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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07864/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando anche la facoltà di incremento della somma prevista dalla normativa sopravvenuta. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a anni tre, mesi due di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per concorso nel traffico di stupefacenti, contestato come attività di intermediazione nell'acquisto di 35 chilogrammi di hashish, fatti accertati in Messina il 19 aprile 2022. Con il primo motivo ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ancora sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e perché la doppia conforme aveva logicamente valorizzato un compendio indiziario grave, preciso e concordante sull'attività di mediazione svolta dall'imputato tra fornitori marocchini e acquirenti, sulla prova della qualità del narcotico e sulla consegna del campione, nonché sulla ricompensa ricevuta. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, non risultando dedotto in appello; la questione, non trattata dal giudice di merito, non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice contestata per l'attività di intermediazione nell'acquisto di hashish.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Invocato nel ricorso per chiedere la qualificazione attenuata del fatto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    Richiamato per la possibilità di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che mirino a una rivalutazione del fatto, delle prove o a una lettura alternativa del compendio probatorio, se la motivazione di merito è logica e non manifestamente illogica.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità è ulteriormente delimitato e le doglianze devono confrontarsi specificamente con la motivazione concorde dei giudici di merito, indicando puntuali travisamenti o vizi effettivi.
  • È inammissibile in cassazione la questione non dedotta in appello, poiché non possono essere introdotte per la prima volta questioni sottratte alla cognizione del giudice di merito.
  • La qualificazione attenuata del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve essere devoluta al giudice di appello; se non lo è stata, la relativa doglianza è nuova e quindi inammissibile in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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