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Messaggio

Messaggio numero 2418 del 20-07-2026

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026, che introduce misure straordinarie per l’accesso alla CIGO e alla CISOA in caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese le ondate di calore, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2026. Sono fornite istruzioni su requisiti, termini, modalità di domanda, conguaglio, pagamento diretto, risorse finanziarie e rilevazioni contabili.

Istruzioni operative per CIGO e CISOA per eventi climatici eccezionali dal 1° luglio al 31 dicembre 2026

Misure urgenti per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per emergenze climatiche

Il documento illustra le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, in vigore dal 27 giugno 2026, relative a interventi straordinari in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026. Le misure sono finalizzate a rafforzare la tutela dei lavoratori nei casi di eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore, e a sostenere la continuità delle attività produttive e infrastrutturali.

Ambito generale e coordinamento con la disciplina ordinaria

Il testo precisa che, per quanto non espressamente previsto, continuano ad applicarsi le regole ordinarie sulla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo eccessivo, già riepilogate nel messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026. Il documento si concentra esclusivamente sulle fattispecie di eccezionali situazioni climatiche richiamate dal decreto-legge n. 107/2026.

CIGO per i settori edile, lapideo e dell’escavazione

L’articolo 6, comma 1, estende ai datori di lavoro dei settori edilizia e affini, lapideo ed escavazioni, rientranti nella CIGO ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015, la neutralizzazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa effettuati dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 quando determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

In particolare:

  • tali periodi non sono computati ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti, pari a 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015;
  • per le richieste connesse a EONE non si applica il requisito di anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • per tali trattamenti non è dovuto il contributo addizionale di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • le domande di CIGO per EONE devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell’evento, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015.

Il documento precisa inoltre che gli altri datori di lavoro già inclusi nella CIGO ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere da a) a l), del decreto legislativo n. 148/2015, per gli eventi oggettivamente non evitabili fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti.

Aspetti contributivi della CIGO

Per le domande presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015. Il documento chiarisce tuttavia che la deroga riguarda solo l’esclusione dal computo dei periodi autorizzati ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti.

Ne consegue che:

  • i periodi fruiti rilevano per la determinazione della misura del contributo addizionale dovuto per eventuali ulteriori trattamenti nel quinquennio mobile;
  • nei casi di pagamento anticipato da parte del datore di lavoro, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015;
  • per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo TFR di cui alla legge n. 296/2006, l’obbligo contributivo permane anche durante il periodo di CIGO autorizzato, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa.

Presentazione delle domande, conguaglio e pagamento diretto per CIGO

Le domande di integrazione salariale ordinaria devono essere presentate con le consuete modalità. Per il conguaglio dei trattamenti anticipati ai dipendenti tramite flussi Uniemens/PosContributiva:

  • l’INPS comunicherà il codice di conguaglio tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” nel “Cassetto previdenziale del contribuente” insieme all’autorizzazione;
  • per le prestazioni che eccedono il limite delle 52 settimane deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione “L153”, con significato “Conguaglio CIGO DL 107-2026”;
  • per i periodi entro il limite delle 52 settimane resta in uso il codice “L038”.

In caso di cessazione di attività, il conguaglio può essere effettuato tramite flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività, comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per il pagamento diretto, i flussi UniEmens-Cig (UNI41) seguono le modalità ordinarie. In caso di richiesta di pagamento diretto:

  • opera il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • il datore di lavoro deve trasmettere tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;
  • decorso inutilmente il termine, il pagamento della prestazione e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato e determinato

Il comma 2 dell’articolo 6 disciplina la CISOA per intemperie stagionali nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026. La misura è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

La disposizione conferma l’ambito soggettivo già previsto per gli OTD dall’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92/2025, e amplia l’accesso alla prestazione anche alle ipotesi di riduzione oraria oltre che di sospensione dell’intera giornata.

Regime della CISOA: limiti, equiparazioni e gestione INPS

Per la CISOA straordinaria prevista dal decreto-legge n. 107/2026:

  • non è richiesto il requisito delle 181 giornate lavorative di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972;
  • le integrazioni al reddito non si computano ai fini del raggiungimento del limite massimo di 90 giornate annue;
  • sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

In deroga all’articolo 14 della legge n. 457/1972, la prestazione è concessa dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS ed è erogata direttamente dall’Istituto. Per le giornate in cui la CISOA è autorizzata a riduzione, la copertura contributiva è mista: ordinaria per la parte lavorata e figurativa per la parte coperta da CISOA.

Domande CISOA: causali, termini e modalità di presentazione

Per la presentazione delle domande riferite a OTI e/o OTD nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026 devono essere utilizzate le seguenti causali:

  • “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (cod. 17), per le riduzioni pari alla metà dell’orario giornaliero;
  • “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (cod. 18), per la sospensione giornaliera.

È possibile presentare una domanda unica per OTI e OTD se la richiesta riguarda tutti lavoratori con la stessa tipologia di evento; se invece alcuni sono a sospensione e altri a riduzione, occorrono domande distinte.

Il documento precisa che:

  • le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento;
  • l’invio con causali 17 e 18 è consentito dal 24 luglio 2026;
  • in prima applicazione, per eventi dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026, le domande possono essere trasmesse entro 30 giorni dal 23 luglio 2026, ossia entro il 22 agosto 2026;
  • la modalità prevista dalla norma è esclusivamente il pagamento diretto ai beneficiari;
  • sono esclusi dal campo di applicazione impiegati e quadri, che restano soggetti alla disciplina ordinaria.

Autorizzazione ed erogazione della CISOA

Le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga all’articolo 14 della legge n. 457/1972. Il trattamento è corrisposto agli interessati con pagamento diretto da parte dell’INPS.

Esposizione nel flusso Uniemens/PosAgri per la parte di giornata lavorata

Per la CISOA a riduzione, il datore di lavoro deve valorizzare nel flusso Uniemens/PosAgri i dati relativi alla parte di giornata effettivamente lavorata. In particolare:

  • per gli OTI deve essere indicato il codice = 7 con il campo relativo alle ore effettivamente lavorate;
  • per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico = 8 con il campo relativo alle ore effettivamente lavorate.

Tali codici sono validi per i periodi di competenza del terzo e quarto trimestre 2026.

Pagamento diretto CISOA e modello SR33

Per il pagamento diretto della CISOA, il documento precisa che il modello di domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento. Pertanto, i datori di lavoro non devono effettuare ulteriori adempimenti.

Risorse finanziarie e limiti di spesa

Per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 sono stanziati, per l’anno 2026:

  • 4,9 milioni di euro per la CIGO;
  • 10,3 milioni di euro per la CISOA.

Il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa è affidato all’INPS, anche in via prospettica, e l’Istituto non può accogliere domande che eccedano i tetti finanziari previsti.

Istruzioni contabili e rilevazioni

Per le rilevazioni contabili della misura, valida dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, il documento rinvia alle istruzioni della circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e alle ulteriori indicazioni contabili già fornite con la circolare n. 9/2017, il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 e la circolare n. 121 del 13 agosto 2025.

Con riferimento all’esonero dal versamento del contributo addizionale per la CIGO, vengono istituiti i conti GAW32215 e PTE/PTF/PTG (22215) per la rilevazione della rifusione alle gestioni delle prestazioni temporanee del mancato gettito, compensato con corrispondente trasferimento a carico dello Stato. I rapporti con lo Stato per il rimborso degli oneri sono curati direttamente dalla Direzione generale.

Allegati e chiusura

Il documento richiama infine una variazione al piano dei conti riportata nell’Allegato n. 1.

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