Cassazione Civile, Sentenza n. 32896/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma con tre censure: (1) errore di diritto nel ritenere illegittimi i rinnovi semestrali oltre la prima proroga, sostenendo che le norme intervenute (art. 1-bis d.l. 31/03/2003 n.52 e la successiva interpretazione autentica) consentivano il proseguimento dei rapporti per una durata complessiva fino a 12 mesi; (2) omessa decisione della Corte d'appello su specifiche censure svolte in appello (vizio ex art. 360 n.5 c.p.c.); (3) illegittimità della liquidazione del risarcimento in favore del lavoratore (venti mensilità), per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per mancata prova del danno concreto, oltreché per errori nella motivazione circa la natura e la misura del ristoro previsto dall'art. 36 d.lgs. n.165/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. In particolare: la Corte ha confermato l'orientamento della Corte d'appello secondo cui le norme successive (art. 1-bis d.l. 31/03/2003 e la relativa interpretazione autentica) non derogano alla regola di durata fissata dal D.P.R. 5/1/1967 n.18, art.153 (assunzione iniziale non superiore a sei mesi e un solo rinnovo non superiore a sei mesi), per cui i rinnovi disposti oltre il 30/12/2003 sono illegittimi; invece la Cassazione ha ritenuto viziata la determinazione del risarcimento operata dalla Corte d'appello (venti mensilità) e ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché ridetermini il ristoro conforme ai principi di diritto richiamati (interpretazione dell'art.36 d.lgs.165/2001 alla luce della giurisprudenza UE, con possibile riferimento al criterio di presunzione e forfetizzazione richiamato dall'art.32 I. n.183/2010), e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, L. 27 maggio 2002, n. 104
Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero... le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari... possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente...; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
Consente deroghe ai limiti quantitativi (contingente) ma rinvia espressamente alla disciplina del DPR n.18/1967 per la regolazione della durata e delle modalità del rapporto
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 153
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere... impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi; detti contratti sono suscettibili... di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi; gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto
Fissa i limiti temporali del rapporto (assunzione iniziale max 6 mesi + un solo rinnovo max 6 mesi) che restano vincolanti anche quando altre norme derogano solo ai limiti di contingente
art. 8, d.l. 25 ottobre 2002, n. 236, conv. L. 27 dicembre 2002, n. 284
Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104 sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo... ai sensi dell'art. 153, secondo comma, del DPR 5/1/1967, n. 18
Proroga la disciplina già richiamando la regola del 'un solo rinnovo' prevista dall'art.153 del DPR n.18/1967
art. 1-bis, d.l. 31 marzo 2003, n. 52, conv. L. 30 maggio 2003, n. 122
Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire... i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo... Il proseguimento dei rapporti contrattuali... è autorizzato caso per caso... per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato DPR n. 18/1967
Consente il proseguimento sino ad un massimo complessivo di 12 mesi ma rimanda alla regolazione del DPR n.18/1967: dunque non deroga ai limiti di durata dell'assunzione iniziale e del rinnovo (6+6 mesi) ma fissa il tetto complessivo in coerenza con l'art.153
art. 2, d.l. 2 ottobre 2003, n. 272, conv. L. 24 novembre 2003, n. 336 (interpretazione autentica)
Le disposizioni dell'art. 1-bis si interpretano nel senso che... il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi
Chiarisce che la durata complessiva non può superare i 12 mesi; interpreta le norme successive come operanti sul piano della deroga al contingente, non come deroga ai limiti temporali stabiliti dal DPR n.18/1967
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Norma disciplinante il risarcimento per reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato; la Corte ordina che la sua interpretazione sia conforme al principio di effettività sancito dalla giurisprudenza UE
art. 32, comma 5, I. n. 183/2010
Richiamata come parametro omogeneo per la quantificazione del danno (danno presunto/forfetizzato con valenza sanzionatoria) cui l'art.36 d.lgs.165/2001 deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza UE
Corte di Giustizia UE, causa C-50/13 (Papalia), ordinanza 12/12/2013
Affermato il canone di effettività, equivalenza e capacità dissuasiva della tutela: l'indennizzo deve avere efficacia deterrente e non essere puramente simbolico, e questo orienta l'interpretazione dell'art.36 d.lgs.165/2001
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rilevante nella censura sul risarcimento; la Corte ha ritenuto però inammissibile la specifica eccezione per difetto formale (art.366 c.p.c.)
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiesta di cassazione per omessa pronuncia: il motivo è stato esaminato e rigettato dalla Corte
Massime di principio
- Quando il rapporto di lavoro nasce sulla base dell'art.2 L.104/2002 e rinvia al DPR n.18/1967 art.153, i limiti temporali previsti nell'art.153 (assunzione iniziale max 6 mesi e un solo rinnovo max 6 mesi) restano vincolanti anche se successive norme derogatorie intervengono sul contingente: la durata complessiva non può eccedere 12 mesi.
- Le norme successive che autorizzano il 'proseguimento' dei rapporti fino a 12 mesi vanno interpretate come deroghe ai limiti quantitativi (contingente) e non come deroga ai limiti di durata fissati dall'ordinamento (salvo espressa disposizione contraria).
- In caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la quantificazione del risarcimento ai sensi dell'art.36 d.lgs.165/2001 deve essere interpretata in conformità al principio di effettività sancito dalla Corte di Giustizia UE: è possibile ricorrere a criteri di presunzione/forfetizzazione analoghi a quelli dell'art.32 I. n.183/2010, salvo prova di un danno maggiore.
- Il lavoratore che chieda un ristoro maggiore rispetto all'indennità forfetaria deve provare il maggior pregiudizio concretamente subito; l'indennità forfetaria costituisce un parametro presuntivo ma non esclude il ristoro effettivo in caso di danno provato.
- I giudici nazionali devono motivare la scelta della misura risarcitoria in modo coerente con i principi europei di equivalenza ed effettività, assicurando che la sanzione abbia efficacia dissuasiva.
- Sui profili processuali, le censure per omessa pronuncia vanno formulate e sostenute adeguatamente: la Corte di legittimità verifica l'effettiva omissione e la rilevanza ai fini della decisione.
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