Sentenza del 12/02/2016 n. 2804 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, disconosciute perché i contribuenti avevano trasferito la residenza nel Comune dell'immobile oltre il termine previsto. I contribuenti sostenevano che gli avvisi di liquidazione e sanzioni fossero stati notificati oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 e contestavano inoltre la motivazione e il merito della pretesa. L'Agenzia delle entrate sosteneva invece che la notifica fosse tempestiva per effetto della proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002, art. 11, comma 1.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo maturata la decadenza dell'Ufficio. In Cassazione, tuttavia, il giudizio è stato dichiarato estinto perché D.R. aveva presentato una regolare istanza di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, pagando integralmente quanto dovuto. La definizione ha prodotto effetti anche nei confronti dell'altro coobbligato solidale, R.N. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Prevede il termine di decadenza per l'esercizio del potere di liquidazione e accertamento dell'imposta di registro; i contribuenti ne sostenevano l'applicazione alla perdita delle agevolazioni prima casa.
Legge n. 289 del 2002, art. 11, comma 1
L'Agenzia delle entrate ne invocava la proroga biennale dei termini, ritenendola applicabile anche al recupero di imposte collegate ad agevolazioni tributarie. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto tale proroga inapplicabile.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla Legge n. 111 del 2011
Consente la definizione delle liti fiscali pendenti. Nel caso concreto, la definizione regolare e il pagamento integrale hanno determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 10
Richiamato dal D.L. n. 98/2011, stabilisce che gli effetti favorevoli della definizione della lite si estendono ai coobbligati solidali.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definita mediante una procedura di condono o definizione agevolata, con istanza regolare e pagamento integrale, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esame delle questioni sostanziali o processuali ancora controverse.
- Se più soggetti sono obbligati in solido per la stessa imposta, la definizione effettuata da uno dei coobbligati può produrre effetti favorevoli anche per gli altri, quando la normativa applicabile lo prevede.
- La definizione agevolata può rendere irrilevante, ai fini della decisione finale, la discussione sulla tempestività degli avvisi, sulla decadenza dell'Amministrazione e sulla sussistenza dei presupposti dell'agevolazione.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente a una pronuncia di merito sulla correttezza dell'imposizione: in questo caso la Corte non ha deciso definitivamente se la proroga dei termini fosse applicabile o se il recupero dell'agevolazione fosse fondato.
- In caso di definizione della lite, le spese processuali possono essere compensate, con ciascuna parte tenuta a sopportare le proprie spese.
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