Cassazione Penale, Sentenza n. 9603/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su: 1) irregolare notificazione della citazione in appello (avvisi inviati a un difensore che aveva già rinunciato al mandato e aveva rifiutato l'elezione di domicilio), con conseguente violazione degli artt. 178 e 601 c.p.p. e illegittima dichiarazione di assenza; 2) censura sulla qualificazione giuridica dei fatti come truffa (art. 640 c.p.) con violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; 3) osservazioni sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.). Durante il procedimento di cassazione è stata depositata remissione di querela accettata per il reato contestato al capo n.3.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato e dichiarato: a) l'estinzione del reato contestato al capo n.3 per remissione di querela accettata dall'imputato e ha annullato senza rinvio la relativa parte della sentenza; b) ha accolto il primo motivo relativo all'irregolare notificazione e all'erronea dichiarazione di assenza in appello, ritenendo che la notifica al difensore domiciliatario che aveva rinunciato non prova la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e che il difensore d'ufficio nominato non aveva instaurato alcun rapporto con l'imputato; per tali ragioni ha annullato la pronuncia in relazione alle rimanenti imputazioni (capo nn. 6) e 8)) e ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio. La corte ha inoltre rilevato che la contestazione della recidiva esclude la prescrizione e impone la riapertura del giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Rilevata la necessità di una regolare conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la notifica al difensore domiciliatario che aveva rinunciato non è idonea a dimostrare tale conoscenza
art. 601 cod. proc. pen.
Richiama le regole sulla notificazione degli atti in sede di appello; la notificazione irregolare ha reso illegittima la dichiarazione di assenza
art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione relativi alla decisione di merito; il ricorso aveva censurato la valutazione probatoria e la qualificazione giuridica (in relazione alla truffa)
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa: viene contestata la configurazione degli elementi di artifizi e raggiri da parte della difesa, ma la Cassazione ha deciso l'annullamento per vizi di notifica prima di riesaminare nel merito
art. 99 cod. pen.
Ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata, con la conseguenza che la prescrizione non era maturata; ciò incide sulla prosecuzione del giudizio dopo l'annullamento
remissione di querela (giurisprudenza Sez. U n. 24246 del 25/02/2004)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e va rilevata dal giudice di legittimità, consentendo l'annullamento senza rinvio per quel capo
art. 420-bis cod. proc. pen. e Sez. U n. 23948 del 28/11/2019
Per la dichiarazione di assenza non è sufficiente l'elezione di domicilio presso il difensore se non sussiste un rapporto effettivo che permetta di ritenere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. e Sez. U n. 28912 del 28/02/2019
Principi sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale: la conoscenza effettiva dell'accusa richiede un atto formale di "vocatio in iudicium" e non solo avvisi informali
art. 23, comma 1, lett. c) e d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimento alle modifiche normative che incidono sulla disciplina della dichiarazione di assenza e dell'elezione di domicilio (citato per contesto normativo)
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata anche in pendenza del ricorso, estingue il reato e deve essere dichiarata in cassazione, comportando l'annullamento senza rinvio per quel capo
- La notifica al difensore domiciliatario che ha rinunciato al mandato o ha dichiarato di non accettare l'elezione di domicilio non prova in sé la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
- Per dichiarare legittimamente l'assenza dell'imputato in un grado di giudizio il giudice deve verificare l'effettivo rapporto tra imputato e difensore domiciliatario; la sola elezione di domicilio non basta
- Se la dichiarazione di assenza è illegittima, la sentenza di merito è affetta da nullità che può comportare l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio
- La contestazione della recidiva può impedire il maturare della prescrizione e deve essere considerata quando si valuta la possibilità di riaprire il giudizio
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