Ordinanza n. 1974/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa in data 27 aprile dal comune di Afragola avente ad oggetto la contestazione di una lottizzazione abusiva in -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale avente a oggetto la contestazione di una lottizzazione abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. La domanda cautelare era fondata sul pregiudizio rappresentato dalla riduzione dell'attività produttiva esercitata sull'area. Il giudice ha ritenuto impregiudicate le questioni relative al fumus boni iuris e ha esaminato il requisito del periculum in mora, rilevando che non risultavano adeguatamente prospettati e provati un danno attuale, grave e irreparabile e il nesso causale tra tale pregiudizio e il provvedimento impugnato. La riduzione dell'attività risultava già prospettata come conseguenza del procedimento penale in corso per la medesima lottizzazione e, comunque, della necessità di demolire opere incontestatamente realizzate senza titolo edilizio; i ricorrenti si erano già impegnati a eseguire la demolizione, presentando una SCIA e chiedendo il dissequestro dell'area, concesso esclusivamente per tale attività.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto non provato che la riduzione dell'attività produttiva costituisse effetto diretto dell'ordinanza impugnata, poiché tale conseguenza era riconducibile al procedimento penale in corso e alla demolizione di opere realizzate incontestatamente in assenza di titolo edilizio, attività già programmata e intrapresa dai ricorrenti. Inoltre, l'effetto acquisitivo derivante dall'efficacia dell'ordinanza è stato ritenuto reversibile in caso di esito favorevole del giudizio, con conseguente insussistenza del requisito dell'irreparabilità del danno. Le questioni sul fumus boni iuris sono rimaste impregiudicate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prospettazione e la prova di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile; non è sufficiente allegare un pregiudizio meramente eventuale o non causalmente riconducibile all'atto impugnato.
- Il requisito del periculum in mora difetta quando il pregiudizio dedotto deriva principalmente da fattori autonomi rispetto al provvedimento impugnato, quali un procedimento penale in corso o attività materiali già necessarie e programmate dal ricorrente.
- L'effetto acquisitivo prodotto da un provvedimento amministrativo non giustifica di per sé la sospensione cautelare se, in caso di accoglimento del ricorso, esso risulta reversibile.
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