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Sentenza

Sentenza n. 9929/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Per quanto di ragione, del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 (PIAO) e tutti i suoi allegati pubblicati da Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale in data 10/04/2025 nella parte in cui l'Amministrazione ha programmato il “Piano triennale dei fabbisogni del personale” e previsto il “rapido” espletamento di procedure di reclutamento di nuovo personale mediante la pubblicazione di due bandi per l'assunzione di complessivi 3.954 funzionari, famiglia professionale giuridico - tributaria, per attività tributaria, lesivo laddove pregiudica la posizione dei ricorrenti quali idonei nelle vigenti graduatorie finali di merito (e successive rettifiche) pubblicate in data 13/05/24 nella selezione per l'assunzione di 3.970 funzionari per l'attività tributaria (profilo “TRIB”) (doc.1); - Per quanto di ragione, delle delibere di approvazione e modifica del PIAO 2025 - 2027 adottata da Agenzia delle Entrate, laddove lesive degli interessi di parte ricorrente (doc.2); -nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell'interesse in capo ai ricorrenti all'annullamento del Piano sopra indicato al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito di pubblicate all'esito della selezione di 3.970 funzionari “TRIB” con la conseguente condanna dell'Amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti. NONCHE AI SENSI DELL'ART.116 C.P.A. per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione / estrazione di copia dei documenti richiesti dai ricorrenti: del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990, con l'inutile decorso del termine di 30 giorni dall'invio a mezzo PEC dell'istanza di riesame / accesso inoltrata lo scorso 8/05/2025 all'Amministrazione resistente e il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente di prendere visione e ottenere copia della documentazione richiesta oltre alla conseguente condanna dell'Agenzia ad esibire integralmente e senza eccezioni la documentazione richiesta (doc.3). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025: PER L’ANNULLAMENTO - Per quanto di ragione, del Bando di concorso - prot.n.290773/2025 - di cui all’avviso pubblicato sul Sito INPA in data 11/07/25 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto, per diverse sedi sul territorio nazionale, la “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, lesivo laddove pregiudica la posizione dei ricorrenti quali idonei nelle vigenti graduatorie finali di merito (e successive rettifiche), pubblicate dapprima in data 13/05/24, secondo i posti a concorso nelle diverse regioni d’Italia previsti dal Bando di concorso per l’assunzione di 3.970 funzionari per l’attività tributaria (profilo “TRIB”) (doc.1); - Per quanto di ragione, del DPCM pubblicato lo scorso 7/08/2025 e dei relativi allegati (in particolare le Tabelle 36 e 37 “funzionari”), con cui (art.21) Agenzia delle entrate è stata autorizzata a indire procedure di reclutamento e assumere, a tempo indeterminato, 1.270 unità di personale, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente (doc.2); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell’interesse in capo ai ricorrenti all’annullamento del Bando di concorso sopra indicato (di seguito anche “Bando 2700”) al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito pubblicate lo scorso 13/5/2024 (e successive rettifiche) all’esito della selezione di 3.970 funzionari “TRIB”, con la conseguente condanna dell’Amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.2.2026: PER L’ANNULLAMENTO Per quanto di ragione, delle graduatorie di merito (dagli estremi ignoti) e dell’elenco dei vincitori relative alle regioni Abruzzo, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lazio e Uffici Centrali, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, pubblicati con il relativo avviso – anch’esso impugnato con il relativo atto di approvazione - sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2025, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024) (doc.1/2). nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PIAO 2025-2027 dell'Agenzia delle Entrate, bando per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, autorizzazione assunzionale e relative graduatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, idonei non vincitori della precedente selezione per l'assunzione di funzionari per attività tributaria, hanno contestato la scelta dell'Agenzia delle Entrate di programmare e bandire una nuova procedura concorsuale anziché utilizzare mediante scorrimento le graduatorie vigenti nelle quali erano inseriti. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost., difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e violazione dei principi di legittimo affidamento, efficienza, economicità, correttezza e lealtà dell'azione amministrativa. Con i motivi aggiunti hanno impugnato anche il bando del 2025 per 2.700 funzionari, il DPCM autorizzativo e le graduatorie definitive della nuova procedura. Era stata inoltre proposta domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., alla quale i ricorrenti hanno rinunciato in corso di causa. Alcuni ricorrenti hanno rinunciato al giudizio, con conseguente improcedibilità nei loro confronti per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti dei ricorrenti che avevano rinunciato, per sopravvenuta carenza di interesse, e ha respinto nel merito il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che il concorso del 2025 fosse sostanzialmente diverso da quello del 2023: riguardava specificamente attività di controlli e servizi fiscali, prevedeva mansioni più ampie, requisiti di partecipazione più restrittivi e materie d'esame ulteriori, tra cui il diritto dell'Unione europea e il diritto fallimentare e della crisi d'impresa. Le professionalità ricercate non erano quindi sovrapponibili a quelle oggetto della precedente graduatoria, sicché non sussisteva il presupposto per imporre lo scorrimento. Il TAR ha inoltre applicato la disciplina sopravvenuta dell'art. 4 del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, interpretando la normativa nel senso che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento e che la scelta di non scorrere una graduatoria non richiede, in tale quadro, una specifica motivazione puntuale. La questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta non manifestamente fondata e comunque non rilevante, poiché anche a prescindere dalla norma sopravvenuta le nuove professionalità non erano state selezionate nella precedente procedura. La domanda di accesso non è stata esaminata nel merito per rinuncia. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione per asserita insufficienza della motivazione della scelta di indire un nuovo concorso; il TAR ha escluso la necessità di una specifica motivazione sul mancato scorrimento, in ragione della priorità legislativa del concorso e della diversità delle professionalità ricercate.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale parametro della disciplina del reclutamento del personale pubblico; la decisione ha ritenuto legittima l'indizione della nuova procedura concorsuale.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Il concorso è indicato come modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici, coerente con la disciplina sopravvenuta che ne afferma la priorità.

  • art. 4, comma 3, d.l. 101/2013, convertito dalla l. 125/2013

    Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

    La disposizione disciplina la verifica preliminare all'avvio di nuove procedure concorsuali, ma la successiva norma interpretativa ha chiarito la priorità dello strumento concorsuale.

  • art. 4, comma 1, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'indizione del concorso costituisce la scelta ordinaria e prioritaria, sicché il mancato ricorso allo scorrimento non necessita di una puntuale motivazione, fermo restando che la nuova procedura deve riguardare professionalità non sostanzialmente sovrapponibili a quelle della graduatoria esistente.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta ai sensi di tale disposizione è stata abbandonata dai ricorrenti e non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando una nuova procedura concorsuale riguarda professionalità, mansioni, requisiti di partecipazione e materie d'esame sostanzialmente diversi da quelli della precedente selezione, le graduatorie formate all'esito di quest'ultima non devono essere necessariamente utilizzate mediante scorrimento, poiché le professionalità ricercate non sono sovrapponibili.
  • A seguito dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche; la scelta di indire un nuovo concorso, anziché procedere allo scorrimento di una graduatoria, non richiede per ciò solo una specifica motivazione puntuale.
  • La diversità sostanziale tra due procedure concorsuali può essere desunta, tra l'altro, dall'ampliamento delle mansioni, dall'inasprimento dei requisiti di partecipazione e dall'introduzione di ulteriori materie d'esame, tali da rendere non fungibili le professionalità selezionate.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina che privilegia il concorso non è rilevante quando, anche prescindendo da tale disciplina, la nuova esigenza assunzionale riguarda professionalità che non sono state oggetto di selezione nella precedente procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionale

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