Sentenza n. 38/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., - del provvedimento della Prefettura di Udine prot. n. 0101136 del 13.11.2025 a mezzo del quale ha decretato di “provvedere ad adempiere al disposto del giudice amministrativo Consiglio di Stato con la sentenza n. 03001/2025 Reg. Ric. pubblicata il 10.10.2025 e prendere atto dell’annullamento dell’aggiudicazione n. 87940 del 16.10.2024, dell’inefficacia del contratto e del subentro nei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale lotto 1 presso l’ex Caserma Cavarzerani di Udine mediante procedura aperta con bando per l’erogazione del servizio di Officine Sociali società cooperativa sociale di Siracusa via Nazionale 88/G, CF e PI 01981560855” (CIG B15581E37A), della relativa nota di trasmissione prot. n. 0101315 del 14.11.2025, della nota della Prefettura di Udine prot. n. 0103107 del 20.11.2025; - di ogni altro atto o documento connesso, quantunque non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, con presa d'atto dell'annullamento dell'aggiudicazione, dell'inefficacia del contratto e del subentro della controinteressata nell'esecuzione del servizio, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ha preso atto dell'annullamento della sua aggiudicazione, dell'inefficacia del contratto e del subentro della controinteressata nell'appalto. Ha dedotto la violazione degli artt. 17, 60 e 110 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la sentenza d'appello non sarebbe stata sufficiente a determinare il subentro e che sarebbe stato necessario adottare un nuovo provvedimento di aggiudicazione. Ha inoltre lamentato l'omesso accertamento del possesso dei requisiti e la mancata verifica di anomalia dell'offerta della controinteressata. Infine, ha contestato l'applicazione della revisione prezzi, ritenendo contraddittorio che l'Amministrazione avesse omesso la verifica dell'attuale sostenibilità dell'offerta ma avesse riconosciuto un incremento del prezzo pro capite giornaliero per l'aumento del costo del personale, così implicitamente considerando incongrua l'offerta originaria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e ha successivamente dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia al ricorso è stata ritenuta irrituale perché non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, il Collegio ha desunto comunque il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Il provvedimento prefettizio costituiva infatti atto dovuto di ottemperanza alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva definitivamente accertato la spettanza dell'appalto alla controinteressata, disposto l'annullamento dell'aggiudicazione, dichiarato l'inefficacia del contratto e previsto il subentro nell'esecuzione del servizio. Le censure relative alla verifica di anomalia dell'offerta sono state ritenute coperte dal giudicato, mentre quelle concernenti la revisione prezzi sono state considerate prive del necessario interesse, a fronte del definitivo riconoscimento della spettanza dell'aggiudicazione alla controinteressata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Ministero dell'Interno e della controinteressata, liquidate complessivamente in 7.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso non rispettosa del termine formale di notificazione non determina necessariamente l'estinzione, potendo il giudice rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ai sensi del comma 4; il rinunciante resta tenuto alle spese degli atti processuali, salvo compensazione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle
La regola delle spese a carico del rinunciante può essere valorizzata insieme alla soccombenza virtuale, escludendo la compensazione quando il ricorso sarebbe risultato infondato.
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La mancata osservanza del termine di notificazione rende irrituale la rinuncia formalmente proposta.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione anche quando la rinuncia non integra tutti i requisiti formali previsti dalla disposizione.
art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a.
È richiamato nella precedente sentenza del Consiglio di Stato quale fondamento, insieme all'art. 124 c.p.a., del subentro nell'esecuzione del servizio quando la spettanza dell'appalto sia definitivamente accertata.
art. 124, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale base normativa della declaratoria di inefficacia del contratto e del subentro dell'operatore economico risultato spettante dell'appalto.
art. 17 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo la necessità di un nuovo provvedimento di aggiudicazione; la censura non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità, e il provvedimento impugnato è stato comunque qualificato come atto dovuto di esecuzione del giudicato.
art. 60 d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha richiamato contestando il riconoscimento della revisione prezzi connessa all'aumento del costo del personale; la relativa censura è stata ritenuta priva di interesse.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata verifica di anomalia dell'offerta; la questione è stata ritenuta coperta dal giudicato formatosi sulla precedente decisione del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato annulla l'aggiudicazione, dichiara l'inefficacia del contratto e dispone il subentro dell'operatore avente diritto, l'amministrazione è tenuta a darvi esecuzione mediante un atto dovuto e non può riaprire questioni già definite dal giudicato.
- Le censure relative alla verifica di anomalia dell'offerta dell'operatore destinatario del subentro non possono essere nuovamente dedotte contro l'atto amministrativo meramente esecutivo quando la precedente sentenza abbia definitivamente accertato la spettanza dell'aggiudicazione.
- Le contestazioni concernenti la revisione prezzi non sorrette da un interesse concreto e attuale sono inammissibili o comunque non utilmente esaminabili quando il ricorrente non possa più conseguire, per effetto del giudicato, la conservazione dell'aggiudicazione e del contratto.
- La rinuncia al ricorso non conforme al requisito temporale di notificazione previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale; ciò non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In caso di improcedibilità conseguente alla rinuncia o alla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del ricorrente se il ricorso sarebbe risultato infondato.
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