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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22724/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico e di assistenza personale svolto per molti anni. La lavoratrice aveva agito per ottenere differenze retributive, TFR e regolarizzazione contributiva, sostenendo l’esistenza di un rapporto subordinato dal 1.10.1991 o, in subordine, dal 1.4.2013 al 31.3.2018 per le sole voci non prescritte. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova della subordinazione e genericità delle somme richieste; la corte d’appello aveva invece accolto parzialmente la domanda, riconoscendo una somma complessiva comprensiva di differenze retributive e TFR, ma calcolando il TFR sull’intero periodo lavorato dal 2005 al 2018. Il ricorso per cassazione, proposto dall’ex datore di lavoro, deduce un unico motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultra/extrapetizione, sostenendo che la lavoratrice aveva espressamente limitato la pretesa al periodo 1.4.2013-31.3.2018 e che la corte d’appello non poteva riconoscere il TFR per il periodo antecedente (2005-2013), liquidandolo in misura maggiore rispetto a quella derivante dal periodo limitato e rispetto alla quantificazione del CTU. Il ricorrente richiama anche un successivo ricorso per revocazione, nel quale sarebbe stato dedotto il pagamento del TFR per l’intero periodo sulla base di documenti sopravvenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non fosse autosufficiente, perché il ricorrente non aveva trascritto né il ricorso introduttivo né l’atto di appello e non aveva indicato dove fossero reperibili negli atti di causa, impedendo così il controllo diretto sulla dedotta limitazione della domanda. Inoltre, la Corte ha chiarito che la doglianza riguardava in realtà l’interpretazione del contenuto della domanda compiuta dal giudice di merito, attività riservata al merito e non sindacabile come ultrapetizione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non adeguatamente prospettato. Di conseguenza è stata confermata l’inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese perché le controparti erano rimaste intimate, e con atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    la violazione è configurabile solo se il giudice pronuncia su domanda non proposta o omette di pronunciarsi su domanda proposta; se invece la censura investe l’interpretazione della domanda, si tratta di accertamento di fatto riservato al merito

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    il ricorso denunciava un error in procedendo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché in realtà mirava a contestare l’interpretazione della domanda

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    l’eventuale errore nell’interpretazione della domanda può essere sindacato solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento sull’onere di allegazione e prova, ma non costituisce ratio autonoma della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente gli atti processuali necessari a verificare la dedotta estraneità della pronuncia rispetto al thema decidendum; la mancata trascrizione o localizzazione degli atti rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Va distinta la pronuncia su una domanda non proposta dall’interpretazione del contenuto o dell’estensione della domanda: nel primo caso vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.; nel secondo caso il controllo della Cassazione è limitato alla motivazione e non consente di sostituire l’interpretazione di merito con una diversa lettura degli atti.
  • La deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di formulare un motivo specifico e autosufficiente: solo dopo aver superato il vaglio di ammissibilità la Corte può accedere direttamente agli atti del processo di merito.
  • Se il giudice di merito interpreta la domanda come comprensiva di una determinata voce o di un determinato periodo, la censura non è di per sé ultrapetizione, ma investe l’accertamento di fatto e la relativa motivazione.
  • La limitazione temporale della pretesa può riguardare solo alcune voci del credito e non necessariamente tutte: la corretta individuazione del petitum e della causa petendi dipende dall’interpretazione complessiva degli atti di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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