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Messaggio

Messaggio numero 2437 del 22-07-2026

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento riepiloga le regole per presentare la domanda di rinnovo dell’ADI dopo la scadenza delle prime 18 mensilità o delle successive 12, chiarendo decorrenza del beneficio, adempimenti SIISL/PAD, obblighi verso i servizi sociali e modalità di gestione delle Carte ADI, incluse le ipotesi di individualizzazione e di variazione del nucleo familiare.

Rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e gestione delle Carte ADI

Rinnovo dell’Assegno di Inclusione e gestione delle Carte ADI

Il documento riepiloga le istruzioni operative per la presentazione delle domande di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e per la gestione delle relative Carte ADI. Le indicazioni si applicano ai nuclei che esauriscono il periodo di fruizione ordinario della misura e riguardano sia i profili procedurali sia quelli di pagamento.

Quadro normativo e decorrenze richiamate

L’ADI è stato istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il documento richiama l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, come modificato dal comma 158 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), secondo cui:

  • l’ADI è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi;
  • può essere rinnovato per ulteriori periodi di dodici mesi;
  • il rinnovo richiede la presentazione di una nuova domanda;
  • resta necessaria la verifica della permanenza dei requisiti.

Il testo richiama inoltre che la prima mensilità di rinnovo è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio rinnovato, come chiarito nel messaggio n. 640 del 23 febbraio 2026.

Sono inoltre richiamate le precedenti istruzioni del messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025, cui il documento rinvia per ulteriori dettagli, e il calendario dei pagamenti di cui al messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026.

Contesto temporale delle domande di rinnovo

Viene chiarito che:

  • nel giugno 2025 è stata erogata la diciottesima mensilità ai beneficiari che avevano percepito l’ADI senza interruzioni da gennaio 2024;
  • dal 1° luglio 2025 tali beneficiari hanno potuto presentare domanda di rinnovo;
  • i primi pagamenti del rinnovo sono stati riconosciuti da agosto 2025;
  • nel luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità per i beneficiari che hanno presentato domanda di rinnovo a luglio 2025 e hanno fruito della misura in modo continuativo nei dodici mesi successivi;
  • dal 1° agosto 2026 tali beneficiari possono presentare un’ulteriore domanda di rinnovo.

Le istruzioni del messaggio valgono per tutte le domande di rinnovo, comprese quelle presentate nei mesi successivi ad agosto 2025 e destinate a ricevere la dodicesima mensilità nei mesi successivi.

Presentazione della domanda di rinnovo

I nuclei familiari il cui beneficio risulti "terminato" possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, corrispondente:

  • alla diciottesima mensilità, per le prime domande;
  • alla dodicesima mensilità, per le domande di rinnovo.

Le domande presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda "terminata" non possono essere elaborate con esito positivo.

La domanda può essere presentata:

  • dallo stesso richiedente della precedente domanda;
  • da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.

Per i nuclei che non hanno subito variazioni rispetto alla domanda "terminata", al netto di nascite o decessi, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda di rinnovo.

Iscrizione al SIISL e Patto di attivazione digitale

Per i nuclei invariati rispetto alla domanda precedente, il documento conferma che il richiedente non è tenuto a:

  • iscriversi nuovamente al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo.

Restano validi l’iscrizione al SIISL e il PAD nucleo già effettuati nella precedente domanda, la cui nuova decorrenza si associa alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Se il richiedente, pur non essendovi obbligato, compila comunque il PAD nucleo, tale sottoscrizione è considerata come aggiornamento del PAD precedente e decorre dalla data della domanda di rinnovo.

Per i nuclei familiari variati rispetto alla precedente domanda "terminata", anche se è presente un componente che ha già fruito dell’ADI, è invece necessario:

  • effettuare una nuova iscrizione al SIISL;
  • sottoscrivere un nuovo PAD nucleo.

Regole di pagamento della prima mensilità di rinnovo

Ai fini del pagamento, la prima mensilità di rinnovo è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato:

  • dal mese di presentazione della domanda di rinnovo, per i nuclei invariati;
  • dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per le domande presentate da nuclei variati.

Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo alla cessazione delle 18 o 12 mensilità, e l’eventuale PAD viene sottoscritto nello stesso mese, i pagamenti decorrono dalla competenza del mese successivo a quello in cui è stato disposto l’ultimo pagamento della precedente domanda, senza più il mese di interruzione previsto dalla previgente normativa.

I pagamenti seguono in via ordinaria il calendario INPS:

  • primi pagamenti intorno al giorno 15 del mese;
  • mensilità successive intorno al giorno 27 del mese.

Obblighi verso i Servizi sociali

Resta fermo, per tutti i nuclei che presentano domanda di rinnovo, l’obbligo di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni:

  • dalla presentazione della domanda, oppure
  • dalla sottoscrizione del PAD nucleo, se prevista.

In caso di mancato adempimento, è prevista la sospensione dei pagamenti successivi.

