Sentenza n. 12232/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato dalla pendenza di un procedimento penale per tentata truffa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale adottato dopo il preavviso di rigetto, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la mera pendenza del procedimento penale, in assenza di condanna, non fosse sufficiente a fondare il diniego e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la richiesta di messa alla prova, l'integrazione sociale ed economica maturata dopo oltre dieci anni di residenza e la grave malattia della moglie. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto una successiva sentenza penale di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente alla riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter c.p.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori se dovuti. La cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non costituisce un diritto automatico una volta maturato il requisito decennale, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, riferita all'integrazione del richiedente, alla sua irreprensibilità e alla capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice può esercitare soltanto un controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla pendenza, al momento dell'adozione, del procedimento per tentata truffa, reato recente e ritenuto grave per il disvalore delle modalità fraudolente e per la lesione del patrimonio e dell'affidamento nei rapporti intersoggettivi. La successiva sentenza penale del 18 marzo 2026 non poteva incidere sulla legittimità originaria del diniego, essendo sopravvenuta rispetto al decreto del 3 settembre 2025. Inoltre, l'estinzione del reato per riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter c.p. non equivale ad accertamento dell'innocenza: il fatto storico può restare valutabile in sede amministrativa quale indice di affidabilità e di adesione ai doveri di legalità. La pendenza di un procedimento penale può quindi essere apprezzata autonomamente dall'Amministrazione, anche prima di una condanna, nell'ambito di una valutazione prognostica e precauzionale sulla futura integrazione e sull'eventuale pericolosità sociale. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati ritenuti meri presupposti ordinari, non sufficienti a superare il giudizio negativo fondato sulla vicenda penale.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il requisito della residenza decennale consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione implica una valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
La disposizione disciplina la diversa fattispecie della cittadinanza per matrimonio e non è pertinente alla domanda di cittadinanza per residenza; la soglia penale ivi prevista è stata richiamata come elemento di confronto sistematico, non come disciplina direttamente applicabile.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Ministero ha adottato il diniego previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
artt. 56 e 640 c.p.
La contestazione per tentata truffa è stata ritenuta, per natura e disvalore, idonea a sostenere il giudizio amministrativo negativo sull'affidabilità del richiedente.
art. 162-ter c.p.
L'estinzione del reato per condotte riparatorie non implica un accertamento positivo dell'innocenza e non impedisce la valutazione amministrativa del fatto storico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente all'art. 10 del GDPR, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non fonda un diritto automatico alla concessione.
- Nel procedimento di naturalizzazione, una vicenda penale può essere valutata autonomamente sul piano amministrativo anche in assenza di condanna definitiva e anche se il procedimento penale è ancora pendente, purché la valutazione sia sorretta da adeguata istruttoria e motivazione e sia logicamente e ragionevolmente collegata all'affidabilità, all'integrazione e all'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- L'estinzione del reato per riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter c.p. non equivale all'accertamento dell'innocenza dell'imputato: il fatto storico può essere considerato dall'Amministrazione quale elemento sintomatico nell'esercizio della discrezionalità sulla concessione della cittadinanza.
- La legittimità del diniego amministrativo deve essere valutata con riferimento alle circostanze di fatto esistenti e conosciute dall'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto; una pronuncia penale sopravvenuta non può, di regola, travolgere la legittimità originaria del diniego.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La residenza ultradecennale e il stabile inserimento economico-sociale costituiscono, di regola, presupposti ordinari della domanda di naturalizzazione e non sono di per sé sufficienti a neutralizzare una valutazione negativa dell'Amministrazione fondata su una recente vicenda penale.
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