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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4053/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, a decorrere dal 18/01/2021, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concessa. La revoca si fondava su plurimi elementi: autorizzazioni concesse per recarsi a Mentone che sarebbero state eluse per mantenere rapporti d'affari con terze persone, denunce/querela e segnalazioni di tentate truffe e raggiri a carico del Del Buono, la produzione di manoscritti di terze persone contenenti dichiarazioni false, indizi di attività finalizzate al possibile riciclaggio e la mancata volontà di risarcire la parte offesa. In sede processuale il ricorrente ha anche articolato motivi processuali lamentando vizi di notifica del decreto di fissazione dell'udienza (notifica al difensore d'ufficio invece che al difensore di fiducia e mancata notifica ad un secondo difensore nominato) e censurando il mancato esame della richiesta di sostituzione della misura con la detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la notifica del decreto fosse valida o comunque che l'eventuale vizio fosse sanato per mancata eccezione del difensore presente (richiamando la giurisprudenza sulle nullità e l'art. 180 c.p.p.). Ha confermato la completa motivazione del Tribunale di sorveglianza circa la revoca dell'affidamento, ritenendo che la condotta complessiva del Del Buono fosse incompatibile con la misura alternativa. Ha inoltre osservato che non risulta documentata l'effettiva istanza di sostituzione con la detenzione domiciliare e che, in ogni caso, tale misura non sarebbe stata concedibile ai sensi di norma richiamata. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, undicesimo comma

    Norma che disciplina la revoca delle misure alternative alla detenzione; la revoca è stata esercitata dal Tribunale di sorveglianza ai sensi di questo disposto in presenza di violazioni e condotte incompatibili con la misura.

  • art. 51-ter Ord. pen.

    Dispositivo che consente la sospensione della misura alternativa in presenza di specifiche esigenze; il Magistrato di sorveglianza aveva sospeso la misura e la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione alla luce delle condotte contestate.

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Norme sulla notifica degli atti e fissazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi di notifica fossero stati sanati o non adeguatamente eccepiti in sede di merito.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile vizio processuale (anche se non decisiva): la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio capace di inficiare il provvedimento impugnato.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Principio di sanatoria delle nullità di iscrizione o notifica che si ritiene applicato dalla Corte: la mancata eccezione del difensore presente ha sanato l'eventuale irregolarità notificativa.

  • art. 58-quater Ord. pen.

    Norma richiamata per osservare che la detenzione domiciliare non sarebbe stata concedibile nel caso concreto; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata valutazione della sostituzione perché la richiesta non risultava presentata e la misura era comunque non applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per negligenza/colpa: la Corte ha quantificato la sanzione in €3.000,00.

  • Cass. SS.UU. n. 39060/2009 (Aprea)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la nullità intermedia derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori è sanata se il difensore presente non solleva tempestivamente l'eccezione.

Massime di principio

  • La mancata notifica a uno dei difensori non determina automaticamente l'annullamento del procedimento: se l'altro difensore era presente e non ha sollevato tempestivamente l'eccezione, il vizio è di regola sanato (principio di sanatoria ex art.180 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
  • Per ottenere la sostituzione di una misura alternativa revocata con una misura meno afflittiva (es. detenzione domiciliare) è necessario che la richiesta sia effettivamente prodotta e documentata nel fascicolo e sia valutata dal giudice di merito; l'omessa deduzione in sede di merito rende inammissibile la questione in Cassazione per carenza di autosufficienza del ricorso.
  • La revoca di una misura alternativa si fonda sulla valutazione complessiva della condotta del beneficiario: anche comportamenti informali o attività economiche incompatibili con la finalità della misura (es. rapporti d'affari irregolari, tentativi di truffa, indizi di riciclaggio, produzione di false dichiarazioni) possono integrare ragioni di revoca.
  • La Corte valuta la correttezza formale della procedura (notifiche, presenza di difensori, eccezioni sollevate) e la sostanza (comportamento del condannato); difetti procedurali non eccepiti tempestivamente di regola non sono causa di annullamento.
  • Quando si contesta la revoca di un beneficio, è strategico documentare e dimostrare tempestivamente la volontà di ravvedimento e misure concrete di riparazione (es. proposte di risarcimento) per contrastare la valutazione di persistenza della mentalità deviante.
  • Se si ritiene che la misura alternativa sia stata revocata ingiustamente, occorre provare sia il vizio procedurale tempestivamente sia proporre misure alternative concrete e tempestive; l'appello o ricorso di legittimità senza autosufficienza probatoria o argomentativa è destinato all'inammissibilità.

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