L’obbligo riguarda anche:

  • i nuclei monocomponenti;
  • i nuclei composti interamente da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Indicazione di condizione di svantaggio e programma di cura e assistenza

Il documento disciplina la compilazione del Quadro C della domanda di rinnovo quando, nella domanda precedente terminata, siano stati indicati:

  • una condizione di svantaggio;
  • l’inserimento in un programma di cura e assistenza per uno o più componenti.

Se la situazione non è cambiata e la certificazione è ancora valida alla data della domanda di rinnovo, devono essere nuovamente riportati:

  • gli estremi della certificazione;
  • i dati relativi al programma di cura e assistenza ancora in corso.

Se invece la certificazione o il programma sono scaduti prima della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve già essere in possesso di nuova certificazione rilasciata dalle Amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi vanno indicati nella domanda.

Il testo precisa che, anche durante la fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non prorogate formalmente dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello "ADI-Com Esteso" entro la scadenza, determinano:

  • l’esclusione del soggetto dal beneficio;
  • eventualmente la decadenza della domanda ADI.

Per questo motivo viene suggerita la comunicazione con almeno due mesi di anticipo.

Una domanda di rinnovo che riporti estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il proprio iter. Se nella domanda precedente erano stati indicati estremi di certificazioni senza data di scadenza, perché non prevista, la validità non si proroga automaticamente oltre il termine della domanda "terminata" e occorre una nuova verifica presso gli enti certificatori sulla permanenza della condizione di svantaggio e sulla prosecuzione del programma di cura e assistenza.

Individualizzazione della Carta ADI nella domanda di rinnovo

Qualora nella domanda precedente sia stata richiesta la suddivisione dell’importo tra componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza, la richiesta di individualizzazione della Carta ADI deve essere ripetuta nella domanda di rinnovo se si intende mantenere la stessa modalità di pagamento.

Gestione delle Carte ADI: principi generali

L’ADI è erogato tramite Carta ADI, strumento di pagamento elettronico rilasciato presso gli uffici postali.

La carta può essere attribuita:

  • ai componenti maggiorenni del nucleo che esercitino la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023;
  • al componente del nucleo titolare del contratto di locazione dell’abitazione in cui risiede il nucleo.

Domande di rinnovo con nucleo familiare invariato

Se il nucleo familiare è rimasto invariato rispetto alla domanda "terminata", si distinguono più ipotesi.

Se il richiedente è lo stesso della domanda precedente e possiede già una Carta ADI attiva, i nuovi importi sono accreditati sulla carta già associata alla domanda terminata, senza rilascio di una nuova carta.

Se il nuovo richiedente è diverso da quello della precedente domanda ma appartiene a un nucleo invariato, e risulta già titolare di Carta ADI, i nuovi importi sono accreditati sulla carta già intestata al richiedente.

Se il nuovo richiedente non è già titolare di Carta ADI, viene emessa una nuova carta anche se il nucleo è invariato. La carta associata alla domanda precedente rimane comunque operativa fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza obbligo di restituzione, ma non riceve ulteriori accrediti.

Se nella domanda di rinnovo con nucleo invariato è richiesta l’individualizzazione della Carta ADI, gli importi vengono accreditati sulle carte già in uso ai beneficiari maggiorenni del nucleo; non viene rilasciata una nuova carta, salvo che un componente non sia già intestatario di carta attiva, nel qual caso ne riceve una. Se invece i beneficiari sono già intestatari di carta, gli importi sono accreditati pro quota sulle carte esistenti.

Se nella domanda di rinnovo con nucleo invariato non viene più richiesta l’individualizzazione, l’intero importo è accreditato sulla carta già intestata al richiedente, se già titolare; in caso contrario, viene emessa una nuova carta. Le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo o alla scadenza.

Domande di rinnovo con nucleo familiare variato

Se il nucleo familiare è variato rispetto alla precedente domanda terminata, è prevista l’emissione di una nuova Carta ADI anche se il richiedente è lo stesso soggetto già titolare di carta.

In tale ipotesi:

  • la nuova carta è emessa anche quando la carta precedente è ancora attiva;
  • la carta precedente resta utilizzabile fino a esaurimento del saldo o alla scadenza;
  • non sono previsti ulteriori accrediti sulla carta associata alla domanda terminata.

Se nella domanda di rinnovo con nucleo variato è richiesta l’individualizzazione già presente nella domanda precedente, vengono comunque emesse nuove carte per i beneficiari maggiorenni del nucleo, anche se già in possesso di carte intestate. Le carte precedenti restano valide fino a esaurimento del saldo o alla scadenza.

Se l’individualizzazione è richiesta per la prima volta, gli importi sono suddivisi tra i beneficiari maggiorenni del nucleo o soggetti con responsabilità genitoriale e vengono rilasciate nuove carte.

Se nella domanda di rinnovo con nucleo variato non viene più richiesta l’individualizzazione, viene rilasciata una nuova carta al richiedente, anche se egli è già titolare di una carta collegata alla precedente domanda. Anche in questo caso, le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza obbligo di restituzione.

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