando si valuta la possibilità di riaprire il giudizio

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