Cassazione Penale, Sentenza n. 8490/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità per violazione del diritto di difesa perché l'imputato sarebbe stato detenuto per altra causa e quindi legittimamente impedito a partecipare all'udienza di appello; 2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla configurazione del reato di evasione (art. 385 c.p.), sostenendo che non vi sarebbe stato un provvedimento formale che vietasse all'imputato di allontanarsi dalla propria abitazione dopo l'arresto in flagranza; 3) errore nel calcolo della pena, affermando che la pena per il reato principale era stata fissata oltre il minimo edittale senza corretta considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.; 4) omissione della disapplicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nella sua interezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: sul primo motivo ha ricordato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'impedimento derivante da detenzione per altro procedimento deve essere comunicato al giudice o emergere dagli atti, altrimenti il procedimento è validamente costituito; sul secondo ha affermato che la qualità di arrestato e la conseguente limitazione alla libertà di movimento sorgono dall'effettiva privazione della libertà (anche se non accompagnata da un provvedimento scritto consegnato immediatamente) e che quindi poteva configurarsi il reato di evasione; i motivi relativi alla determinazione della pena, alla recidiva, alle attenuanti e alla continuazione sono stati ritenuti congruamente motivati dalla Corte territoriale, che ha valorizzato la gravità del fatto, la quantità e il confezionamento della sostanza, nonché i precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna: per il capo 1 (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e €10.000,00 di multa; per il capo 2 (art. 385 c.p.) pena di 1 anno di reclusione; le pene sono state determinate tenendo conto dell'aumento per recidiva reiterata e della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La norma è stata applicata per la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte territoriale ha ritenuto congrua una pena superiore al valore medio in ragione della gravità concreta (40 grammi lordi di cocaina in 25 confezioni) e dell'impossibilità di determinare analiticamente il principio attivo
art. 385 cod. pen.
La Corte ha interpretato che il reato di evasione può integrarsi anche quando l'arrestato è stato condotto a domicilio o in altra struttura a seguito di arresto e non sia stato formalmente avvertito con un provvedimento scritto: la privazione della libertà e il relativo divieto di allontanarsi sorgono dall'effettiva esecuzione dell'arresto
art. 386 cod. proc. pen.
Il verbale di arresto e le procedure previste (trasmissione al P.M., conduzione in luogo di custodia, comunicazione dei diritti) costituiscono il 'provvedimento' che giustifica la privazione della libertà; non è richiesto un ulteriore provvedimento scritto per rendere noto il divieto di allontanarsi
art. 558, comma 4-bis cod. proc. pen.
Rilevato come norma che consente la custodia in strutture diverse dal carcere nel rito direttissimo; anche in tali ipotesi l'arrestato è comunque consapevole della privazione della libertà e del divieto di allontanarsi
art. 442 cod. proc. pen.
Applicata nella misura riduttiva prevista per il rito abbreviato; la Corte ha considerato la riduzione prevista nell'ambito della determinazione complessiva della pena
art. 133 cod. pen.
Riguarda i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha osservato che il giudice può privilegiare uno degli elementi indicati dall'art. 133 e che, nella fattispecie, gli elementi prevalenti non hanno consentito il riconoscimento delle attenuanti
art. 81, comma secondo, cod. pen.
In tema di continuazione: la Corte ha ribadito che è necessaria l'identità del disegno criminoso, cioè la preventiva rappresentazione e deliberazione di una serie di condotte; la fuga o l'evasione successiva alla prima condotta non dimostra tale disegno anteriore
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto per altro procedimento e non tradotto in udienza, il legittimo impedimento deve essere comunicato al giudice o emergere dagli atti; in mancanza la costituzione del giudizio è valida e la mancata partecipazione non invalida automaticamente il giudizio
- Per il reato di evasione la privazione della libertà personale deriva dall'effettiva esecuzione dell'arresto o del fermo: non è indispensabile che sia consegnato un provvedimento scritto che formalmente vieti l'allontanamento, poiché il verbale di arresto e la condotta materiale legittimano la qualificazione
- La determinazione della pena oltre il valore medio può essere motivata dalla gravità concreta del fatto (quantità di stupefacente, modalità di confezionamento, pericolosità) e la Corte di legittimità controlla solo la congruità e non la discrezionalità motivazionale se non illogica o contraddittoria
- La recidiva non va automaticamente disapplicata: il giudice può mantenerla se i precedenti sono ritenuti rilevanti per la gravità e la offensività del comportamento attuale; analogamente il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e può fondarsi anche su un solo elemento ritenuto determinante
- La continuazione richiede un disegno criminoso antecedente e unitario; atti posti in essere successivamente alla prima condotta per sottrarsi alle conseguenze non sono di per sé indicativi della preventiva deliberazione necessaria per la continuazione
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