Cassazione Civile, Ordinanza n. 04098/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito del sisma che ha colpito L'Aquila nel 2009, alcuni terreni di proprietà delle ricorrenti furono individuati per la realizzazione di moduli abitativi del "Progetto Case" e successivamente espropriati. Le proprietarie chiesero alla Corte d'appello la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione d'urgenza e di espropriazione, sostenendo che l'indennità dovesse essere calcolata in base alla destinazione urbanistica esistente alla data dei decreti di esproprio (2014/2015) e non a quella precedente il sisma del 6.4.2009. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciarono violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009, 32, comma 1, e 37, comma 3, d.P.R. 327/2001, affermando che la norma speciale del 2009 dovesse applicarsi solo alla fase amministrativa e alla sola indennità provvisoria, non anche alla determinazione giudiziale definitiva; dedussero inoltre che il richiamo a una data anteriore al procedimento espropriativo rendeva l'indennità astratta e scollegata dal valore di mercato, discriminando irragionevolmente i proprietari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto della volontà delle ricorrenti di abbandonare le domande nei suoi confronti, chiese la cessazione della materia del contendere. Il Comune di L'Aquila non svolse difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra le ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto al Comune di L'Aquila, ha rigettato il ricorso, confermando che per le indennità di occupazione d'urgenza e di esproprio relative agli interventi urgenti post-sisma Abruzzo il valore del bene deve essere riferito alla data del sisma del 6.4.2009 e non alla data successiva del decreto di esproprio, perché l'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 è norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 32 d.P.R. 327/2001 e mira a evitare che il valore sia incrementato dalla stessa eccezionale esigenza abitativa determinata dal terremoto. Non sono state liquidate spese nei confronti del Comune perché non costituito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, commi 6 e 8, d.l. 6 aprile 2009, n. 39
Norma speciale e derogatoria per gli interventi urgenti conseguenti al sisma in Abruzzo; impone di valorizzare le destinazioni urbanistiche antecedenti il sisma del 6.4.2009 ai fini della determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione, evitando aumenti di valore dovuti alla stessa emergenza abitativa.
L. 3 agosto 2009, n. 77
Legge di conversione del d.l. 39/2009; dalla sua lettura, anche dei lavori parlamentari, emerge la ratio di neutralizzare le variazioni urbanistiche dipendenti dal sisma.
art. 32, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Regola generale sulla determinazione dell'indennità espropriativa, derogata dalla disciplina speciale emergenziale.
art. 37, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il valore debba essere riferito alle possibilità legali di edificazione al momento del decreto di esproprio; la Corte non accoglie tale lettura nel caso di specie.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama e fa proprio il percorso argomentativo di precedenti decisioni, recependolo integralmente nella motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure espropriative disciplinate da una norma speciale dettata per far fronte a un evento calamitoso, il momento di riferimento per la stima del bene può essere retrodatato alla data dell'evento stesso, se ciò risponde alla finalità di neutralizzare incrementi di valore provocati dall'emergenza e dalla destinazione pubblica impressa ai terreni.
- La norma speciale emergenziale prevale sulla disciplina generale dell'espropriazione quando il legislatore abbia inteso evitare ingiuste locupletazioni dei proprietari e disparità di trattamento tra aree coinvolte e non coinvolte dagli interventi di localizzazione.
- Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, non può essere applicato in modo isolato il criterio generale del valore al momento del decreto ablatorio quando una disposizione speciale impone di considerare una data anteriore per sterilizzare gli effetti economici del medesimo evento che ha reso necessario l'esproprio.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il ricorrente abbandoni le pretese nei confronti di una parte e tale parte dichiari di non avere più interesse a contraddire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04010/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04011/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04012/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04013/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04015/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04017/2024 del 14/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →