Sentenza n. 3843/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare della Determinazione dirigenziale n. 1453 del 17 giugno 2026, notificata a mezzo pec in data 18 giugno 2026 avente ad oggetto “atto di accertamento di ottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 212/2023 del 24 luglio 2024 ex art. 31 D.P.R. 380/2001– declaratoria di acquisizione al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis” nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso al predetto atto, ivi compresi: - gli atti istruttori e i verbali di sopralluogo richiamati mai notificati; - gli atti di accertamento richiamati per relationem; - gli atti eventualmente diretti all’immissione in possesso e/o comunque tutti gli atti determinati da successivi incombenti funzionali all'acquisizione al patrimonio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di ripristino, acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale e irrogazione di una sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già proprietaria di un compendio immobiliare poi alienato a una società conduttrice, aveva impugnato la determinazione comunale che accertava l'inottemperanza all'ordinanza con cui era stato imposto il ripristino della destinazione d'uso residenziale dell'immobile, ritenuta mutata in turistico-ricettiva senza permesso di costruire. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto del presupposto fattuale, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dei principi in materia di acquisizione, insussistenza della responsabilità per l'inottemperanza e genericità o indeterminatezza dell'area da acquisire. Nel corso del giudizio il Comune adottava un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, richiamando possibili profili di illegittimità e dichiarando il venir meno retroattivo dei relativi effetti giuridici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento in autotutela della determinazione impugnata ha fatto venir meno l'atto lesivo e, conseguentemente, ogni utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto ottenere dalla prosecuzione del giudizio di annullamento. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa alla definizione in rito.
Norme richiamate
artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'ordinanza comunale di ripristino della destinazione d'uso dell'immobile.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'annullamento in autotutela adottato dal Comune, che ha rimosso retroattivamente il provvedimento impugnato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dell'accertamento di inottemperanza, dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della sanzione pecuniaria contestati.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo impugnato fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'azione di annullamento, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che residui una specifica utilità conseguibile dal giudizio.
- Quando l'atto lesivo è stato integralmente ritirato in autotutela dall'amministrazione e non residua alcuna utilità concreta per il ricorrente, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
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