Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20311/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello relativo a un immobile acquistato da una donna da un padre nei confronti dei figli dell’alienante. Nel giudizio di merito, in accoglimento della domanda dei figli, era stata ordinata la restituzione e il ripristino dello stato dei luoghi; inoltre, il padre era stato condannato in contumacia al risarcimento dei danni in favore dell’acquirente. In appello principale la donna contestava la decisione di primo grado; in appello incidentale il padre deduceva la nullità della notificazione dell’atto di chiamata in causa, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica. Davanti alla Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., sostenendo che il preteso collegamento funzionale con il vecchio indirizzo non potesse essere desunto a posteriori dall’ufficiale postale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 8 e 9 l. n. 890/1982, dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 44 c.c., affermando che il trasferimento di residenza avrebbe dovuto condurre alla ricerca preventiva del destinatario nel nuovo comune di residenza e che la Corte d’appello aveva fondato la decisione solo sulla valutazione dell’agente postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la notificazione era stata validamente perfezionata per compiuta giacenza presso il precedente indirizzo, poiché dall’attestazione dell’ufficiale postale si desumeva che il destinatario aveva mantenuto un collegamento funzionale con quel luogo. La Corte ha ribadito che le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e possono essere superate da prova contraria rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; ha inoltre affermato che non era necessaria querela di falso per contestare l’attestazione postale di assenza temporanea. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della notificazione presso residenza, dimora o domicilio; la Corte ne conferma l’applicazione valorizzando la validità della notificazione eseguita al precedente indirizzo in presenza di collegamento funzionale e compiuta giacenza.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte ritiene corretta la conclusione del giudice di merito sulla perfezione della notificazione per compiuta giacenza.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente in tema di prova del collegamento funzionale e del mutamento di residenza; la Corte afferma che gravava sul destinatario l’onere di dimostrare l’effettivo trasferimento e l’assenza di collegamenti con il vecchio indirizzo.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia probatoria dell’attestazione dell’ufficiale postale; la Corte esclude la necessità della querela di falso per contestare l’attestazione di assenza temporanea.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che il collegamento funzionale e il superamento delle risultanze anagrafiche possono essere desunti da elementi presuntivi valutati dal giudice di merito.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    La Corte ritiene che la notificazione si sia perfezionata per compiuta giacenza secondo la disciplina delle notifiche a mezzo posta.

  • art. 9 l. n. 890/1982

    È richiamato quale base normativa del perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza del plico non ritirato.

  • art. 44 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il trasferimento della residenza implichi quello del domicilio; la Corte però valorizza il luogo di dimora effettiva e la presunzione superabile delle risultanze anagrafiche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito accelerato in cui è stata resa la decisione; la Corte richiama la definizione conforme alla proposta e la conseguente applicazione delle statuizioni sanzionatorie previste.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le risultanze anagrafiche in tema di residenza o dimora del destinatario della notificazione hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da qualunque prova contraria apprezzata dal giudice di merito.
  • Ai fini della validità della notificazione, è sufficiente che risulti un collegamento funzionale del destinatario con il luogo in cui l’atto è stato consegnato o comunque tentato, potendo la notificazione perfezionarsi per compiuta giacenza se il plico non viene ritirato.
  • L’attestazione dell’ufficiale postale circa l’assenza temporanea del destinatario e l’immissione dell’avviso nella cassetta postale è utilizzabile come elemento probatorio senza necessità di querela di falso, quando si contesti il mancato perfezionamento della notificazione.
  • Chi eccepisce la nullità della notificazione per mutamento di residenza deve offrire prova dell’effettivo trasferimento e dell’assenza di collegamenti con il precedente indirizzo; non è sufficiente la sola diversa risultanza anagrafica.
  • Nel procedimento accelerato definito in conformità alla proposta, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.