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Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 1828 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Legge regionale che prevede l'iscrizione a ruolo decorsi i termini per il ravvedimento operoso - Incostituzionalità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La censura di incostituzionalità è stata respinta. La disposizione regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione perché riguarda esclusivamente le modalità e i tempi della riscossione della tassa automobilistica, senza modificare i presupposti sostanziali del tributo. La disciplina consente quindi l'iscrizione a ruolo una volta scaduto inutilmente il termine per il ravvedimento operoso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la previsione dell'art. 1, comma 85, della legge della Regione Lazio n. 12/2011, che consente l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dopo il decorso infruttuoso del termine previsto per il ravvedimento operoso. Secondo il ricorrente, tale disciplina avrebbe violato gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, incidendo illegittimamente sulla posizione del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 85, legge della Regione Lazio n. 12/2011

    La norma consente di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dopo il decorso inutilmente del termine per il ravvedimento operoso.

  • Art. 3 della Costituzione

    La disposizione regionale non è stata ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, poiché disciplina in modo coerente le modalità di riscossione del tributo.

  • Art. 97 della Costituzione

    La disciplina non contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, trattandosi di una modalità procedurale di riscossione.

  • Art. 117 della Costituzione

    La norma regionale non invade illegittimamente la competenza legislativa statale, poiché interviene sulle modalità di riscossione della tassa automobilistica e non sui suoi elementi sostanziali.

Massime di principio

  • Una disposizione regionale che regola esclusivamente tempi e modalità di riscossione di un tributo, senza modificarne presupposti, soggetti passivi o misura, non è per ciò solo incostituzionale.
  • Il mancato utilizzo del ravvedimento operoso entro il termine previsto può consentire all'amministrazione di procedere all'iscrizione a ruolo, se tale conseguenza è stabilita dalla normativa applicabile.
  • Le contestazioni fondate sulla violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione devono dimostrare una concreta disparità di trattamento, un difetto di buon andamento o un'invasione della competenza statale; la sola previsione dell'iscrizione a ruolo dopo la scadenza del ravvedimento non è sufficiente.
  • La distinzione tra disciplina sostanziale del tributo e disciplina della riscossione è decisiva: la prima incide sull'obbligazione tributaria, mentre la seconda regola le modalità con cui l'ente procede al recupero delle somme dovute.

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