Messaggio numero 2394 del 17-07-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS comunica le regole operative per i pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito che non hanno trasmesso la dichiarazione relativa ai redditi 2022. È prevista una sospensione tramite trattenuta del 5% sui ratei di agosto e settembre 2026, con termine ultimo al 15 settembre 2026 per presentare la domanda di ricostituzione reddituale; in mancanza, la prestazione è revocata definitivamente con recupero delle somme indebite.
Sospensione e revoca delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito per mancata dichiarazione RED 2023 (redditi 2022)
Sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito per redditi 2022
Il documento disciplina le conseguenze della mancata comunicazione all’INPS dei redditi rilevanti ai fini delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, con riferimento alla campagna RED 2023 relativa all’anno reddito 2022. L’obiettivo è richiamare i titolari all’adempimento dichiarativo e indicare modalità, termini e conseguenze della mancata trasmissione.
Quadro normativo e principio generale
L’INPS eroga le prestazioni pensionistiche collegate al reddito sulla base delle informazioni reddituali presenti nei propri archivi. Il diritto e la misura della prestazione dipendono tuttavia dalla verifica dei redditi effettivamente percepiti dal pensionato e rilevanti per la prestazione.
Viene richiamato l’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all’INPS i redditi non già integralmente dichiarati all’Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei termini fissati dall’Istituto:
- la prestazione è sospesa;
- decorso il termine di 60 giorni dalla sospensione senza trasmissione della comunicazione, la prestazione è revocata definitivamente;
- le somme indebitamente corrisposte sono recuperate.
Campagna RED 2023 – redditi 2022
La campagna di verifica reddituale relativa ai pensionati residenti in Italia, riferita all’anno reddito 2022, si è conclusa il 31 marzo 2025.
Per i pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito per i quali non risulta acquisita la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2022, l’INPS procede alla sospensione della prestazione secondo le modalità indicate nel messaggio. Se la dichiarazione non viene presentata entro il termine previsto, si procederà alla revoca definitiva e al recupero delle somme eventualmente non dovute.
Modalità di sospensione della prestazione
Per i pensionati che, nonostante il sollecito, alla data del 31 marzo 2025 non hanno presentato la dichiarazione reddituale relativa al 2022, la sospensione costituisce un ulteriore invito ad adempiere all’obbligo dichiarativo.
La sospensione viene applicata mediante:
- trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026;
- trattenuta da effettuare sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026.
Non è applicata alcuna trattenuta per le pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro.
La comunicazione agli interessati indica il termine ultimo del 15 settembre 2026 per presentare la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022. La trattenuta sarà visibile sul cedolino con la dicitura: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La comunicazione sarà resa disponibile anche nell’area riservata “MyINPS” e, se presente, inviata all’indirizzo PEC o e-mail registrato negli archivi dell’Istituto.
Presentazione della domanda di ricostituzione reddituale
Per evitare la revoca della prestazione, il pensionato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale indicando i redditi rilevanti relativi al 2022. È disponibile la specifica domanda denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La domanda può essere presentata tramite il sito istituzionale www.inps.it, accedendo con identità digitale tra:
- SPID di almeno livello 2;
- CIE di livello 3;
- CNS;
- eIDAS.
Il percorso indicato è: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > Aree tematiche > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > Accedi all’Area tematica > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.
L’accesso è consentito anche tramite gli Istituti di patronato, che possono assistere gli interessati nella presentazione della domanda. Le Strutture territoriali dell’INPS devono fornire le informazioni necessarie e definire con la massima tempestività le ricostituzioni reddituali presentate nell’ambito dell’attività descritta.
Revoca definitiva e recupero delle somme
Se il termine del 15 settembre 2026 decorre inutilmente, l’INPS procede alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e non dovute per il medesimo anno.
La revoca è disposta anche per i titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro, per i quali non è stata applicata la trattenuta di sospensione prevista dal messaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 15 lug 2026Messaggio numero 2370 del 15-07-2026
- Messaggio · 15 lug 2026Messaggio numero 2371 del 15-07-2026
- Messaggio · 14 lug 2026Messaggio numero 2354 del 14-07-2026
- Messaggio · 14 lug 2026Messaggio numero 2351 del 14-07-2026
- Messaggio · 20 lug 2026Messaggio numero 2418 del 20-07-2026
- Messaggio · 22 lug 2026Messaggio numero 2437 del 22-07-2026
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →