Sentenza del 22/03/2018 n. 1828 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Legge regionale che prevede l'iscrizione a ruolo decorsi i termini per il ravvedimento operoso - Incostituzionalità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa censura di incostituzionalità è stata respinta. La disposizione regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione perché riguarda esclusivamente le modalità e i tempi della riscossione della tassa automobilistica, senza modificare i presupposti sostanziali del tributo. La disciplina consente quindi l'iscrizione a ruolo una volta scaduto inutilmente il termine per il ravvedimento operoso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la previsione dell'art. 1, comma 85, della legge della Regione Lazio n. 12/2011, che consente l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dopo il decorso infruttuoso del termine previsto per il ravvedimento operoso. Secondo il ricorrente, tale disciplina avrebbe violato gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, incidendo illegittimamente sulla posizione del contribuente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 85, legge della Regione Lazio n. 12/2011
La norma consente di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dopo il decorso inutilmente del termine per il ravvedimento operoso.
Art. 3 della Costituzione
La disposizione regionale non è stata ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, poiché disciplina in modo coerente le modalità di riscossione del tributo.
Art. 97 della Costituzione
La disciplina non contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, trattandosi di una modalità procedurale di riscossione.
Art. 117 della Costituzione
La norma regionale non invade illegittimamente la competenza legislativa statale, poiché interviene sulle modalità di riscossione della tassa automobilistica e non sui suoi elementi sostanziali.
Massime di principio
- Una disposizione regionale che regola esclusivamente tempi e modalità di riscossione di un tributo, senza modificarne presupposti, soggetti passivi o misura, non è per ciò solo incostituzionale.
- Il mancato utilizzo del ravvedimento operoso entro il termine previsto può consentire all'amministrazione di procedere all'iscrizione a ruolo, se tale conseguenza è stabilita dalla normativa applicabile.
- Le contestazioni fondate sulla violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione devono dimostrare una concreta disparità di trattamento, un difetto di buon andamento o un'invasione della competenza statale; la sola previsione dell'iscrizione a ruolo dopo la scadenza del ravvedimento non è sufficiente.
- La distinzione tra disciplina sostanziale del tributo e disciplina della riscossione è decisiva: la prima incide sull'obbligazione tributaria, mentre la seconda regola le modalità con cui l'ente procede al recupero delle somme dovute.
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