Cassazione Civile, Ordinanza n. 22161/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato, insieme ai genitori, undici buoni fruttiferi postali della serie "18O" per un valore nominale complessivo di 55.000 euro e aveva chiesto il rimborso, vedendosi opporre dalla società emittente la prescrizione. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la corte territoriale aveva invece riconosciuto il diritto alla riscossione, ritenendo che la società postale fosse decaduta dalla possibilità di eccepire la prescrizione perché si era costituita tardivamente nel giudizio di primo grado. La società postale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dell'art. 167, comma 2, c.p.c., sostenendo che la prescrizione non dovesse essere eccepita nei dieci giorni antecedenti la prima udienza poiché il contraente era già a conoscenza delle condizioni contrattuali e la costituzione in giudizio costituiva solo mera difesa. Il controricorso del titolare dei buoni è stato dichiarato inammissibile per mancanza della procura ad litem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato l'eccezione di prescrizione come eccezione in senso stretto e ha ritenuto che, essendosi la società postale costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, fosse decaduta dal potere di sollevarla. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del controricorso per difetto di procura e, conseguentemente, ha escluso la statuizione sulle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.m. 19 dicembre 2000
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dei buoni fruttiferi e sulle modalità di eccezione della prescrizione; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
d.l. n. 269/2003
Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme per sostenere che la prescrizione non fosse soggetta alla preclusione invocata; il motivo è respinto.
artt. 1341 e 1342 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per argomentare sulla conoscibilità delle condizioni contrattuali; la Corte non ritiene decisivo tale richiamo rispetto alla natura dell'eccezione di prescrizione.
art. 167, comma 2, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che la tardiva costituzione della parte comporta la decadenza dalle eccezioni in senso stretto non tempestivamente sollevate.
art. 370 c.p.c.
La Corte richiama la regola per cui l'inammissibilità del controricorso preclude la successiva memoria della parte intimata nel rito camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma del procedimento camerale richiamata per evidenziare la disciplina delle difese nel rito di legittimità e le conseguenze dell'inammissibilità del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione in senso stretto e, come tale, è soggetta alle preclusioni processuali previste per le difese tempestive della parte convenuta.
- La tardiva costituzione in primo grado determina la decadenza dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, tra cui l'eccezione di prescrizione.
- Nel rito camerale di legittimità, l'inammissibilità del controricorso comporta l'inutilizzabilità della successiva memoria della parte intimata, poiché le difese non possono essere recuperate in mancanza di uno ius postulandi validamente esercitato.
- La qualificazione di una difesa come "mera difesa" non muta la natura di eccezione in senso stretto quando essa mira a far valere un fatto estintivo del diritto azionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →