Cassazione Penale, Sentenza n. 36074/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 per aver indicato, nella domanda di reddito di cittadinanza, la presenza di una persona non facente parte del nucleo familiare effettivo, con ciò ottenendo un importo maggiore del dovuto. In cassazione la RAMI ha contestato la configurabilità del reato sostenendo la violazione dell'art. 65 d.lgs. n. 82/2005 (regole sulla sottoscrizione e validità delle istanze telematiche): secondo la difesa, la domanda non sarebbe stata presentata nei requisiti di validità previsti dall'art. 65 e quindi non potrebbe formare oggetto di falso idoneo a integrare il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse infondata perché la ricorrente non ha contestato la falsità del dato dichiarato né la sua rilevanza ai fini del maggior importo erogato. La Corte ha richiamato precedenti (Sez. 3, n. 32763/2024 e Sez. 2, n. 21875/2025) secondo i quali una domanda telematica non sottoscritta secondo l'art. 65 d.lgs. 82/2005, se comunque acquisita e protocollata dall'INPS e capace di produrre l'effetto dell'erogazione del sussidio, non è da considerarsi inesistente: l'irregolarità della sottoscrizione non impedisce la produzione degli effetti e dunque integra il reato di falso in relazione all'art. 7 d.l. n.4/2019. Perciò la condanna è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni, con legge 28 marzo 2019, n. 26)
La Corte interpreta l'art. 7 come comprensivo delle false attestazioni contenute in istanze telematiche rivolte all'INPS per ottenere il reddito di cittadinanza, quando la dichiarazione falsa abbia inciso sull'ottenimento o sulla quantità del beneficio effettivamente erogato.
art. 65 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
La Corte rileva che il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione telematica previste dall'art. 65 può rendere l'istanza irregolare ma non necessariamente inesistente: se la domanda è stata comunque acquisita/protocollata e ha prodotto effetti (erogazione del sussidio), il vizio formale non esclude la configurabilità del reato di falso.
art. 479 cod. pen. (falso ideologico) - principio di riferimento
Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il falso ideologico è configurabile anche in presenza di atto invalido, mentre è escluso solo se l'atto è inesistente e dunque incapace di produrre effetti giuridici; la Corte applica questo principio per affermare la rilevanza penale di dichiarazioni false inserite in istanze telematiche comunque acquisite e produttive di effetti.
Massime di principio
- Una domanda telematica presentata senza la sottoscrizione formale prevista dall'art. 65 CAD può essere considerata valida ai fini della configurabilità del reato se risulta effettivamente acquisita/protocollata dall'ente e ha prodotto effetti (ad es. erogazione del sussidio).
- La rilevanza penale della falsa dichiarazione va valutata in base all'effetto concreto prodotto: se la dichiarazione falsa ha inciso sull'ottenimento o sull'entità del beneficio e il procedimento amministrativo ha effettivamente erogato la prestazione, il vizio formale non esclude il reato.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è cruciale provare che l'atto è stato realmente inesistente (ossia non ricevuto, non protocollato, o comunque incapace di produrre effetti giuridici): l'esistenza di acquisizione/protocollazione e di erogazione pesa fortemente a favore della configurabilità del reato.
- Occorre distinguere tra vizio formale che rende l'atto invalido ma idoneo a produrre effetti e vizio tale da determinare l'inesistenza dell'atto: solo in quest'ultimo caso la responsabilità per falso ideologico rischia di essere esclusa.
- In fase istruttoria e processuale è importante documentare cronologia e modalità di presentazione della domanda (protocolli INPS, ricevute, bonifici o pagamenti del sussidio) perché costituiscono prova dell'acquisizione e dell'effetto dell'istanza.
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