Messaggio numero 2370 del 15-07-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che la riduzione contributiva agricola spetta solo se sono rispettate le norme sul collocamento, intese in senso stretto come regole di accesso e instaurazione del rapporto di lavoro. Restano invece irrilevanti, ai fini della perdita dell’agevolazione, le violazioni relative alla successiva gestione del rapporto. Sono elencati gli adempimenti rilevanti su comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, lavoratori extra-UE, somministrazione/appalto e caporalato, con gli effetti del mancato rispetto limitati ai singoli lavoratori e periodi interessati.
Chiarimenti sulla minore imposizione contributiva in agricoltura e sulle norme sul collocamento
Minore imposizione contributiva agricola e definizione delle norme sul collocamento
Il documento fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione della minore imposizione contributiva prevista dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come estesa alle cooperative e ai relativi consorzi dall’articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La finalità è precisare quali violazioni delle "norme sul collocamento" comportino la perdita del beneficio, tenendo fermo il requisito della provenienza del prodotto e la distinzione tra il soggetto che opera in zona montana o svantaggiata e la cooperativa/consorzio che riceve il prodotto conferito.
Quadro normativo e presupposti del beneficio
La circolare n. 150 del 16 dicembre 2025 aveva già chiarito che la disciplina della minore imposizione contributiva continua a essere subordinata, da parte del soggetto beneficiario, al solo rispetto delle norme sul collocamento di cui al comma 5-bis dell’articolo 9 della legge n. 67/1988, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il documento ribadisce che il regime ha natura di sotto-contribuzione e, per tale ragione, resta escluso dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ne consegue che la fruizione non dipende da DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, rispetto degli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza, né dal rispetto degli accordi e contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal comma 5-bis.
Nozione di “norme sul collocamento”
Il chiarimento centrale riguarda l’interpretazione dell’espressione "norme sul collocamento". Il documento precisa che il rinvio del comma 5-bis deve essere inteso in senso tecnico e restrittivo, riferito solo alle norme che disciplinano la fase genetica del rapporto di lavoro, cioè:
- l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la costituzione formale del rapporto;
- le condizioni soggettive e procedurali che consentono l’assunzione.
Restano invece escluse le norme che riguardano la fase di gestione ed esecuzione del rapporto già instaurato, le quali conservano il proprio autonomo apparato sanzionatorio ma non incidono sulla spettanza della riduzione contributiva.
In questo senso, il documento individua come rilevanti, ai fini del beneficio, le disposizioni relative a:
- instaurazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato e relativi obblighi di comunicazione;
- collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette;
- somministrazione di lavoro, assunzioni congiunte in agricoltura e altre forme di intermediazione autorizzate;
- impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi.
Adempimenti rilevanti: comunicazioni obbligatorie
Per le comunicazioni obbligatorie, i datori di lavoro agricoli devono effettuare per via telematica, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007:
- la comunicazione di assunzione prima dell’instaurazione del rapporto, tramite modello UNILAV, UNISOMM per i rapporti di somministrazione o UNILAV-Cong per le assunzioni congiunte in agricoltura;
- la comunicazione delle trasformazioni del rapporto, comprese le modifiche di tipologia contrattuale e di durata;
- la comunicazione delle proroghe dei rapporti a tempo determinato.
Adempimenti rilevanti: collocamento mirato e categorie protette
Per i datori di lavoro agricoli che occupano almeno 15 dipendenti computabili, il documento richiama gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità di calcolo dell’articolo 4. In particolare devono essere rispettati:
- la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999;
- l’invio del prospetto informativo agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno, nei casi previsti dalla normativa, soprattutto quando vi siano mutamenti della base occupazionale rilevanti;
- gli obblighi connessi alle convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.
Adempimenti rilevanti: lavoratori cittadini di Paesi terzi
L’assunzione e l’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi devono avvenire nel rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Costituisce violazione delle norme sul collocamento l’occupazione di stranieri:
- privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro;
- con permesso scaduto e non rinnovato nei termini;
- con permesso revocato o annullato.
Adempimenti rilevanti: somministrazione, appalto e intermediazione
Il documento afferma che rientrano nel perimetro delle norme sul collocamento anche le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento anche alle imprese agricole utilizzatrici.
Sono quindi rilevanti:
- il divieto di ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati, in attuazione dell’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- il divieto di somministrazione fraudolenta di cui all’articolo 38-bis del decreto legislativo n. 81/2015;
- il divieto di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera, in quanto incidenti sulla regolare instaurazione del rapporto e sulla sua effettiva imputazione al reale utilizzatore.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Il documento affronta anche il tema del caporalato, disciplinato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 e dall’articolo 603-bis del codice penale. La fattispecie assume rilievo ai fini della riduzione contributiva perché può incidere sia sulla fase genetica del rapporto sia sulla legittimità sostanziale del suo impiego.
Vengono distinte due ipotesi:
- condotta nella fase genetica del rapporto: se la condotta si realizza mediante intermediazione illecita o reclutamento, anche tramite manodopera fornita da soggetti non autorizzati, essa integra una violazione delle norme sul collocamento in senso proprio e comporta la non spettanza della riduzione;
- condotta del datore di lavoro verso lavoratori regolarmente assunti: se lo sfruttamento è posto in essere nei confronti di lavoratori già assunti, la non spettanza del beneficio discende da un fondamento autonomo, poiché la sotto-contribuzione presuppone un rapporto legittimamente costituito e non può operare su rapporti che costituiscano veicolo di un delitto contro la persona.
In entrambe le ipotesi, la mancata spettanza presuppone l’accertamento delle fattispecie nelle sedi competenti.
Violazioni non rilevanti ai fini della perdita del beneficio
Il documento delimita espressamente ciò che non integra violazione delle norme sul collocamento. Non incidono sulla spettanza della riduzione, pur essendo eventualmente sanzionabili autonomamente:
- gli inadempimenti nella gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro;
- la corresponsione di una retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi;
- il mancato rispetto dei minimali contributivi.
Queste fattispecie restano fuori dal perimetro del comma 5-bis, perché non riguardano la fase di accesso al rapporto di lavoro.
Effetti del mancato rispetto delle norme sul collocamento
La perdita del beneficio opera in modo circoscritto: la riduzione contributiva non spetta solo per i singoli lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e solo per i periodi di competenza interessati.
In conseguenza della perdita dell’agevolazione:
- la retribuzione imponibile di quei lavoratori è assoggettata all’aliquota piena;
- sono recuperate le somme indebitamente fruite;
- si applicano le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sintesi conclusiva operativa
Il messaggio chiarisce che il beneficio contributivo agricolo resta ancorato al solo rispetto delle norme sul collocamento intese in senso stretto. Per i datori di lavoro agricoli e per le cooperative/consorzi interessati, il controllo va quindi concentrato sulla correttezza dell’assunzione, delle comunicazioni obbligatorie, del collocamento mirato, della regolarità dei lavoratori stranieri e della legalità dei meccanismi di somministrazione, appalto e intermediazione, mentre le irregolarità successive nella gestione del rapporto non comportano, di per sé, la perdita della sotto-contribuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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