Sentenza n. 893/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento di rigetto del 12 maggio 2025, notificato in pari data, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa ha rigettato l'istanza P-RG/L/N/2025/100313.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato davanti al Tribunale di Ragusa il diniego del 12 maggio 2025, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa aveva respinto l'istanza di conversione perché presentata dopo la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e il ricorrente aveva quindi riassunto la causa davanti al giudice amministrativo, chiedendo l'annullamento del diniego e deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, sul presupposto che tale disposizione non prevedesse un termine perentorio per la presentazione dell'istanza. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica alla Regione Siciliana, quale amministrazione emanante l'atto, l'irricevibilità per tardività della notifica del ricorso originario e la genericità dei motivi. Ha inoltre rilevato la possibile violazione delle disposizioni sulla procura alle liti. Il ricorrente non ha replicato alle eccezioni processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originario e assoluto difetto del contraddittorio. Il provvedimento impugnato risultava adottato e sottoscritto da un funzionario della Regione Siciliana - Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa, articolazione del Dipartimento regionale del lavoro dotata di autonome funzioni nei procedimenti concernenti i lavoratori subordinati stranieri. Ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il ricorso di annullamento deve essere notificato all'amministrazione che ha emanato l'atto; la partecipazione del Ministero dell'Interno al procedimento non rende il Ministero parte necessaria quando l'atto finale è formalmente imputabile alla sola Regione. La mancata notifica alla Regione non era sanabile mediante rinnovazione ex art. 44, comma 4, c.p.a., trattandosi di notifica radicalmente inesistente e non semplicemente nulla. Non è stato riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché l'amministrazione emanante era chiaramente indicata nell'atto e non ricorreva una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il rilievo di irricevibilità: il ricorso originario era stato notificato il 14 luglio 2025, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del diniego, avvenuta il 12 maggio 2025. La translatio iudicii non può elidere le decadenze già maturate e, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., presuppone che il giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione sia stato introdotto entro il termine previsto per il ricorso davanti al giudice munito di giurisdizione. Le ulteriori eccezioni relative alla genericità dei motivi e alla procura alle liti sono state assorbite. Le spese sono state compensate. È stata respinta anche la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che non prevede un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per la definizione del giudizio in rito.
art. 30 d.lgs. n. 349/1999
Richiamato quale base normativa delle autonome funzioni esercitate dalla Regione Siciliana nei procedimenti concernenti i lavoratori subordinati stranieri.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è istituto eccezionale, riconoscibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, che renda difficoltoso l'esercizio della difesa.
art. 41 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende parti necessarie, salvo imputazione plurima dell'atto finale.
art. 11, comma 2, c.p.a.
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute
La translatio iudicii salva gli effetti processuali e sostanziali della domanda senza consentire il superamento delle decadenze già maturate; il giudizio originario deve essere stato introdotto entro il termine previsto per il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione della notificazione è possibile in caso di nullità della notifica, ma non quando la notificazione all'amministrazione necessaria sia radicalmente inesistente perché mai eseguita.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiamato con riguardo agli elementi di specialità richiesti per la procura alle liti; la relativa questione non è stata esaminata perché assorbita.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Richiamato con riguardo alla possibile invalidità del ricorso per violazione delle disposizioni sulla procura; la questione è stata assorbita.
artt. 74, comma 2, e 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
L'inammissibilità del ricorso impedisce l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale ulteriore fondamento del rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo di annullamento il ricorso deve essere notificato all'amministrazione cui è formalmente imputabile l'atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento, anche se qualificata, non estende loro la qualità di parte necessaria quando l'atto finale non sia imputato a una pluralità di autorità.
- L'omessa notifica del ricorso all'amministrazione emanante determina l'inammissibilità per originario e assoluto difetto del contraddittorio e non può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione, che presuppone una notificazione esistente ma nulla e non una notificazione mai eseguita.
- L'errore scusabile nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non colposo, tale da rendere difficoltoso l'esercizio dei diritti di difesa; non ricorre quando l'amministrazione emanante sia chiaramente indicata nell'atto impugnato.
- La translatio iudicii non consente di eludere i termini decadenziali per la proposizione del ricorso amministrativo: le preclusioni e decadenze maturate anteriormente restano ferme, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione emanante impedisce al giudice di esaminare questioni di difetto di attribuzione o incompetenza, che presuppongono la rituale instaurazione del giudizio contro l'autorità cui l'atto è imputato.
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